Art. 3 
 
                 Rimodulazioni delle somme assegnate 
                  alle singole misure di intervento 
 
  1. Le risorse stanziate per l'intervento di cui all'art. 3, lettera
a) del decreto interministeriale del 18 aprile  2016,  n.  4293,  per
effetto della cessazione disciplinata dagli articoli 1 e 7, comma  1,
del decreto interministeriale del 24 aprile 2017, di cui in premessa,
sono ridotte a euro 1.245.000,00, a valere sui fondi, gia' impegnati,
di provenienza 2016. 
  2. Le risorse stanziate per l'intervento di cui all'art. 3, lettera
b) del decreto interministeriale del 18 aprile 2016,  n.  4293,  come
modificato dal decreto interministeriale  del  24  aprile  2017,  per
effetto della cessazione disciplinata dall'art.  2,  sono  ridotte  a
euro 1.894.118,08, a valere sui fondi, gia' impegnati, di provenienza
2016. 
  3. Le risorse stanziate per l'intervento di cui all'art. 3, lettera
c) del decreto interministeriale del 18 aprile 2016,  n.  4293,  come
modificato dal decreto interministeriale del 24 aprile  2017,  tenuto
anche conto dei tagli intervenuti, sono pari a: 
    a. euro  7.860.881,92,  a  valere  sui  fondi  non  impegnati  di
provenienza 2016 e derivanti dalle eccedenze generate a seguito della
rimodulazione, di cui ai commi 1 e 2; 
    b. euro 30.921.803,00, a valere sui fondi di provenienza 2017. 
  4. Qualora le domande di contributi per la misura di cui  al  comma
3,  superino  l'importo  disponibile,  i  contributi   sono   ridotti
proporzionalmente. 
  5. Le risorse stanziate per gli interventi di cui  all'art.  8  del
decreto  interministeriale,  n.  4293  del  18  aprile   2016,   come
modificato dal decreto interministeriale del 24 aprile  2017,  tenuto
anche conto delle economie registrate, sono rimodulate come segue: 
    a. euro 990.000,00,  a  valere  sui  fondi,  gia'  impegnati,  di
provenienza 2015; 
    b. euro 1.000.000,00, di cui euro 127.000,00  gia'  impegnati,  a
valere sui fondi di provenienza 2016; 
    c. euro 5.000.000,00, a valere sui fondi di provenienza 2017. 
  6. Le risorse stanziate per gli interventi di cui  all'art.  9  del
decreto  interministeriale  del  18  aprile  2016,  n.   4293,   come
modificato dal decreto interministeriale del 24 aprile  2017,  tenuto
anche conto delle economie registrate, sono rimodulate come segue: 
    a. euro 2.000.000,00, a valere  sui  fondi,  gia'  impegnati,  di
provenienza 2015; 
    b. euro 539.117,42,  a  valere  sui  fondi,  gia'  impegnati,  di
provenienza 2016; 
    c. euro 1.000.000,00, a valere sui fondi di provenienza 2017.