Art. 3 Comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze 1. I comuni che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 1 e 2, forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - le informazioni concernenti il maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui entro trenta giorni dalla relativa delibera di giunta, attraverso la trasmissione del prospetto di cui all'allegato 2/C firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal responsabile finanziario e secondo le modalita' definite dall'allegato A al presente decreto. Il prospetto e' trasmesso per via telematica con il valore giuridico di cui all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni. 2. L'allegato 2/C e' trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, rielaborato in migliaia di euro. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 febbraio 2018 Il Ragioniere generale dello Stato: Franco