Art. 56. (Onere per la ricerca) 1. Ai fini dell'articolo 55, comma 1, lettera b), numero 1), l'onere per la ricerca a carico dei clienti: a) e' determinato esclusivamente sulla base di un budget per la ricerca definito ai sensi dell'articolo 57; e b) non e' collegato al volume e/o al valore delle operazioni eseguite per conto dei clienti. 2. Quando l'onere per la ricerca a carico dei clienti non viene riscosso separatamente, ma unitamente a una commissione di negoziazione, tale onere e' identificato in maniera distinta e sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 55, comma 1, lettera b), e 58, comma 1, lettere a) e b). 3. L'ammontare complessivo degli oneri per la ricerca ricevuti dai clienti non puo' superare il budget per la ricerca, salvo quanto previsto dall'articolo 57, comma 4. 4. Nel mandato di gestione o in altra documentazione contrattuale riguardante la disciplina del rapporto con i clienti viene indicato l'onere per la ricerca determinato sulla base del budget di cui al comma 1 e la frequenza con cui il medesimo verra' addebitato a ciascun cliente nel corso dell'anno.