Art. 6 Modalita' di trascrizione e conservazione degli atti 1. Ai fini della trascrizione degli atti di cui all'art. 5, comma 5, e' presentata una apposita nota di trascrizione contenente gli elementi indicati nell'allegato 3. Qualora un atto abbia per oggetto piu' opere cinematografiche o audiovisive, devono essere redatte e presentate altrettante distinte note di trascrizione, ognuna riportante il contenuto dispositivo relativo a ciascuna opera. 2. Nel caso di opera cinematografica o audiovisiva italiana, alla richiesta di iscrizione deve essere allegata una dichiarazione della Cineteca nazionale attestante l'avvenuto deposito, dell'opera, ai sensi dell'art. 7 della legge 14 novembre 2016, n. 220, qualora l'opera sia destinataria di contributi, cosi' come previsto dalla medesima legge. 3. La DG Cinema, verificata, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle note, la rispondenza tra i contenuti della nota e i contenuti dell'atto oggetto di trascrizione, ne riporta il contenuto sul registro, in corrispondenza del titolo dell'opera cui l'atto si riferisce. 4. La DG Cinema comunica alla parte o alle parti richiedenti, l'avvenuta trascrizione, ovvero, la mancata trascrizione, specificando, in quest'ultimo caso, le relative motivazioni. 5. La cancellazione di una trascrizione gia' eseguita e' consentita solo a seguito di errore materiale accertato dall'Amministrazione, d'ufficio o su richiesta di parte, oppure a seguito di provvedimento dell'autorita' giudiziaria passato in giudicato, promosso dalla parte interessata ed a cura della medesima, notificato alla DG Cinema. In tutti i casi, la DG Cinema comunica l'avvenuta cancellazione alle parti interessate entro e non oltre sette giorni dalla cancellazione medesima.