(Allegato-art. 87)
 
                              Art. 87. 
 
                            (Definizioni) 
 
  1. Nel presente Libro si intendono per «intermediari»: le  SIM;  le
imprese di paesi terzi diverse  dalle  banche;  le  banche  italiane,
limitatamente  alla  prestazione   dei   servizi   e   attivita'   di
investimento; le banche di paesi terzi limitatamente alla prestazione
dei servizi  e  attivita'  di  investimento.  Per  «intermediari»  si
intendono,  altresi',  gli  agenti  di   cambio,   gli   intermediari
finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB,  la
societa'  Poste  Italiane  -  Divisione  Servizi   di   Banco   Posta
autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001, limitatamente  alla  prestazione
di servizi e attivita' di investimento a cui sono autorizzati.