Art. 131. (Definizioni) 1. Nel presente Libro si intendono per: a) "prodotti finanziari assicurativi": le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; b) "soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa": le SIM e le imprese di investimento UE, le banche italiane e UE, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB e la societa' Poste Italiane - Divisione Servizi di Banco Posta, autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001, anche quando operano per il tramite di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dipendenti, collaboratori o altri incaricati.