(Allegato-art. 150)
 
                              Art. 150. 
 
(Prova valutativa dedicata alle persone fisiche iscritte nel Registro
 Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi, Sezione A) 
 
  1. In coerenza con il  quadro  normativo  europeo  e  nazionale  di
riferimento, l'Organismo definisce con propria delibera il  contenuto
della prova valutativa che  le  persone  fisiche  iscritte  nel  RUI,
Sezione A, devono sostenere per ottenere, in presenza  dei  requisiti
di onorabilita' e professionalita' previsti dall'articolo 148,  comma
1, lettere a) e b), l'iscrizione nella sezione dell'albo relativa  ai
consulenti finanziari abilitati  all'offerta  fuori  sede.  La  prova
valutativa deve consentire  di  verificare  l'effettivo  possesso  da
parte dei candidati delle conoscenze e  delle  competenze  necessarie
per lo svolgimento della relativa attivita'. 
 
  2. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 149.