Allegato A 1. Al regolamento n. 2/2000 concernente il trattamento giuridico ed economico del personale del Garante per la protezione dei dati personali sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 6 dell'art. 31 e' sostituito dal seguente: «6. L'Ufficio, sulla base dei rapporti e tenuto conto delle eventuali osservazioni degli interessati, predispone la graduatoria del personale dirigente sulla base del punteggio ottenuto. Il giudizio riportato nella valutazione sara' utilizzato per l'eventuale assegnazione delle progressioni effettuate mediante valutazioni annuali e biennali, oltre che per la determinazione della retribuzione di risultato»; b) il comma 9 dell'art. 31 e' sostituito dal seguente: «9. La valutazione dei dirigenti non ha luogo se il periodo di lavoro complessivamente prestato nell'arco dell'anno solare e' inferiore a sei mesi, anche non continuativi, sempreche' l'assenza non sia dovuta ai casi individuati con specifico accordo negoziale. I periodi di servizio prestato e quelli di assenza per i motivi sopraindicati, saranno tenuti in considerazione ai fini del cumulo dei giorni necessari alla maturazione dei predetti requisiti, solo nel caso in cui siano stati prestati almeno novanta giorni anche non continuativi di servizio effettivo in ciascuna annualita' di valutazione. Qualora gli elementi non siano sufficienti per formulare la valutazione, i dirigenti interessati conseguono comunque uno scatto nella progressione di carriera. I dipendenti in posizione di distacco o comando presso altre amministrazioni sono valutati sulla base degli elementi forniti dall'amministrazione presso cui il dipendente presta servizio»; c) al comma 4 dell'art. 46 aggiungere dopo la parola «pervenuto», le parole «o transitato».