IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Visto il decreto legislativo del 17 marzo  1995,  n.  194  che,  in
attuazione della direttiva  91/414/CEE,  disciplina  l'immissione  in
commercio dei prodotti fitosanitari; 
  Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4  del  predetto
decreto legislativo 194/95; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28  settembre  1995
che modifica gli allegati II e III del suddetto  decreto  legislativo
194/95; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  27  novembre  1996  che,  in
attuazione  del  citato  decreto  legislativo  194/95,  disciplina  i
principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e
definisce  i  requisiti   necessari   al   riconoscimento   ufficiale
dell'idoneita'  a  condurre   prove   di   campo   finalizzate   alla
registrazione dei prodotti fitosanitari; 
  Vista l'istanza presentata  in  data  30  giugno  2017  dal  Centro
«AgriNewTech S.r.l.» con sede legale in  Largo  Paolo  Braccini,  2 -
10095 Grugliasco (TO); 
  Visto  l'esito  favorevole  della  verifica  della  conformita'  ad
effettuare prove di  campo  a  fini  registrativi,  finalizzate  alla
produzione di dati di efficacia di prodotti  fitosanitari  effettuata
in data 24-25 novembre 2017 presso il Centro «AgriNewTech S.r.l.»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2013, n. 105 recante il Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014  recante
«Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  105
del 27 febbraio 2013»; 
  Considerato che il suddetto Centro ha  dichiarato  di  possedere  i
requisiti prescritti dalla normativa  vigente,  a  far  data  dal  30
giugno 2017, a fronte di apposita documentazione presentata; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Centro «AgriNewTech S.r.l.» con sede legale  in  Largo  Paolo
Braccini,  2 -  10095  Grugliasco  (TO),  e'  riconosciuto  idoneo  a
proseguire nelle prove ufficiali di campo con  prodotti  fitosanitari
volte ad ottenere le seguenti informazioni: 
  efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto
6.2 del decreto legislativo 194/95); 
  dati sulla comparsa o eventuale  sviluppo  di  resistenza  (di  cui
all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo 194/95); 
  incidenza  sulla  resa  quantitativa  e/o   qualitativa   (di   cui
all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo 194/95); 
  fitotossicita' nei  confronti  delle  piante  e  prodotti  vegetali
bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo
194/95); 
  osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di
cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo 194/95). 
  Detto riconoscimento riguarda le prove di  campo  di  efficacia  di
prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attivita': 
  aree non agricole; 
  colture arboree; 
  colture erbacee; 
  colture forestali; 
  colture medicinali ed aromatiche; 
  colture ornamentali; 
  colture orticole; 
  concia sementi; 
  conservazione post-raccolta; 
  diserbo; 
  entomologia; 
  nematologia; 
  patologia vegetale; 
  zoologia agraria; 
  vertebrati dannosi; 
  lotta chimica e biologica in post-raccolta ed effetti collaterali.