Art. 114. (Operazioni personali) 1. Le operazioni personali sono disciplinate dall'articolo 63 del regolamento (UE) n. 231/2013. Per i gestori di OICVM il richiamo contenuto nell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 231/2013 alla direttiva 2011/61/UE si intende riferito alla disciplina in materia di OICVM.