(Allegato-art. 77)
 
                              Art. 77. 
 
                   (Principio di proporzionalita') 
 
  1. Gli intermediari,  quando  decidono  la  gamma  degli  strumenti
finanziari, emessi da loro stessi o da altri soggetti, e la gamma dei
servizi che intendono raccomandare o offrire ai  clienti,  rispettano
gli  obblighi  di  cui  al  presente  Capo  in  modo  appropriato   e
proporzionato,   tenendo   conto   della   natura   dello   strumento
finanziario,  del  servizio  di  investimento  e   del   mercato   di
riferimento dello strumento. 
 
  2.  Nell'adempimento  degli  obblighi  di  cui  al  comma  1,   gli
intermediari  prestano  particolare  attenzione   qualora   intendano
offrire o raccomandare nuovi strumenti finanziari ovvero nel caso  di
modifiche ai servizi prestati.