Art. 2 Comuni che hanno gia' effettuato il riaccertamento straordinario 1. I comuni per i quali le competenti sezioni regionali della Corte dei conti o i Servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle finanze hanno accertato la presenza di residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non correttamente accertati entro il 1° gennaio 2015, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2017, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione 2014 e precedenti, secondo le modalita' definite dal comma 3. 2. I comuni che alla data del 1° gennaio 2018 hanno gia' provveduto ad adeguarsi alle segnalazioni della Corte dei conti o dei Servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle finanze concernenti i residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non correttamente accertati entro il 1° gennaio 2015 non applicano le disposizioni del presente articolo e ripianano l'eventuale maggiore disavanzo derivante da tale adeguamento secondo le modalita' previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno del 2 aprile 2015, a decorrere dall'esercizio 2018. 3. Contestualmente all'approvazione del rendiconto 2017 e con riferimento alla data contabile del 1° gennaio 2018, i comuni di cui al comma 1, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono alle rettifiche riguardanti i residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non correttamente accertati entro il 1° gennaio 2015, oggetto di segnalazione delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti o dei Servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le seguenti modalita': a) nella eventuale cancellazione definitiva dei propri residui attivi e passivi antecedenti all'esercizio 2015 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate oggetto di segnalazione delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti o dei Servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle finanze. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, e' indicata la natura della fonte di copertura, al fine di consentire la conservazione degli eventuali vincoli di destinazione; b) nella eventuale cancellazione dei propri residui attivi e passivi antecedenti all'esercizio 2015, cui non corrispondono obbligazioni scadute alla data del 31 dicembre 2017 oggetto di segnalazione delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti o dei Servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle finanze. Non sono cancellati i residui imputati al titolo 9 «Entrate per conto terzi e partite di giro» e al titolo 7 «Uscite per conto terzi e partite di giro». Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilita' finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011; c) nell'eventuale reinserimento tra le scritture contabili dei residui attivi e passivi erroneamente cancellati in occasione del primo riaccertamento straordinario dei residui, oggetto di segnalazione delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti o dei Servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle finanze. Le obbligazioni giuridiche scadute alla data del 31 dicembre 2017 sono inserite nelle scritture riguardanti i residui. Le obbligazioni giuridiche non scadute alla data del 31 dicembre 2017 sono accertate o impegnate con imputazione a ciascuno degli esercizi in cui sono esigibili. Le entrate erroneamente cancellate e riaccertate alla competenza dell'esercizio 2018 o successivi sono prioritariamente destinate alla copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione. Conseguentemente, l'ammontare del ripiano del disavanzo di ciascun esercizio e' almeno pari a quello di tali entrate imputate all'esercizio. d) nella conseguente eventuale determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2018, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera b), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2018; e) nella variazione del bilancio di previsione 2018-2020, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alle lettere a) e b), della conseguente rideterminazione del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato in bilancio e di altri eventuali accantonamenti, e del risultato di amministrazione di cui alla lettera d). In particolare, gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2018, 2019 e 2020 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato; f) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera b), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione e' esigibile, dall'esercizio 2018 e successivi, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilita' finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio e' costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 4; g) nella rideterminazione del fondo crediti di dubbia esigibilita' accantonato nel risultato di amministrazione al 1° gennaio 2018, in considerazione della consistenza dei residui attivi al 1° gennaio 2018 a seguito della cancellazione dei residui attivi di cui alle lettere a) e b). L'importo del fondo e' determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilita' finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011. 4. Nel caso in cui i residui passivi cancellati e reimputati ad un esercizio in attuazione del comma 3, lettera b) sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, tale differenza puo' essere finanziata con le risorse dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. Al riguardo si richiama l'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che gli esercizi per i quali si e' determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico. 5. Nel caso in cui i residui attivi cancellati e reimputati ad un esercizio in attuazione del comma 3, lettera b) sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui passivi reimputati nel medesimo esercizio, tale differenza e' vincolata alla copertura dell'eventuale eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi rispetto alla somma del fondo pluriennale vincolato di entrata e dei residui attivi. Nel bilancio di previsione dell'esercizio in cui si verifica tale differenza e' effettuato un accantonamento di pari importo agli stanziamenti di spesa del fondo pluriennale vincolato. 6. L'operazione di riaccertamento di cui al comma 3 e' oggetto di un unico atto deliberativo. 7. La delibera di giunta di cui al comma 3, dichiarata immediatamente esecutiva, a cui e' allegato il prospetto riguardante la rideterminazione del risultato di amministrazione, secondo lo schema di cui all'allegato 2/C, e' tempestivamente trasmessa al Consiglio. Nel caso in cui il riaccertamento straordinario determini la variazione del fondo pluriennale vincolato iscritto in bilancio, alla delibera di giunta e' allegato anche il prospetto di cui all'allegato 1/C. 8. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario e' ripianato secondo le modalita' previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno del 2 aprile 2015, a decorrere dall'esercizio 2018.