Art. 28. (Lingua degli atti) 1. La domanda di autorizzazione di cui all'articolo 25 e le dichiarazioni e le notizie da fornire ai sensi dell'Allegato n. 1 e dell'articolo 26 devono essere prodotte in lingua italiana o nella lingua di uso corrente nel settore finanziario; fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i documenti i cui originali siano redatti in una lingua diversa devono essere accompagnati da apposita traduzione in lingua italiana.