Art. 96. (Definizioni) 1. Nei Libri V e VI si intendono per: a) «servizio di gestione collettiva del risparmio»: il servizio come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera n), del Testo Unico; b) «regolamento (UE) n. 231/2013»: il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione del 19 dicembre 2012; c) «gestori»: la societa' di gestione del risparmio, la SICAV e la SICAF che gestiscono direttamente i propri patrimoni; 2. Ove non diversamente specificato, ai fini dei Libri V e VI valgono le definizioni contenute nel Testo Unico.