(Allegato-art. 28)
 
                              Art. 28. 
 
                         (Lingua degli atti) 
 
  1. La domanda  di  autorizzazione  di  cui  all'articolo  25  e  le
dichiarazioni e le notizie da fornire ai sensi dell'Allegato n.  1  e
dell'articolo 26 devono essere prodotte in lingua  italiana  o  nella
lingua di uso corrente nel settore finanziario; fermo restando quanto
previsto dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, i documenti i cui originali siano redatti in una lingua
diversa devono essere accompagnati da apposita traduzione  in  lingua
italiana.