Art. 3 
 
                     Comunicazione al Ministero 
                    dell'economia e delle finanze 
 
  1. I comuni che hanno effettuato  il  riaccertamento  straordinario
dei  residui  di  cui  all'art.  1  e  2,  forniscono  al   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello  Stato  -  le  informazioni  concernenti  il  maggiore
disavanzo derivante  dal  riaccertamento  straordinario  dei  residui
entro trenta giorni dalla relativa delibera di giunta, attraverso  la
trasmissione  del  prospetto  di   cui   all'allegato   2/C   firmato
digitalmente ai sensi dell'art. 24  del  codice  dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  dal
responsabile   finanziario   e   secondo   le   modalita'    definite
dall'allegato A al presente decreto. Il prospetto  e'  trasmesso  per
via telematica con il valore giuridico di cui all'art. 45,  comma  1,
del decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni. 
  2. L'allegato 2/C e' trasmesso al Ministero dell'economia  e  delle
finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello   Stato,
rielaborato in migliaia di euro. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 12 febbraio 2018 
 
                           Il Ragioniere generale dello Stato: Franco