Art. 5 
 
  1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il
consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in  conformita'  a  quanto
stabilito dal decreto 12 settembre 2000,  n.  410,  di  adozione  del
regolamento concernente la ripartizione  dei  costi  derivanti  dalle
attivita' dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 
  2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della IGP «Trote del
Trentino» appartenenti alla  categoria  «pescatori  e/o  allevatori»,
nella filiera «pesci,  molluschi,  crostacei,  e  prodotti  derivati»
individuata dall'art. 4 del  decreto  12  aprile  2000  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni generali relative
ai requisiti di  rappresentativita'  dei  Consorzi  di  tutela  delle
denominazioni  di  origine  protette  (DOP)   e   delle   Indicazioni
geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al
comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al  consorzio
di tutela.