Art. 16 Modifiche al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 1. All'Allegato n. 2 «Nota Integrativa» - Parte B, Sezione 10, Paragrafo 10.4, lettera b), dopo le parole «per rischio finanziario» sono aggiunte le seguenti: «e la Riserva fondo utili.». 2. All'Allegato n. 9 «Piano dei Conti e istruzioni sul contenuto», STATO PATRIMONIALE - PASSIVO - alla classe C.II.1 Riserve matematiche, alla fine del secondo periodo, dopo le parole «(paragrafi da 35 a 38 dell'Allegato n. 14 al Regolamento)» sono aggiunte le parole «e la riserva fondo utili (paragrafo 38-bis dell'Allegato n. 14 al Regolamento).». 3. All'Allegato n. 14 - «Principi attuariali e regole applicative per la determinazione delle riserve tecniche dell'impresa di assicurazione che esercita i rami vita ai sensi dell'art. 23-bis del Regolamento», al paragrafo 24. «Principi di calcolo del rendimento attuale e prevedibile per i contratti collegati a gestioni interne separate»: a) dopo il punto 1 e' aggiunto il seguente «1-bis. Le disposizioni di cui al punto 1 sono estese anche ai contratti collegati a gestioni interne separate le cui prestazioni si rivalutano in base al tasso medio di rendimento determinato sulla base di quanto previsto dall'art. 7-ter del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011. In particolare, nella definizione del rendimento attuale e prevedibile, l'impresa dovra' tener conto di quanto previsto agli articoli 7-bis e 7-ter del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011.». b) Dopo il paragrafo 38 e' aggiunto il seguente: «38-bis. Costituzione della riserva fondo utili 1. Per i contratti le cui prestazioni si rivalutano in base al rendimento della gestione separata con fondo utili di cui agli articoli 7-bis e 7-ter del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011, l'impresa costituisce la riserva fondo utili che comprende l'accantonamento delle plusvalenze nette realizzate non attribuite al risultato finanziario della gestione separata nel periodo di osservazione. 2. La riserva di cui al punto 1 e' costituita per ogni gestione separata e si movimenta sulla base dei criteri indicati agli articoli 7-bis e 7-ter del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011. 3. La somma delle riserve fondo utili relative a tutte le gestioni separate dell'impresa e' iscritta nelle riserve matematiche.». 4. All'Allegato n. 14-ter. - «Schema di relazione tecnica sulla sufficienza delle riserve tecniche redatta dalla funzione attuariale»: a) al paragrafo 2.1 - «METODI DI CALCOLO DELLE RISERVE TECNICHE ADOTTATI DALL'IMPRESA», dopo la lettera c) e' aggiunta la lettera: «c-bis). Riserva fondo utili Qualora l'impresa abbia costituito la riserva fondo utili, il responsabile della funzione attuariale illustra in modo analitico i criteri alla base della sua determinazione e certifica la coerenza degli stessi con le norme regolamentari vigenti e con quanto deliberato dall'organo amministrativo. Fornisce altresi' evidenza di eventuali variazioni apportate dall'impresa, rispetto al precedente esercizio, ai criteri di calcolo adottati. Qualora l'impresa non abbia appostato la riserva fondo utili nel bilancio di esercizio, il responsabile della funzione attuariale ne fornisce evidenza.". b) All'allegato d) alla Relazione tecnica - «EVIDENZA DEGLI IMPORTI DELLE SINGOLE VOCI DI RISERVA AFFERENTI AD OGNI SINGOLO RAMO», nella tabella rubricata «TIPOLOGIA DI RISERVA», dopo la voce «Altre riserve aggiuntive» e' aggiunta la seguente: «Riserva fondo utili». 5. All'Allegato n. 16 - «Principi attuariali e regole applicative per la determinazione delle riserve tecniche dell'impresa di riassicurazione e dell'impresa assicurativa che esercita congiuntamente l'attivita' di riassicurazione limitatamente alle accettazioni in riassicurazione ai sensi dell'art. 23-quater del Regolamento» dopo il paragrafo 13 e' aggiunto il seguente: «13-bis. Riserva fondo utili 1. L'impresa costituisce la riserva fondo utili nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 38-bis dell'Allegato n. 14.».