Art. 178. (Registrazioni) 1. I consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria tengono nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti e per tutte le operazioni raccomandate, su supporto durevole, registrazioni sufficienti atte a consentire all'Organismo di espletare i propri compiti di vigilanza, di verificare il rispetto delle norme dettate dal presente Libro e, in particolare, di verificare l'adempimento degli obblighi nei confronti dei clienti o potenziali clienti. Le registrazioni possono essere conservate dalla societa' di consulenza finanziaria per conto della quale il consulente finanziario autonomo opera. 2. Le registrazioni sono tenute su un supporto che consenta di conservare le informazioni in modo che possano essere in futuro acquisite dall'Organismo e in una forma e secondo modalita' che soddisfino le condizioni seguenti: a) l'Organismo puo' accedervi prontamente e ricostruire ogni fase fondamentale del trattamento di ciascuna operazione; b) e' possibile individuare facilmente qualsiasi correzione o altra modifica apportata, nonche' il contenuto delle registrazioni prima di tali correzioni o modifiche; c) non e' possibile manipolare o alterare in altro modo le registrazioni; d) le registrazioni possono essere sottoposte a trattamento informatico o qualsiasi altro trattamento efficiente, nei casi in cui non sia possibile eseguire facilmente un'analisi dei dati, in ragione del volume e della natura degli stessi; e) le disposizioni dei consulenti finanziari autonomi e delle societa' di consulenza finanziaria soddisfano i requisiti di tenuta delle registrazioni indipendentemente dalla tecnologia impiegata. 3. Fermi restando gli obblighi di tenuta delle registrazioni stabiliti da altre disposizioni normative, i consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria tengono almeno le registrazioni indicate nell'Allegato I del regolamento (UE) 2017/565, in funzione della natura delle attivita' svolte. 4. I consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria tengono inoltre registrazioni scritte di tutte le procedure che devono mantenere a norma dell'articolo 176. 5. Le registrazioni che riguardano i diritti e gli obblighi del consulente finanziario autonomo, della societa' di consulenza finanziaria e del cliente nel quadro di un accordo sulla prestazione di servizi, o le condizioni alle quali presta servizi al cliente, sono tenute quanto meno per la durata della relazione con il cliente e, in caso di cancellazione dall'albo dei consulenti finanziari autonomi e delle societa' di consulenza finanziaria, per i cinque anni successivi. 6. L'Organismo puo' dettare disposizioni sulle modalita' e i termini di tenuta delle registrazioni e puo' individuare un elenco di registrazioni supplementari rispetto all'elenco riportato nell'Allegato I del regolamento (UE) 2017/565.