Art. 3 
 
                       Finalita' del Registro 
 
  1. Il Registro e' tenuto dalla DG Cinema del Ministero  avvalendosi
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione  vigente,  con  sistemi   informatizzati,   secondo   le
disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e
successive modificazioni, e sulla base  delle  modalita'  di  cui  al
presente decreto. 
  2. Il Registro assicura: 
    a) la pubblicita' e  l'opponibilita'  a  terzi  dell'attribuzione
dell'opera  cinematografica  o  audiovisiva  italiana  ad  autori   e
produttori, che sono reputati tali  a  seguito  della  registrazione,
sino a prova contraria, nonche' di  tutti  gli  atti,  accordi  e  le
sentenze che accertino  i  diritti  relativi  alla  produzione,  alla
distribuzione, alla rappresentazione e allo sfruttamento in Italia di
opere cinematografiche e audiovisive; 
    b)  la  pubblicita'  sull'assegnazione  di  contributi   pubblici
statali, regionali e degli enti  locali  e  sovranazionali,  concessi
alle opere cinematografiche e audiovisive italiane  per  le  seguenti
finalita': 
      1. scrittura della sceneggiatura; 
      2. sviluppo; 
      3. produzione; 
      4. distribuzione; 
      5. promozione; 
    c) la pubblicita' sull'acquisto, la distribuzione e  la  cessione
dei  diritti   di   antenna   alle   reti   del   servizio   pubblico
radio-televisivo.