(Allegato 2)
                                                           Allegato 2 
 
            TIPOLOGIA DEGLI ATTI SOGGETTI A TRASCRIZIONE 
                            NEL REGISTRO 
 
    1. Nel Registro devono essere trascritti: 
      a) gli atti a titolo oneroso o gratuito stipulati  sia  per  la
costituzione e la cessione  di  diritti  relativi  allo  sfruttamento
economico delle opere  cinematografiche  e  audiovisive  sia  per  il
trasferimento totale o  parziale  dei  diritti  di  proprieta'  o  di
utilizzazione  economica  sulle  opere  medesime,   con   particolare
riferimento agli atti relativi  all'acquisto,  alla  distribuzione  e
alla cessione dei diritti di antenna alle reti del servizio  pubblico
radio-televisivo; 
      b) gli atti e le convenzioni relativi ad opere cinematografiche
e audiovisive straniere iscritte  nel  Registro,  anche  se  conclusi
all'estero  e  con  persone  di   nazionalita'   straniera,   purche'
riferentesi alla importazione, alla distribuzione o allo sfruttamento
economico e commerciale delle opere medesime; 
      c)  gli  accordi  contrattuali  relativi   alla   distribuzione
dell'opera   cinematografica   o   audiovisiva   o   concernenti   la
disponibilita'  dei  proventi  presenti  o  futuri  derivanti   dallo
sfruttamento economico dell'opera stessa; 
      d) gli acquisti a causa di morte,  soggetti  a  trascrizione  a
norma del codice civile, se riguardano la proprieta' ovvero i diritti
di utilizzazione economica di opere cinematografiche e audiovisive; 
      e) gli  atti  di  divisione,  fermo  restando  quanto  disposto
dall'art. 115 della legge 22 aprile 1941, n. 633; 
      f)  gli  atti  che  costituiscono  garanzie  sui   diritti   di
utilizzazione economica dell'opera o sui relativi proventi; 
      g)   gli   atti   che   costituiscono   pegno   dei    proventi
dell'utilizzazione dell'opera ai sensi dell'art. 11, comma  2,  della
legge 22 aprile 1941, n. 633; 
      h) gli atti cautelativi e gli atti relativi al pignoramento  ed
al sequestro conservativo dei  proventi  di  utilizzazione  economica
dell'opera; 
      i) gli atti e i provvedimenti indicati nelle lettere precedenti
che abbiano  per  oggetto  crediti  agevolati,  contributi  od  altri
benefici  pecuniari  spettanti  ai  produttori  delle  opere,  ed  in
particolare gli atti di  cessione  a  favore  degli  autori  italiani
dell'opera; 
      j) gli atti che modificano, precisano, postergano od estinguono
in modo totale o parziale le obbligazioni derivanti dagli atti di cui
alle lettere precedenti; 
      k) gli atti di transazione, di  conciliazione  e  di  rinuncia,
relativi  ai  diritti  derivanti  dagli  atti  di  cui  alle  lettere
precedenti; 
      l)  gli  atti  pubblici  relativi  a   verbali   di   assemblea
straordinaria modificativi delle vicende sociali delle  societa'  che
risultino parte di uno degli atti di cui alle lettere precedenti,  se
ed in quanto rilevino ai fini degli effetti  giuridici  del  medesimo
atto; 
      m) le sentenze e gli altri provvedimenti giudiziali concernenti
il fallimento ovvero lo stato di insolvenza del produttore dell'opera
o delle altre persone fisiche o giuridiche che risultino parte di uno
degli atti di cui alle lettere precedenti; 
      n)  i  provvedimenti  o  atti  con   i   quali,   per   effetto
dell'esecuzione  forzata  o  delle  procedure  di  fallimento,   sono
trasferiti diritti di utilizzazione economica sull'opera; 
      o) le  domande  giudiziali,  le  decisioni  e  i  provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria, nonche' le decisioni  arbitrali  relative
all'accertamento,   alla   costituzione,   al   trasferimento,   alla
modificazione o all'estinzione di diritti oggetto di uno  degli  atti
di cui alle lettere precedenti; 
      p) ogni atto di concessione di un contributo pubblico  statale,
regionale, locale o dell'Unione europea a sostegno  della  scrittura,
sviluppo, produzione, distribuzione e promozione dell'opera; 
      q) le comunicazioni pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale,  ai
sensi del decreto legislativo luogotenenziale n. 440  del  1945,  per
l'estensione dei diritti d'autore da parte del cessionario. 
    2. Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa  di  morte,
soggetto a trascrizione a norma del  codice  civile,  riguardante  la
proprieta' ovvero i  diritti  di  utilizzazione  economica  di  opere
cinematografiche e audiovisive, deve presentare oltre l'atto indicato
dall'art. 2648 del codice civile, il relativo certificato di morte  e
una copia o un estratto autentico del testamento, se l'acquisto segue
in base ad esso. 
Requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione 
    1. Con l'eccezione di quelli previsti dalla lettera p),  ai  fini
della trascrizione sul Registro, tutti gli atti di  cui  al  presente
allegato stipulati a partire dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, devono  essere  debitamente  registrati  presso  un
ufficio del registro e devono essere presentati  alla  DG  Cinema  in
originale o in copia autenticata; qualora non rivestano la  forma  di
atto pubblico o di provvedimento giudiziale, devono essere muniti  di
sottoscrizione  delle  parti  autenticata   da   un   notaio   o   di
sottoscrizione accertata giudizialmente. 
    2. Per gli atti soggetti a trascrizione che siano stati  ricevuti
o autenticati  da  un  notaio  o  altro  pubblico  ufficiale  a  cio'
abilitato per legge, si applica l'art. 2671 del codice civile. 
    3. Gli atti formati all'estero debbono essere legalizzati secondo
le norme vigenti e, se redatti in  lingua  straniera,  devono  essere
accompagnati dalla relativa traduzione giurata in lingua italiana. 
    4. Per la trascrizione di  una  domanda  giudiziale  deve  essere
presentata copia autenticata del documento che  la  contiene,  munito
della relazione di notifica alla controparte. 
    5.  Alla  trascrizione  sul  Registro  si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 2666,  2667  e  2670  del
codice civile.