Art. 2 Cessazione della misura di intervento, di cui all'art. 3, lettera b) del decreto interministeriale, del 18 aprile 2016, n. 4293 1. La misura, di cui all'art. 3, lettera b) del decreto interministeriale del 18 aprile 2016, n. 4293, come modificato del decreto interministeriale del 24 aprile 2017, di cui in premessa, cessa alla data di pubblicazione del presente decreto. 2. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai soggetti che abbiano presentato domanda di accesso ai contributi per la misura di cui al comma 1, entro la data di pubblicazione del presente decreto. 3. Le domande, di cui al comma 2, devono essere seguite dalle formali richieste di finanziamento da parte della Banca entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto e sono finanziate con gli importi residui delle somme accreditate ad ISMEA con decreto direttoriale n. 6377, del 25 novembre 2016 e, ove necessario, con i fondi di cui all'art. 3, lettera c), del decreto interministeriale 18 aprile 2016, n. 4293.