(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
    1. Al regolamento n. 2/2000 concernente il trattamento  giuridico
ed economico del personale del Garante per  la  protezione  dei  dati
personali sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) il comma 6 dell'art. 31 e' sostituito dal seguente: 
        «6. L'Ufficio, sulla base dei rapporti e tenuto  conto  delle
eventuali osservazioni degli interessati, predispone  la  graduatoria
del  personale  dirigente  sulla  base  del  punteggio  ottenuto.  Il
giudizio riportato nella valutazione sara' utilizzato per l'eventuale
assegnazione  delle  progressioni  effettuate  mediante   valutazioni
annuali  e  biennali,  oltre  che   per   la   determinazione   della
retribuzione di risultato»; 
      b) il comma 9 dell'art. 31 e' sostituito dal seguente: 
        «9. La valutazione dei dirigenti non ha luogo se  il  periodo
di lavoro complessivamente prestato  nell'arco  dell'anno  solare  e'
inferiore a sei mesi, anche non  continuativi,  sempreche'  l'assenza
non sia dovuta ai casi individuati con specifico accordo negoziale. 
    I periodi di servizio prestato e quelli di assenza per  i  motivi
sopraindicati, saranno tenuti in considerazione ai  fini  del  cumulo
dei giorni necessari alla maturazione dei  predetti  requisiti,  solo
nel caso in cui siano stati prestati almeno novanta giorni anche  non
continuativi  di  servizio  effettivo  in  ciascuna   annualita'   di
valutazione. Qualora gli elementi non siano sufficienti per formulare
la valutazione,  i  dirigenti  interessati  conseguono  comunque  uno
scatto nella progressione di carriera. I dipendenti in  posizione  di
distacco o comando presso altre amministrazioni sono  valutati  sulla
base  degli  elementi  forniti  dall'amministrazione  presso  cui  il
dipendente presta servizio»; 
      c)  al  comma  4  dell'art.  46  aggiungere  dopo   la   parola
«pervenuto», le parole «o transitato».