Art. 2 
 
                  Comuni che hanno gia' effettuato 
                   il riaccertamento straordinario 
 
  1. I comuni per i quali le competenti sezioni regionali della Corte
dei conti o i Servizi ispettivi del Ministero dell'economia  e  delle
finanze  hanno  accertato  la  presenza  di  residui  risalenti  agli
esercizi antecedenti il 2015 non correttamente accertati entro il  1°
gennaio  2015,  provvedono,  contestualmente   all'approvazione   del
rendiconto 2017, al riaccertamento straordinario dei  residui  al  31
dicembre 2017 provenienti dalla gestione 2014 e  precedenti,  secondo
le modalita' definite dal comma 3. 
  2. I comuni che alla data del 1° gennaio 2018 hanno gia' provveduto
ad adeguarsi alle segnalazioni della Corte dei conti  o  dei  Servizi
ispettivi del Ministero dell'economia e delle finanze  concernenti  i
residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non correttamente
accertati entro il 1° gennaio 2015 non applicano le disposizioni  del
presente  articolo  e  ripianano   l'eventuale   maggiore   disavanzo
derivante da tale  adeguamento  secondo  le  modalita'  previste  dal
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il  Ministero  dell'interno  del   2   aprile   2015,   a   decorrere
dall'esercizio 2018. 
  3. Contestualmente  all'approvazione  del  rendiconto  2017  e  con
riferimento alla data contabile del 1° gennaio 2018, i comuni di  cui
al comma 1, con delibera di  Giunta,  previo  parere  dell'organo  di
revisione   economico-finanziario,   provvedono    alle    rettifiche
riguardanti i residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non
correttamente  accertati  entro  il  1°  gennaio  2015,  oggetto   di
segnalazione delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti
o dei Servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle  finanze,
secondo le seguenti modalita': 
    a) nella eventuale cancellazione definitiva  dei  propri  residui
attivi e passivi antecedenti all'esercizio 2015 cui non corrispondono
obbligazioni perfezionate oggetto di  segnalazione  delle  competenti
sezioni regionali della Corte dei conti o dei Servizi  ispettivi  del
Ministero dell'economia e delle finanze. Per ciascun residuo  passivo
eliminato in quanto  non  correlato  ad  obbligazioni  giuridicamente
perfezionate, e' indicata la natura della fonte di copertura, al fine
di  consentire  la   conservazione   degli   eventuali   vincoli   di
destinazione; 
    b) nella eventuale cancellazione  dei  propri  residui  attivi  e
passivi  antecedenti  all'esercizio  2015,  cui   non   corrispondono
obbligazioni scadute alla  data  del  31  dicembre  2017  oggetto  di
segnalazione delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti
o dei Servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle  finanze.
Non sono cancellati i residui imputati al titolo 9 «Entrate per conto
terzi e partite di giro» e al titolo 7  «Uscite  per  conto  terzi  e
partite di giro». Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto
sono  indicati  gli  esercizi  nei   quali   l'obbligazione   diviene
esigibile, secondo i  criteri  individuati  nel  principio  applicato
della contabilita' finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al  decreto
legislativo n. 118 del 2011; 
    c) nell'eventuale reinserimento tra le  scritture  contabili  dei
residui attivi e passivi erroneamente  cancellati  in  occasione  del
primo  riaccertamento   straordinario   dei   residui,   oggetto   di
segnalazione delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti
o dei Servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle  finanze.
Le obbligazioni giuridiche scadute alla data  del  31  dicembre  2017
sono inserite nelle scritture riguardanti i residui. Le  obbligazioni
giuridiche non scadute alla data del 31 dicembre 2017 sono  accertate
o impegnate con imputazione a ciascuno degli  esercizi  in  cui  sono
esigibili. Le entrate  erroneamente  cancellate  e  riaccertate  alla
competenza dell'esercizio 2018  o  successivi  sono  prioritariamente
destinate alla copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione.
Conseguentemente, l'ammontare del ripiano del  disavanzo  di  ciascun
esercizio  e'  almeno  pari  a  quello  di  tali   entrate   imputate
all'esercizio. 
    d)  nella  conseguente   eventuale   determinazione   del   fondo
pluriennale  vincolato  da  iscrivere   in   entrata   del   bilancio
dell'esercizio 2018, distintamente per la parte  corrente  e  per  il
conto capitale, per un importo pari alla  differenza  tra  i  residui
passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera  b),  se
positiva, e nella rideterminazione del risultato  di  amministrazione
al 1° gennaio 2018; 
    e) nella variazione del  bilancio  di  previsione  2018-2020,  in
considerazione della cancellazione dei residui di cui alle lettere a)
e b), della conseguente rideterminazione del fondo crediti di  dubbia
esigibilita'   stanziato   in   bilancio   e   di   altri   eventuali
accantonamenti, e  del  risultato  di  amministrazione  di  cui  alla
lettera d). In particolare, gli stanziamenti di entrata  e  di  spesa
degli esercizi 2018, 2019 e 2020  sono  adeguati  per  consentire  la
reimputazione  dei  residui  cancellati   e   l'aggiornamento   degli
stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato; 
    f) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate  in
attuazione della  lettera  b),  a  ciascuno  degli  esercizi  in  cui
l'obbligazione  e'  esigibile,  dall'esercizio  2018  e   successivi,
secondo  i  criteri  individuati  nel   principio   applicato   della
contabilita' finanziaria  di  cui  all'allegato  n.  4/2  al  decreto
legislativo n. 118 del 2011. La  copertura  finanziaria  delle  spese
reimpegnate cui non corrispondono entrate  riaccertate  nel  medesimo
esercizio e' costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi
di disavanzo tecnico di cui al comma 4; 
    g)  nella  rideterminazione   del   fondo   crediti   di   dubbia
esigibilita' accantonato  nel  risultato  di  amministrazione  al  1°
gennaio 2018, in considerazione della consistenza dei residui  attivi
al 1° gennaio 2018 a seguito della cancellazione dei  residui  attivi
di cui alle lettere a) e  b).  L'importo  del  fondo  e'  determinato
secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilita'
finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n.  118
del 2011. 
  4. Nel caso in cui i residui passivi cancellati e reimputati ad  un
esercizio in attuazione del comma  3,  lettera  b)  sono  di  importo
superiore alla somma del fondo  pluriennale  vincolato  stanziato  in
entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo  esercizio,  tale
differenza puo' essere finanziata con  le  risorse  dell'esercizio  o
costituire un  disavanzo  tecnico  da  coprirsi,  nei  bilanci  degli
esercizi successivi con i residui attivi reimputati a  tali  esercizi
eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi  reimputati  e  del
fondo pluriennale vincolato  di  entrata.  Al  riguardo  si  richiama
l'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale
prevede che gli esercizi per i quali si e' determinato  il  disavanzo
tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza,  per  un
importo non superiore al disavanzo tecnico. 
  5. Nel caso in cui i residui attivi cancellati e reimputati  ad  un
esercizio in attuazione del comma  3,  lettera  b)  sono  di  importo
superiore alla somma del fondo  pluriennale  vincolato  stanziato  in
entrata e dei residui passivi reimputati nel medesimo esercizio, tale
differenza e' vincolata alla copertura dell'eventuale eccedenza degli
impegni reimputati agli esercizi successivi rispetto alla  somma  del
fondo pluriennale vincolato di entrata  e  dei  residui  attivi.  Nel
bilancio  di  previsione  dell'esercizio  in  cui  si  verifica  tale
differenza e' effettuato  un  accantonamento  di  pari  importo  agli
stanziamenti di spesa del fondo pluriennale vincolato. 
  6. L'operazione di riaccertamento di cui al comma 3 e'  oggetto  di
un unico atto deliberativo. 
  7.  La  delibera  di  giunta  di  cui  al   comma   3,   dichiarata
immediatamente esecutiva, a cui e' allegato il prospetto  riguardante
la rideterminazione del  risultato  di  amministrazione,  secondo  lo
schema di cui  all'allegato  2/C,  e'  tempestivamente  trasmessa  al
Consiglio. Nel caso in cui il riaccertamento straordinario  determini
la variazione del fondo pluriennale vincolato iscritto  in  bilancio,
alla delibera di  giunta  e'  allegato  anche  il  prospetto  di  cui
all'allegato 1/C. 
  8. L'eventuale  maggiore  disavanzo  derivante  dal  riaccertamento
straordinario e' ripianato secondo le modalita' previste dal  decreto
del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministero dell'interno del 2 aprile 2015, a decorrere  dall'esercizio
2018.