Art. 4 Prestazione di idonea garanzia 1. La garanzia prevista dall'art. 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai commi 940 e 941, e' prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore nominale, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilita' ovvero di polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione. Per le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti dal decreto del 18 aprile 2005 del Ministro delle attivita' produttive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2005, n. 238, dette garanzie possono essere prestate anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 2. Per i gruppi di societa', con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, la garanzia puo' essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della societa' capogruppo o controllante di cui all'art. 2359 del codice civile dell'obbligazione di integrale restituzione della somma da versare all'Amministrazione finanziaria, anche in caso di cessione della partecipazione nella societa' controllata o collegata. In ogni caso la societa' capogruppo o controllante deve comunicare in anticipo all'Amministrazione finanziaria l'intendimento di cedere la partecipazione nella societa' controllata o collegata. 3. La garanzia di cui al presente articolo e' prestata a favore del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate per una durata pari a 12 mesi dall'immissione in consumo dal deposito fiscale per l'importo corrispondente all'imposta sul valore aggiunto dovuta. Per la determinazione dell'imposta dovuta si fa riferimento a quanto indicato nell'art. 1, comma 937, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 4. Al fine di effettuare l'immissione in consumo dei beni, il soggetto per conto del quale viene effettata l'operazione stessa, deve consegnare copia della garanzia al gestore del deposito fiscale.