Art. 2 Disposizioni ulteriori A partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento, si intendono chiusi e pertanto non piu' validi gli eventuali registri di monitoraggio AIFA gia' previsti per l'indicazione CU, se utilizzati per la prescrizione a nuovi pazienti. Per i pazienti gia' in trattamento, al fine di garantire la continuita' assistenziale, la nuova scheda di prescrizione di cui all'allegato 1) della presente determinazione verra' applicata solo a seguito della rivalutazione del medico. Restano invariate le altre condizioni negoziali.