Art. 4 
 
 
                     Articolazione del concorso 
 
  1. Il concorso si articola nella prova orale  di  cui  all'art.  8,
nella successiva valutazione dei titoli  e  in  un  percorso  annuale
disciplinato ai sensi del decreto del Ministro 14 dicembre  2017,  n.
984. 
  2.  Le  graduatorie  di  merito  regionali  di  cui   all'art.   15
comprendono  tutti   coloro   che,   avendo   proposto   istanza   di
partecipazione alla procedura concorsuale, abbiano sostenuto la prova
orale di cui all'art. 8. I candidati  sono  inseriti  nella  predetta
graduatoria sulla base della valutazione  della  prova  orale  e  dei
titoli posseduti ai sensi dell'art. 9. 
  3. I candidati inseriti nelle graduatorie di merito regionali  sono
ammessi annualmente, nel limite dei posti di cui all'art. 3, comma 2,
ad  un  percorso  di  durata  annuale  finalizzato  a  verificare  la
padronanza degli standard professionali,  che  si  conclude  con  una
valutazione finale, ai sensi del decreto  del  Ministro  14  dicembre
2017, n. 984. 
  4. Per le classi di concorso alle quali partecipi un numero  esiguo
di candidati e' possibile disporre l'aggregazione territoriale  delle
procedure, ferma restando l'approvazione di graduatorie distinte  per
ciascuna regione.