Art. 7 
 
               Modalita' e limiti della pubblicazione 
 
  1. Il Registro realizza una forma di pubblicita' dichiarativa, sino
a prova contraria, ai sensi dell'art. 32, comma  3,  della  legge  14
novembre 2016, n. 220, dell'esistenza  dell'opera  cinematografica  e
audiovisiva, della sua attribuzione agli autori e  produttori,  della
sua pubblicazione, nonche' forma di  pubblicita'  notizia  in  merito
all'assegnazione dei contributi previsti dalla vigente normativa e in
merito all'acquisto,  la  distribuzione  e  la  cessione  di  diritti
d'antenna alla reti di servizio pubblico audiovisivo. 
  2. Il Registro tenuto  dalla  DG  Cinema,  nonche'  gli  atti  e  i
documenti allegati sono pubblici.