Art. 3 Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avra' inizio il collocamento della quinta tranche dei titoli stessi, fissata nella misura del 20 per cento, in applicazione delle modalita' indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016, cosi' come integrato dalle disposizioni di cui al decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 febbraio 2018.