Art. 2 
 
 
                       Disposizioni ulteriori 
 
  A partire dalla data di entrata in  vigore  del  provvedimento,  si
intendono chiusi e pertanto non piu' validi gli eventuali registri di
monitoraggio AIFA gia' previsti per l'indicazione CU,  se  utilizzati
per la prescrizione a nuovi pazienti. 
  Per i pazienti  gia'  in  trattamento,  al  fine  di  garantire  la
continuita' assistenziale, la nuova scheda  di  prescrizione  di  cui
all'allegato 1) della presente determinazione verra' applicata solo a
seguito della rivalutazione del medico. 
  Restano invariate le altre condizioni negoziali.