Art. 5. (Contenuto dell'albo) 1. Nell'albo, per ogni SIM iscritta sono indicati: a) il numero d'ordine di iscrizione; b) la denominazione sociale; c) la sede legale; d) l'indirizzo della direzione generale, se diverso da quello della sede legale; e) gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attivita' di investimento, con l'indicazione dei servizi e delle attivita' di investimento autorizzati e le relative limitazioni operative, ove esistenti; f) gli estremi dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 7-sexies e 56 del Testo Unico; g) i paesi nei quali la SIM opera con o senza stabilimento di succursale, con specificazione dei servizi e delle attivita' di investimento interessati. 2. Nella sezione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), per ciascuna impresa di paesi terzi, diversa dalla banca, autorizzata dalla Consob a operare in Italia mediante stabilimento di succursali iscritta sono indicati: a) il numero d'ordine di iscrizione; b) la denominazione sociale; c) la sede legale; d) l'indirizzo della direzione generale, se diverso da quello della sede legale; e) gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione allo svolgimento nel territorio della Repubblica dei servizi e attivita' di investimento e dei servizi accessori di cui all'articolo 28, comma 1, del Testo Unico, con l'indicazione dei servizi e attivita' autorizzati e delle relative limitazioni operative, ove esistenti; f) le succursali nel territorio della Repubblica; g) gli estremi dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 7-sexies e 56 del Testo Unico; h) gli Stati UE in cui l'impresa di paesi terzi diversa dalla banca puo' prestare, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014, servizi e attivita' di investimento coperti dall'autorizzazione in regime di libera prestazione di servizi nei confronti di controparti qualificate e clienti professionali di diritto come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del Testo Unico; i) la tipologia di clientela nei cui confronti l'impresa di paesi terzi diversa dalla banca e' autorizzata a operare in Italia. 3. Nella sezione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), per ciascuna impresa di paesi terzi, diversa dalla banca, autorizzata dalla Consob a operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi iscritta sono indicati: a) il numero d'ordine di iscrizione; b) la denominazione sociale; c) la sede legale; d) l'indirizzo della direzione generale, se diverso da quello della sede legale; e) gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione allo svolgimento nel territorio della Repubblica dei servizi e attivita' di investimento e dei servizi accessori di cui all'articolo 28, comma 6, del Testo Unico, con l'indicazione dei servizi e attivita' autorizzati e delle relative limitazioni operative, ove esistenti; f) gli estremi dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 7-sexies e 56 del Testo Unico; g) la tipologia di clientela nei cui confronti l'impresa di paesi terzi diversa dalla banca e' autorizzata a operare in Italia. 4. Nella sezione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), per ciascuna impresa di paesi terzi, diversa dalla banca, iscritta sono indicati: a) il numero d'ordine di iscrizione; b) la denominazione sociale; c) la sede legale; d) i servizi e le attivita' ammessi al mutuo riconoscimento che l'impresa puo' svolgere nel territorio della Repubblica; e) lo Stato UE in cui e' stabilita la succursale; f) la tipologia di clientela nei cui confronti l'impresa di paesi terzi diversa dalla banca e' autorizzata a operare in Italia. 5. Nella sezione speciale, per ciascuna societa' di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 iscritta sono indicati: a) il numero d'ordine di iscrizione; b) la denominazione sociale; c) la sede legale; d) l'indirizzo della direzione generale, se diverso da quello della sede legale; e) gli estremi del provvedimento di autorizzazione; f) gli estremi dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 7-sexies e 56 del Testo Unico. 6. Nell'elenco allegato di cui all'articolo 4, comma 3, per ciascuna impresa di investimento UE iscritta sono indicati: a) il numero d'ordine di iscrizione; b) la denominazione sociale; c) la sede legale; d) i servizi e le attivita' ammessi al mutuo riconoscimento che l'impresa puo' svolgere nel territorio della Repubblica; e) gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio nel territorio della Repubblica dei servizi non ammessi al mutuo riconoscimento, di cui all'articolo 27, comma 4, del Testo Unico, con l'indicazione dei servizi e delle attivita' autorizzati; f) l'eventuale succursale nel territorio della Repubblica, individuata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, numero 30, della direttiva 2014/65/UE.