(Allegato-Allegato n. 3)
 
                            ALLEGATO N. 3 
 
                    CLIENTI PROFESSIONALI PRIVATI 
 
  Un cliente professionale e' un cliente che  possiede  l'esperienza,
le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente
le proprie decisioni  in  materia  di  investimenti  e  per  valutare
correttamente i rischi che assume. 
 
  I. CLIENTI PROFESSIONALI DI DIRITTO 
 
  Si intendono clienti  professionali  per  tutti  i  servizi  e  gli
strumenti di investimento: 
 
    (1)  i  soggetti  che  sono  tenuti  a   essere   autorizzati   o
regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani
o esteri quali: 
 
        a) banche; 
 
        b) imprese di investimento; 
 
        c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati; 
 
        d) imprese di assicurazione; 
 
        e)  organismi  di  investimento  collettivo  e  societa'   di
gestione di tali organismi; 
 
        f) fondi pensione e societa' di gestione di tali fondi; 
 
        g) i negoziatori per  conto  proprio  di  merci  e  strumenti
derivati su merci; 
 
        h) soggetti che svolgono esclusivamente la  negoziazione  per
conto proprio su mercati di strumenti  finanziari  e  che  aderiscono
indirettamente al servizio di liquidazione,  nonche'  al  sistema  di
compensazione e garanzia (locals); 
 
        i) altri investitori istituzionali; 
 
        l) agenti di cambio; 
 
    (2) le imprese di grandi dimensioni che presentano a  livello  di
singola societa', almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: 
 
        - totale di bilancio: 20 000 000 EUR; 
 
        - fatturato netto: 40 000 000 EUR; 
 
        - fondi propri: 2 000 000 EUR; 
 
  (3) gli investitori istituzionali la cui  attivita'  principale  e'
investire in strumenti finanziari,  compresi  gli  enti  dediti  alla
cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie. 
 
  I soggetti elencati possono richiedere al prestatore  del  servizio
un trattamento quale cliente al dettaglio e gli intermediari  possono
convenire di fornire loro un  livello  piu'  elevato  di  protezione.
Quando  il  cliente  e'  un'impresa  come  definita  in   precedenza,
l'intermediario deve informarla, prima di  qualunque  prestazione  di
servizi, che, sulla base delle  informazioni  di  cui  dispone,  essa
viene considerata  di  diritto  un  cliente  professionale  e  verra'
trattata come tale a meno che l'intermediario e il cliente convengano
diversamente. L'intermediario deve inoltre informare il  cliente  del
fatto che puo' richiedere una modifica dei termini  dell'accordo  per
ottenere un maggior livello di protezione. 
 
  Spetta al cliente considerato professionale di diritto chiedere  un
livello piu' elevato di protezione se ritiene di non essere in  grado
di valutare o gestire correttamente i rischi assunti. 
 
  A  tal  fine,  i  clienti  considerati  professionali  di   diritto
concludono un accordo scritto con  il  prestatore  del  servizio  che
stabilisca i servizi, le operazioni e i prodotti ai quali si  applica
il trattamento quale cliente al dettaglio. 
 
  II. CLIENTI PROFESSIONALI SU RICHIESTA 
 
  II.1. Criteri di identificazione 
 
  Gli intermediari possono  trattare  i  clienti  diversi  da  quelli
inclusi alla sezione I, che  ne  facciano  espressa  richiesta,  come
clienti professionali,  purche'  siano  rispettati  i  criteri  e  le
procedure menzionati di seguito. Non e' comunque consentito presumere
che tali clienti  possiedano  conoscenze  ed  esperienze  di  mercato
comparabili a quelle delle categorie elencate alla sezione I. 
 
  La  disapplicazione  di  regole  di  condotta   previste   per   la
prestazione dei servizi nei confronti dei clienti  non  professionali
e' consentita quando, dopo aver effettuato una  valutazione  adeguata
della competenza, dell'esperienza e  delle  conoscenze  del  cliente,
l'intermediario possa ragionevolmente ritenere,  tenuto  conto  della
natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente sia in
grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia  di
investimenti e di comprendere i rischi che assume. 
 
  Il  possesso  dei  requisiti  di  professionalita'   previsti   per
dirigenti e amministratori dei soggetti  autorizzati  a  norma  delle
direttive dell'Unione europea nel  settore  finanziario  puo'  essere
considerato come un riferimento  per  valutare  la  competenza  e  le
conoscenze del cliente. 
 
  Nel corso della predetta  valutazione,  devono  essere  soddisfatti
almeno due dei seguenti requisiti: 
 
    - il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative
sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni  al
trimestre nei quattro trimestri precedenti; 
 
    - il valore del portafoglio di strumenti finanziari del  cliente,
inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 EUR; 
 
    - il cliente lavora o ha lavorato  nel  settore  finanziario  per
almeno un anno in una  posizione  professionale  che  presupponga  la
conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti. 
 
  In caso di persone giuridiche,  la  valutazione  di  cui  sopra  e'
condotta  con  riguardo  alla  persona   autorizzata   a   effettuare
operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima. 
 
  II.2. Procedura 
 
  I clienti definiti in precedenza possono rinunciare alle protezioni
previste dalle norme di comportamento solo  una  volta  espletata  la
procedura seguente: 
 
    - i clienti devono comunicare per iscritto all'intermediario  che
desiderano essere  trattati  come  clienti  professionali,  a  titolo
generale o rispetto  a  un  particolare  servizio  od  operazione  di
investimento o tipo di operazione o di prodotto; 
 
    - l'intermediario deve avvertire i clienti, in una  comunicazione
scritta e chiara,  di  quali  sono  le  protezioni  e  i  diritti  di
indennizzo che potrebbero perdere; 
 
    - i clienti devono  dichiarare  per  iscritto,  in  un  documento
separato dal contratto, di  essere  a  conoscenza  delle  conseguenze
derivanti dalla perdita di tali protezioni. 
 
  Prima di decidere di accettare richieste di rinuncia a  protezione,
devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per accertarsi che
il cliente che chiede di  essere  considerato  cliente  professionale
soddisfi i requisiti indicati nella sezione II al punto 1. 
 
  Gli  intermediari  devono  adottare  per  iscritto  misure  interne
appropriate  per  classificare   i   clienti.   Spetta   ai   clienti
professionali informare  il  prestatore  del  servizio  di  eventuali
cambiamenti   che   potrebbero   influenzare    la    loro    attuale
classificazione. Se tuttavia l'intermediario constata che il  cliente
non  soddisfa  piu'  le  condizioni  necessarie   per   ottenere   il
trattamento  riservato  ai  clienti   professionali   deve   adottare
provvedimenti appropriati.