(Allegato 3)
                                                           Allegato 3 
 
                        NOTA DI TRASCRIZIONE 
 
    1. La nota di trascrizione per atto fra  vivi  deve  contenere  i
seguenti elementi: 
      a) elementi relativi all'opera: 
        1. titolo, anche provvisorio, e per le opere straniere  anche
il titolo originario; 
        2. tipologia cui appartiene l'opera; 
        3. nazionalita' ed  eventuale  specificazione  di  «opera  in
coproduzione» o «compartecipazione»; 
        4. indicazione del produttore e del regista; 
      b) elementi relativi ai soggetti dell'atto: 
        1.  cognome,  nome,  numero  di  codice  fiscale,  luogo   di
residenza o domicilio per le persone fisiche; 
        2.   denominazione   o   ragione   sociale,   sede,    legale
rappresentante e numero di codice fiscale delle  persone  giuridiche,
delle societa' previste dai capi II, III e IV del titolo V del  libro
quinto del codice civile e delle associazioni non  riconosciute,  con
l'indicazione, per quest'ultime e per  le  societa'  semplici,  anche
delle generalita' delle persone che le rappresentano  secondo  l'atto
costitutivo; 
      c) elementi  relativi  al  titolo  o  qualificazione  giuridica
dell'atto di cui si chiede la trascrizione: 
        1. forma del titolo  (scrittura  privata  con  sottoscrizione
autenticata o accertata giudizialmente, atto pubblico o provvedimento
giudiziale); 
        2. data di stipula dell'atto, nonche' data ed  estremi  della
sua registrazione presso un ufficio del registro; 
        3. cognome e nome del  pubblico  ufficiale  che  ha  ricevuto
l'atto o autenticato  le  firme,  ovvero  indicazione  dell'autorita'
giudiziaria che ha pronunciato la sentenza; 
        4. eventuali estremi di stipulazione, di registrazione  e  di
trascrizione di altri atti cui si faccia riferimento; 
        5. qualificazione dell'evento giuridico che si vuole  rendere
conoscibile ai  terzi  (es.  cessione,  contratto  di  distribuzione,
costituzione di diritti reali di godimento, ecc.); 
        6.  contenuto  dispositivo  del  suddetto  evento  giuridico,
corrispondente alla natura ed alla quantita' dei diritti  trasferiti,
costituiti, modificati o estinti, nonche' ai  relativi  corrispettivi
ricevuti; 
        7. descrizione di particolari accordi ovvero di altri aspetti
dell'atto che si ritiene utile far conoscere ai terzi. 
    2. Se l'acquisto, la rinuncia o la modificazione del diritto sono
sottoposti a termine o a condizione, ne deve  essere  fatta  menzione
anche nella nota di trascrizione, nel  rispetto  di  quanto  previsto
dall'ultimo comma dell'art. 2659 del codice civile. 
    3. La nota di trascrizione per atto  a  causa  di  morte,  munita
della sottoscrizione autografa dell'erede o legatario, deve contenere
i seguenti elementi: 
      a)  gli   elementi   relativi   all'opera   cinematografica   e
audiovisiva di cui alla lettera a) della  nota  di  trascrizione  per
atto fra vivi; 
      b) elementi relativi ai soggetti dell'atto e al titolo: 
        1. il cognome e il nome, il  numero  di  codice  fiscale,  il
luogo di residenza o domicilio dell'erede o legatario e del defunto; 
        2. la data di morte; 
        3. se la successione e' devoluta  per  legge,  il  vincolo  o
rapporto di parentela che univa al dante causa il chiamato e la quota
a questo spettante; 
        4. se la successione e' devoluta per testamento, la  forma  e
la data del  medesimo,  il  nome  del  pubblico  ufficiale  che  l'ha
ricevuto o che l'ha in deposito; 
        5. natura,  qualita'  e  quantita'  dei  diritti  (proprieta'
ovvero  altri   diritti   di   utilizzazione   economica   dell'opera
cinematografica o audiovisiva) caduti in successione; 
        6. la condizione o il termine,  qualora  siano  apposti  alla
disposizione testamentaria, nel rispetto quanto previsto  dall'ultimo
comma dell'art. 2659  del  codice  civile,  nonche'  la  sostituzione
fidecommissaria, qualora sia stata disposta a norma dell'art. 692 del
codice civile.