(Allegato-art. 168)
 
                              Art. 168. 
 
                    (Classificazione dei clienti) 
 
  1. Sulla base delle informazioni ottenute  ai  sensi  dell'articolo
167 e delle  altre  informazioni  comunque  acquisite,  i  consulenti
finanziari  autonomi  e  le  societa'   di   consulenza   finanziaria
classificano il cliente in qualita' di cliente al dettaglio o cliente
professionale. I consulenti finanziari  autonomi  e  le  societa'  di
consulenza finanziaria comunicano ai clienti la classificazione cosi'
effettuata. 
 
  2. I consulenti finanziari autonomi e  le  societa'  di  consulenza
finanziaria  informano  i  clienti,  su  supporto   durevole,   circa
l'eventuale diritto a richiedere una diversa classificazione e  circa
gli eventuali limiti che ne  deriverebbero  sotto  il  profilo  della
tutela del cliente. 
 
  3. I consulenti finanziari autonomi e  le  societa'  di  consulenza
finanziaria possono, su loro iniziativa o su richiesta  del  cliente,
trattare come cliente al dettaglio un cliente che e' considerato come
cliente professionale di diritto.