Art. 2 
 
Cessazione della misura di intervento, di cui all'art. 3, lettera  b)
  del decreto interministeriale, del 18 aprile 2016, n. 4293 
  1.  La  misura,  di  cui  all'art.  3,  lettera  b)   del   decreto
interministeriale del 18 aprile 2016, n. 4293,  come  modificato  del
decreto interministeriale del 24 aprile 2017,  di  cui  in  premessa,
cessa alla data di pubblicazione del presente decreto. 
  2. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai  soggetti  che  abbiano
presentato domanda di accesso ai contributi per la misura di  cui  al
comma 1, entro la data di pubblicazione del presente decreto. 
  3. Le domande, di cui al  comma  2,  devono  essere  seguite  dalle
formali richieste di finanziamento da parte della Banca entro  e  non
oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto  e  sono
finanziate con gli importi residui delle somme accreditate  ad  ISMEA
con decreto direttoriale  n.  6377,  del  25  novembre  2016  e,  ove
necessario, con i fondi di cui all'art. 3, lettera  c),  del  decreto
interministeriale 18 aprile 2016, n. 4293.