Art. 3 Finalita' del Registro 1. Il Registro e' tenuto dalla DG Cinema del Ministero avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, con sistemi informatizzati, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e sulla base delle modalita' di cui al presente decreto. 2. Il Registro assicura: a) la pubblicita' e l'opponibilita' a terzi dell'attribuzione dell'opera cinematografica o audiovisiva italiana ad autori e produttori, che sono reputati tali a seguito della registrazione, sino a prova contraria, nonche' di tutti gli atti, accordi e le sentenze che accertino i diritti relativi alla produzione, alla distribuzione, alla rappresentazione e allo sfruttamento in Italia di opere cinematografiche e audiovisive; b) la pubblicita' sull'assegnazione di contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali e sovranazionali, concessi alle opere cinematografiche e audiovisive italiane per le seguenti finalita': 1. scrittura della sceneggiatura; 2. sviluppo; 3. produzione; 4. distribuzione; 5. promozione; c) la pubblicita' sull'acquisto, la distribuzione e la cessione dei diritti di antenna alle reti del servizio pubblico radio-televisivo.