Art. 87. (Definizioni) 1. Nel presente Libro si intendono per «intermediari»: le SIM; le imprese di paesi terzi diverse dalle banche; le banche italiane, limitatamente alla prestazione dei servizi e attivita' di investimento; le banche di paesi terzi limitatamente alla prestazione dei servizi e attivita' di investimento. Per «intermediari» si intendono, altresi', gli agenti di cambio, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, la societa' Poste Italiane - Divisione Servizi di Banco Posta autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001, limitatamente alla prestazione di servizi e attivita' di investimento a cui sono autorizzati.