(Allegato-art. 68)
 
                              Art. 68. 
 
       (Scambio informativo con gli intermediari distributori) 
 
  1. Gli  intermediari  produttori  assicurano  che  le  informazioni
trasmesse agli intermediari distributori ai sensi  dell'articolo  63,
comma 1, lettera c), includono informazioni  sui  canali  appropriati
per  la  distribuzione  dello  strumento  finanziario,  sul  relativo
processo di approvazione, nonche' sulla valutazione  del  mercato  di
riferimento. 
 
  2. Le informazioni di cui al comma 1 sono sufficientemente adeguate
da  consentire  agli  intermediari  distributori  di  comprendere   e
consigliare o vendere correttamente lo strumento finanziario.