IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice  civile  come  modificato
dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazione   ed
integrazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4 secondo comma; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto  2002,  n.  220  e
s.m.i.; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013, «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Viste le risultanze del verbale di ispezione straordinaria disposta
nei  confronti  della  societa'  cooperativa  «Lavinia   -   Societa'
cooperativa edilizia» con sede in Modugno (Bari), conclusa in data 26
settembre 2017 con la proposta  di  gestione  commissariale,  di  cui
all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Considerato  che  dalle  risultanze  ispettive  e'  emerso  che  la
cooperativa ha posto in essere talune gravi irregolarita', espressive
di  un  non  corretto  funzionamento  dell'ente,  rilevante  ai  fini
dell'adozione del provvedimento di gestione  commissariale  ai  sensi
dell'art.  2545-sexiesdecies   del   codice   civile   e   che   piu'
specificamente si e' riscontrato: il mancato rispetto delle modalita'
di convocazione dell'assemblea dei soci,  con  specifico  riferimento
alla procedura di assegnazione dell'immobile del fu Rella Pietro,  in
violazione dell'art. 2479-bis del codice civile e dell'art. 26  dello
statuto della cooperativa; mancata  trasparenza  nella  procedura  di
ammissione e di soci; la mancata  trasparenza  nella  gestione  della
procedura di assegnazione del predetto immobile,  espressiva  di  una
possibile violazione del principio di parita' di trattamento tra soci
di cui all'art. 2516 del codice  civile,  nonche'  del  principio  di
correttezza nell'amministrazione dell'ente, sancito in materia  dagli
articoli 2475-ter, 2391 e 2391-bis del codice civile e, in  generale,
riconducibile al canone generale di buona  fede  nell'attuazione  dei
rapporti negoziali, sancito dagli articoli 1175  e  1375  del  codice
civile ed avente rilievo costituzionale ai sensi  dell'art.  2  della
Costituzione; 
  Vista la nota 538616, trasmessa in data 11 dicembre  2017,  con  la
quale e' stato comunicato l'avvio del procedimento per l'adozione del
provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del
codice civile, risultata correttamente consegnata  nella  casella  di
posta elettronica certificata della cooperativa; 
  Preso atto che  non  sono  pervenute  controdeduzioni  nei  termini
indicati nella comunicazione di avvio; 
  Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento
di gestione commissariale ai sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile; 
  Considerata la specifica peculiarita' della procedura  di  gestione
commissariale, disposta  ai  sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza,  in  caso  di
irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli  amministratori  e
ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata
dell'incarico; 
  Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide
sul principio di  autodeterminazione  della  cooperativa,  che  viene
disposto di prassi per un periodo  di  sei  mesi,  salvo  eccezionali
motivi di proroga; 
  Tenuto conto, altresi', che  tali  ragioni  rendono  necessaria  la
massima  tempestivita'  nel  subentro  nella  gestione  affinche'  il
professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente  e
proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; 
  Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario
nell'ambito dei soggetti iscritti nella  banca  dati  del  Ministero,
articolata  su  base   regionale,   sulla   base   delle   attitudini
professionali  e  dell'esperienza  come   risultanti   dai   relativi
curricula  e  dalla   disponibilita'   all'assunzione   dell'incarico
preventivamente acquisita, al fine di  garantire  una  tempestiva  ed
efficace  assunzione  di  funzioni  da   parte   del   professionista
prescelto, funzionale alle specificita' della  procedura  come  sopra
illustrata; 
  Considerato che non si provvede alla preliminare  acquisizione  del
parere del Comitato centrale per le cooperative di  cui  all'art.  4,
comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14  maggio  2007,
n. 78 a tutt'oggi  non  ricostituito  ne'  operativo  atteso  che  le
ragioni che rendono urgente il subentro del  commissario  governativo
nella gestione dell'ente non risultano conciliabili con i  tempi  del
rinnovo del Comitato medesimo; 
  Considerati gli specifici requisiti professionali  come  risultanti
dal curriculum vitae del dott.; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il Consiglio di amministrazione della societa' cooperativa «Lavinia
- Societa' cooperativa edilizia» con sede  in  Modugno  (Bari),  C.F.
93001470728, costituita in data 6 marzo 1980, e' revocato.