Art. 16 
 
 
       Modifiche al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 
 
  1. All'Allegato n. 2 «Nota Integrativa»  -  Parte  B,  Sezione  10,
Paragrafo 10.4, lettera b), dopo le parole «per rischio  finanziario»
sono aggiunte le seguenti: «e la Riserva fondo utili.». 
  2. All'Allegato n. 9 «Piano dei Conti e istruzioni sul  contenuto»,
STATO  PATRIMONIALE  -  PASSIVO  -   alla   classe   C.II.1   Riserve
matematiche,  alla  fine  del  secondo  periodo,   dopo   le   parole
«(paragrafi da 35 a 38 dell'Allegato  n.  14  al  Regolamento)»  sono
aggiunte le parole  «e  la  riserva  fondo  utili  (paragrafo  38-bis
dell'Allegato n. 14 al Regolamento).». 
  3. All'Allegato n. 14 - «Principi attuariali e  regole  applicative
per  la  determinazione  delle  riserve  tecniche   dell'impresa   di
assicurazione che esercita i rami vita ai sensi dell'art. 23-bis  del
Regolamento», al paragrafo 24. «Principi di  calcolo  del  rendimento
attuale e prevedibile per i contratti collegati  a  gestioni  interne
separate»: 
    a)  dopo  il  punto  1  e'  aggiunto  il  seguente   «1-bis.   Le
disposizioni di cui  al  punto  1  sono  estese  anche  ai  contratti
collegati  a  gestioni  interne  separate  le  cui   prestazioni   si
rivalutano in base al tasso medio  di  rendimento  determinato  sulla
base di quanto previsto dall'art. 7-ter del Regolamento ISVAP  n.  38
del 3 giugno 2011. In particolare, nella definizione  del  rendimento
attuale  e  prevedibile,  l'impresa  dovra'  tener  conto  di  quanto
previsto agli articoli 7-bis e 7-ter del Regolamento ISVAP n. 38  del
3 giugno 2011.». 
    b) Dopo  il  paragrafo  38  e'  aggiunto  il  seguente:  «38-bis.
Costituzione della riserva fondo utili 
  1. Per i contratti le cui prestazioni  si  rivalutano  in  base  al
rendimento della gestione  separata  con  fondo  utili  di  cui  agli
articoli 7-bis e 7-ter del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011,
l'impresa  costituisce  la  riserva   fondo   utili   che   comprende
l'accantonamento delle plusvalenze nette realizzate non attribuite al
risultato  finanziario  della  gestione  separata  nel   periodo   di
osservazione. 
  2. La riserva di cui al punto 1 e'  costituita  per  ogni  gestione
separata e si movimenta sulla base dei criteri indicati agli articoli
7-bis e 7-ter del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011. 
  3. La somma delle riserve fondo utili relative a tutte le  gestioni
separate dell'impresa e' iscritta nelle riserve matematiche.». 
  4. All'Allegato n. 14-ter. - «Schema  di  relazione  tecnica  sulla
sufficienza   delle   riserve   tecniche   redatta   dalla   funzione
attuariale»: 
    a) al paragrafo 2.1 - «METODI DI CALCOLO DELLE  RISERVE  TECNICHE
ADOTTATI DALL'IMPRESA», dopo la lettera c) e' aggiunta la lettera: 
      «c-bis). Riserva fondo utili 
      Qualora l'impresa abbia costituito la riserva fondo  utili,  il
responsabile della funzione attuariale illustra in modo  analitico  i
criteri alla base della sua determinazione e  certifica  la  coerenza
degli  stessi  con  le  norme  regolamentari  vigenti  e  con  quanto
deliberato dall'organo amministrativo. Fornisce altresi' evidenza  di
eventuali variazioni apportate dall'impresa, rispetto  al  precedente
esercizio, ai criteri di  calcolo  adottati.  Qualora  l'impresa  non
abbia appostato la riserva fondo utili nel bilancio di esercizio,  il
responsabile della funzione attuariale ne fornisce evidenza.". 
    b) All'allegato d)  alla  Relazione  tecnica  -  «EVIDENZA  DEGLI
IMPORTI DELLE SINGOLE VOCI  DI  RISERVA  AFFERENTI  AD  OGNI  SINGOLO
RAMO», nella tabella rubricata «TIPOLOGIA DI RISERVA», dopo  la  voce
«Altre riserve aggiuntive» e' aggiunta la  seguente:  «Riserva  fondo
utili». 
  5. All'Allegato n. 16 - «Principi attuariali e  regole  applicative
per  la  determinazione  delle  riserve  tecniche   dell'impresa   di
riassicurazione   e   dell'impresa    assicurativa    che    esercita
congiuntamente  l'attivita'  di  riassicurazione  limitatamente  alle
accettazioni in riassicurazione  ai  sensi  dell'art.  23-quater  del
Regolamento» dopo il paragrafo 13 e' aggiunto il seguente: 
  «13-bis. Riserva fondo utili 
  1. L'impresa costituisce la riserva fondo  utili  nel  rispetto  di
quanto previsto dal paragrafo 38-bis dell'Allegato n. 14.».