Art. 32. (Stabilimento di succursali o di agenti collegati nel territorio della Repubblica) 1. Per l'esercizio dei servizi o attivita' di investimento ammessi al mutuo riconoscimento, con o senza servizi accessori, le imprese di investimento UE possono stabilire succursali o agenti collegati in Italia. Il primo insediamento e' preceduto da una comunicazione alla Consob da parte dell'autorita' competente dello Stato membro d'origine, secondo le modalita' indicate nel regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016 e nel regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE. 2. La Consob, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, qualora abbia ragione di ritenere che non possa essere assicurato il rispetto della normativa applicabile, puo' richiedere di modificare i presidi operativi riguardanti le succursali da stabilire nel territorio della Repubblica. 3. La succursale o l'agente collegato possono iniziare l'attivita' dal momento in cui ricevono apposita comunicazione della Consob ovvero, in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di due mesi dalla comunicazione di cui al comma 1. Nell'ipotesi di cui al comma 2 il predetto termine di due mesi decorre dalla comunicazione di avvenuta modifica delle disposizioni riguardanti le succursali. 4. La modifica delle informazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1 e' preceduta da apposita comunicazione alla Consob nel rispetto di quanto previsto nel regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016 e nel regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE da parte dell'autorita' competente dello Stato membro d'origine.