Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Le  definizioni  applicate  nel  presente  provvedimento,  sono
previste nella  legge  14  novembre  2016,  n.  220  e  le  ulteriori
specificazioni contenute nei decreti attuativi della medesima legge. 
  2. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    1. «Ministro» e «Ministero»: rispettivamente  il  Ministro  e  il
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; 
    2. «DG Cinema»: la Direzione generale cinema  del  Ministero  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo; 
    3. «Registro»: il Registro pubblico delle opere  cinematografiche
e audiovisive  istituito  dall'art.  32,  comma  1,  della  legge  14
novembre 2016, n. 220; 
    4.  «opera  audiovisiva»:  la  registrazione   di   immagini   in
movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata  su  qualsiasi
supporto e mediante  qualsiasi  tecnica,  anche  di  animazione,  con
contenuto narrativo, documentaristico purche'  opera  dell'ingegno  e
tutelata dalla normativa vigente in materia  di  diritto  d'autore  e
destinata al pubblico dal  titolare  dei  diritti  di  utilizzazione.
L'opera audiovisiva si distingue in: 
      1.  «film»  ovvero  «opera  cinematografica»,  se  l'opera   e'
destinata prioritariamente al pubblico  per  la  visione  nelle  sale
cinematografiche;  i  parametri  e  i  requisiti  per  definire  tale
destinazione sono stabiliti nel decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo emanato ai sensi dell'art. 2, comma
1, lettera b), della legge 14 novembre 2016, n. 220; 
      2. «opera televisiva», se l'opera e' destinata prioritariamente
alla diffusione attraverso un'emittente televisiva nazionale, di  cui
all'art. 2, comma 1, lettera r), della legge  14  novembre  2016,  n.
220; 
      3. «opera web», se l'opera e' destinata  prioritariamente  alla
diffusione mediante fornitori di servizi media audiovisivi  su  altri
mezzi; 
      4. «opera  audiovisiva  italiana»:  l'opera  come  distinta  al
precedente punto 2  del  presente  articolo,  alla  quale  sia  stata
riconosciuta la nazionalita' italiana ai sensi degli articoli 5  e  6
della legge 14 novembre 2016, n. 220.