Art. 150. (Prova valutativa dedicata alle persone fisiche iscritte nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi, Sezione A) 1. In coerenza con il quadro normativo europeo e nazionale di riferimento, l'Organismo definisce con propria delibera il contenuto della prova valutativa che le persone fisiche iscritte nel RUI, Sezione A, devono sostenere per ottenere, in presenza dei requisiti di onorabilita' e professionalita' previsti dall'articolo 148, comma 1, lettere a) e b), l'iscrizione nella sezione dell'albo relativa ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. La prova valutativa deve consentire di verificare l'effettivo possesso da parte dei candidati delle conoscenze e delle competenze necessarie per lo svolgimento della relativa attivita'. 2. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 149.