Art. 17 
 
 
      Modifiche al Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008 
 
  1. All'art. 34 (Comunicazione  di  fusione  o  scissione  di  fondi
interni o di gestioni separate) del Regolamento ISVAP n.  14  del  18
febbraio 2008: 
    a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. Sono ammesse fusioni tra  gestioni  separate  con  stesse
caratteristiche in termini di  regole  di  determinazione  del  tasso
medio di rendimento. In particolare, fusioni tra gestioni separate: 
      a)  che  prevedano  la  determinazione  del  tasso   medio   di
rendimento ai sensi dell'art. 7 del Regolamento ISVAP  n.  38  del  3
giugno 2011; 
      b)  che  prevedano  la  determinazione  del  tasso   medio   di
rendimento ai sensi dell'art.  7-ter,  lettera  a),  del  Regolamento
ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011; 
      c)  che  prevedano  la  determinazione  del  tasso   medio   di
rendimento ai sensi dell'art.  7-ter,  lettera  b),  del  Regolamento
ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011.»; 
    b) al comma 4, alla lettera g), punto 4), dopo il  primo  periodo
e' aggiunto il seguente: «Nei casi di cui alle lettera b)  e  c)  del
comma 1-bis, e' data evidenza anche della riserva fondo utili, di cui
al paragrafo 38-bis dell'Allegato 14 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4
aprile 2008, costituita ai  sensi  dell'art.  7-bis  del  Regolamento
ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011.».