Art. 160. (Conservazione della documentazione) 1. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede e' tenuto a conservare ordinatamente per almeno cinque anni, nel luogo comunicato ai sensi dell'articolo 153, copia della seguente documentazione: a) contratti e altri documenti sottoscritti fuori sede dai clienti o dai potenziali clienti per suo tramite; b) corrispondenza intercorsa con i soggetti per conto dei quali il consulente stesso ha operato fuori sede nel corso del tempo. 2. In alternativa al formato cartaceo, la documentazione di cui al comma 1 puo' essere conservata anche mediante supporti elettronici durevoli o in altra forma tecnica equivalente, a condizione che sia consentito un agevole recupero e una riproduzione immutata della stessa. 3. Il termine di cinque anni previsto per la conservazione della documentazione e delle registrazioni decorre dalla data delle stesse. 4. I documenti prodotti in formato digitale possono essere conservati dall'intermediario per conto del quale il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede opera, a condizione che a quest'ultimo sia consentito sempre un agevole recupero e una riproduzione immutata degli stessi.