Allegato 2 TIPOLOGIA DEGLI ATTI SOGGETTI A TRASCRIZIONE NEL REGISTRO 1. Nel Registro devono essere trascritti: a) gli atti a titolo oneroso o gratuito stipulati sia per la costituzione e la cessione di diritti relativi allo sfruttamento economico delle opere cinematografiche e audiovisive sia per il trasferimento totale o parziale dei diritti di proprieta' o di utilizzazione economica sulle opere medesime, con particolare riferimento agli atti relativi all'acquisto, alla distribuzione e alla cessione dei diritti di antenna alle reti del servizio pubblico radio-televisivo; b) gli atti e le convenzioni relativi ad opere cinematografiche e audiovisive straniere iscritte nel Registro, anche se conclusi all'estero e con persone di nazionalita' straniera, purche' riferentesi alla importazione, alla distribuzione o allo sfruttamento economico e commerciale delle opere medesime; c) gli accordi contrattuali relativi alla distribuzione dell'opera cinematografica o audiovisiva o concernenti la disponibilita' dei proventi presenti o futuri derivanti dallo sfruttamento economico dell'opera stessa; d) gli acquisti a causa di morte, soggetti a trascrizione a norma del codice civile, se riguardano la proprieta' ovvero i diritti di utilizzazione economica di opere cinematografiche e audiovisive; e) gli atti di divisione, fermo restando quanto disposto dall'art. 115 della legge 22 aprile 1941, n. 633; f) gli atti che costituiscono garanzie sui diritti di utilizzazione economica dell'opera o sui relativi proventi; g) gli atti che costituiscono pegno dei proventi dell'utilizzazione dell'opera ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633; h) gli atti cautelativi e gli atti relativi al pignoramento ed al sequestro conservativo dei proventi di utilizzazione economica dell'opera; i) gli atti e i provvedimenti indicati nelle lettere precedenti che abbiano per oggetto crediti agevolati, contributi od altri benefici pecuniari spettanti ai produttori delle opere, ed in particolare gli atti di cessione a favore degli autori italiani dell'opera; j) gli atti che modificano, precisano, postergano od estinguono in modo totale o parziale le obbligazioni derivanti dagli atti di cui alle lettere precedenti; k) gli atti di transazione, di conciliazione e di rinuncia, relativi ai diritti derivanti dagli atti di cui alle lettere precedenti; l) gli atti pubblici relativi a verbali di assemblea straordinaria modificativi delle vicende sociali delle societa' che risultino parte di uno degli atti di cui alle lettere precedenti, se ed in quanto rilevino ai fini degli effetti giuridici del medesimo atto; m) le sentenze e gli altri provvedimenti giudiziali concernenti il fallimento ovvero lo stato di insolvenza del produttore dell'opera o delle altre persone fisiche o giuridiche che risultino parte di uno degli atti di cui alle lettere precedenti; n) i provvedimenti o atti con i quali, per effetto dell'esecuzione forzata o delle procedure di fallimento, sono trasferiti diritti di utilizzazione economica sull'opera; o) le domande giudiziali, le decisioni e i provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, nonche' le decisioni arbitrali relative all'accertamento, alla costituzione, al trasferimento, alla modificazione o all'estinzione di diritti oggetto di uno degli atti di cui alle lettere precedenti; p) ogni atto di concessione di un contributo pubblico statale, regionale, locale o dell'Unione europea a sostegno della scrittura, sviluppo, produzione, distribuzione e promozione dell'opera; q) le comunicazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale n. 440 del 1945, per l'estensione dei diritti d'autore da parte del cessionario. 2. Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte, soggetto a trascrizione a norma del codice civile, riguardante la proprieta' ovvero i diritti di utilizzazione economica di opere cinematografiche e audiovisive, deve presentare oltre l'atto indicato dall'art. 2648 del codice civile, il relativo certificato di morte e una copia o un estratto autentico del testamento, se l'acquisto segue in base ad esso. Requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione 1. Con l'eccezione di quelli previsti dalla lettera p), ai fini della trascrizione sul Registro, tutti gli atti di cui al presente allegato stipulati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere debitamente registrati presso un ufficio del registro e devono essere presentati alla DG Cinema in originale o in copia autenticata; qualora non rivestano la forma di atto pubblico o di provvedimento giudiziale, devono essere muniti di sottoscrizione delle parti autenticata da un notaio o di sottoscrizione accertata giudizialmente. 2. Per gli atti soggetti a trascrizione che siano stati ricevuti o autenticati da un notaio o altro pubblico ufficiale a cio' abilitato per legge, si applica l'art. 2671 del codice civile. 3. Gli atti formati all'estero debbono essere legalizzati secondo le norme vigenti e, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati dalla relativa traduzione giurata in lingua italiana. 4. Per la trascrizione di una domanda giudiziale deve essere presentata copia autenticata del documento che la contiene, munito della relazione di notifica alla controparte. 5. Alla trascrizione sul Registro si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2666, 2667 e 2670 del codice civile.