(Allegato-art. 100)
 
                              Art. 100. 
 
(Verifica  e  aggiornamento  delle  misure  e  della   strategia   di
                             esecuzione) 
 
  1. Nella verifica e aggiornamento delle misure e della strategia di
esecuzione, i gestori applicano l'articolo 27, paragrafi 4,  5  e  6,
del regolamento (UE) n. 231/2013.