Art. 5 
 
                 Iscrizione delle opere nel Registro 
 
  1. Il produttore o gli autori o i titolari dei diritti delle  opere
cinematografiche e  audiovisive  italiane  o  distribuite  in  Italia
richiedono  l'iscrizione   delle   medesime   opere   nel   Registro,
presentando apposita domanda alla  DG  Cinema,  entro  trenta  giorni
dalla data della prima uscita in  sala  o  della  prima  trasmissione
televisiva. 
  2. La domanda per l'iscrizione al Registro va  presentata  per  via
telematica, utilizzando la piattaforma messa a disposizione dalla  DG
Cinema  ed  allegando  l'attestazione  di  pagamento  della  relativa
tariffa, che costituisce condizione per l'iscrizione. 
  3. La DG Cinema provvede alla definizione delle domande  in  ordine
cronologico di arrivo, secondo il rispettivo numero  di  richiesta  e
comunica al soggetto istante, all'esito dell'istruttoria,  l'avvenuta
iscrizione dell'opera o i motivi ostativi alla sua iscrizione. 
  4. Il Registro  contiene,  per  ciascuna  opera  cinematografica  e
audiovisiva, i dati previsti nell'allegato 1  del  presente  decreto,
che ne costituisce parte integrante. 
  5. Nel Registro sono altresi' trascritti gli atti aventi ad oggetto
i diritti alla  distribuzione,  rappresentazione  o  sfruttamento  in
Italia e all'estero delle opere,  secondo  le  modalita'  di  cui  al
successivo art. 6.