Allegato 3 NOTA DI TRASCRIZIONE 1. La nota di trascrizione per atto fra vivi deve contenere i seguenti elementi: a) elementi relativi all'opera: 1. titolo, anche provvisorio, e per le opere straniere anche il titolo originario; 2. tipologia cui appartiene l'opera; 3. nazionalita' ed eventuale specificazione di «opera in coproduzione» o «compartecipazione»; 4. indicazione del produttore e del regista; b) elementi relativi ai soggetti dell'atto: 1. cognome, nome, numero di codice fiscale, luogo di residenza o domicilio per le persone fisiche; 2. denominazione o ragione sociale, sede, legale rappresentante e numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle societa' previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione, per quest'ultime e per le societa' semplici, anche delle generalita' delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo; c) elementi relativi al titolo o qualificazione giuridica dell'atto di cui si chiede la trascrizione: 1. forma del titolo (scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, atto pubblico o provvedimento giudiziale); 2. data di stipula dell'atto, nonche' data ed estremi della sua registrazione presso un ufficio del registro; 3. cognome e nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o autenticato le firme, ovvero indicazione dell'autorita' giudiziaria che ha pronunciato la sentenza; 4. eventuali estremi di stipulazione, di registrazione e di trascrizione di altri atti cui si faccia riferimento; 5. qualificazione dell'evento giuridico che si vuole rendere conoscibile ai terzi (es. cessione, contratto di distribuzione, costituzione di diritti reali di godimento, ecc.); 6. contenuto dispositivo del suddetto evento giuridico, corrispondente alla natura ed alla quantita' dei diritti trasferiti, costituiti, modificati o estinti, nonche' ai relativi corrispettivi ricevuti; 7. descrizione di particolari accordi ovvero di altri aspetti dell'atto che si ritiene utile far conoscere ai terzi. 2. Se l'acquisto, la rinuncia o la modificazione del diritto sono sottoposti a termine o a condizione, ne deve essere fatta menzione anche nella nota di trascrizione, nel rispetto di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2659 del codice civile. 3. La nota di trascrizione per atto a causa di morte, munita della sottoscrizione autografa dell'erede o legatario, deve contenere i seguenti elementi: a) gli elementi relativi all'opera cinematografica e audiovisiva di cui alla lettera a) della nota di trascrizione per atto fra vivi; b) elementi relativi ai soggetti dell'atto e al titolo: 1. il cognome e il nome, il numero di codice fiscale, il luogo di residenza o domicilio dell'erede o legatario e del defunto; 2. la data di morte; 3. se la successione e' devoluta per legge, il vincolo o rapporto di parentela che univa al dante causa il chiamato e la quota a questo spettante; 4. se la successione e' devoluta per testamento, la forma e la data del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l'ha ricevuto o che l'ha in deposito; 5. natura, qualita' e quantita' dei diritti (proprieta' ovvero altri diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica o audiovisiva) caduti in successione; 6. la condizione o il termine, qualora siano apposti alla disposizione testamentaria, nel rispetto quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2659 del codice civile, nonche' la sostituzione fidecommissaria, qualora sia stata disposta a norma dell'art. 692 del codice civile.