Art. 92. (Principi generali) 1. Gli intermediari mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte a evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti. 2. Ai fini dell'articolo 21, comma 1-bis, lettera c), del Testo Unico, le informazioni sono fornite su supporto durevole e presentano un grado di dettaglio sufficiente a consentire al cliente, considerate le sue caratteristiche, di assumere una decisione consapevole sul servizio nel cui contesto sorge il conflitto di interesse. 3. Gli intermediari di cui all'articolo 87 applicano gli articoli 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 del regolamento (UE) 2017/565.