Art. 68. (Scambio informativo con gli intermediari distributori) 1. Gli intermediari produttori assicurano che le informazioni trasmesse agli intermediari distributori ai sensi dell'articolo 63, comma 1, lettera c), includono informazioni sui canali appropriati per la distribuzione dello strumento finanziario, sul relativo processo di approvazione, nonche' sulla valutazione del mercato di riferimento. 2. Le informazioni di cui al comma 1 sono sufficientemente adeguate da consentire agli intermediari distributori di comprendere e consigliare o vendere correttamente lo strumento finanziario.