(Allegato-art. 26)
 
                              Art. 26. 
 
                     (Istruttoria della domanda) 
 
  1. La  Consob  accerta  la  ricorrenza  delle  condizioni  indicate
all'articolo 28, commi 1, 2 e 6, del  Testo  Unico  per  il  rilascio
dell'autorizzazione e, sentita  la  Banca  d'Italia,  delibera  sulla
domanda entro il termine massimo di centoventi giorni. La delibera e'
comunicata  all'impresa  richiedente  e  all'autorita'  dello   Stato
d'origine. 
 
  2. I termini dell'istruttoria  di  cui  al  comma  1  sono  sospesi
finche' gli accordi, previsti dall'articolo 28, comma 1,  lettere  d)
ed e), del Testo Unico, non siano stati perfezionati. 
 
  3. Qualsiasi modificazione  concernente  i  soggetti  che  svolgono
funzioni  di  amministrazione  o  controllo,  i  soci  esercenti   il
controllo dell'impresa richiedente, i responsabili  della  succursale
dell'impresa stessa,  nonche'  qualunque  altra  modificazione  degli
elementi  istruttori  di   rilievo   che   intervengono   nel   corso
dell'istruttoria, sono portate a conoscenza della  Consob  prima  che
diventino efficaci, ovvero in caso  di  impossibilita',  entro  dieci
giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento. 
 
  4. La Consob puo' chiedere ulteriori elementi informativi: 
 
  a) all'impresa richiedente; 
 
  b) a coloro che svolgono funzioni di amministrazione o controllo  e
ai soci dell'impresa richiedente; 
 
  c) a qualunque altro soggetto, anche estero. 
 
  5. La Consob informa la societa'  richiedente  dell'accoglimento  o
meno dell'istanza entro il termine di cui al comma 1.