Art. 6 
 
        Modalita' di trascrizione e conservazione degli atti 
 
  1. Ai fini della trascrizione degli atti di cui all'art.  5,  comma
5, e' presentata una apposita nota  di  trascrizione  contenente  gli
elementi indicati nell'allegato 3. Qualora un atto abbia per  oggetto
piu' opere cinematografiche o audiovisive, devono  essere  redatte  e
presentate  altrettante  distinte  note   di   trascrizione,   ognuna
riportante il contenuto dispositivo relativo a ciascuna opera. 
  2. Nel caso di opera cinematografica o audiovisiva  italiana,  alla
richiesta di iscrizione deve essere allegata una dichiarazione  della
Cineteca nazionale attestante  l'avvenuto  deposito,  dell'opera,  ai
sensi dell'art. 7 della legge  14  novembre  2016,  n.  220,  qualora
l'opera sia destinataria di contributi,  cosi'  come  previsto  dalla
medesima legge. 
  3. La  DG  Cinema,  verificata,  secondo  l'ordine  cronologico  di
presentazione delle note, la rispondenza tra i contenuti della nota e
i  contenuti  dell'atto  oggetto  di  trascrizione,  ne  riporta   il
contenuto sul registro, in corrispondenza del titolo  dell'opera  cui
l'atto si riferisce. 
  4. La DG Cinema comunica  alla  parte  o  alle  parti  richiedenti,
l'avvenuta   trascrizione,   ovvero,   la    mancata    trascrizione,
specificando, in quest'ultimo caso, le relative motivazioni. 
  5. La cancellazione di una trascrizione gia' eseguita e' consentita
solo a seguito di errore  materiale  accertato  dall'Amministrazione,
d'ufficio o su richiesta di parte, oppure a seguito di  provvedimento
dell'autorita' giudiziaria passato in giudicato, promosso dalla parte
interessata ed a cura della medesima, notificato alla DG  Cinema.  In
tutti i casi, la DG Cinema  comunica  l'avvenuta  cancellazione  alle
parti interessate entro e non oltre sette giorni dalla  cancellazione
medesima.