Art. 17 Modifiche al Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008 1. All'art. 34 (Comunicazione di fusione o scissione di fondi interni o di gestioni separate) del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008: a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Sono ammesse fusioni tra gestioni separate con stesse caratteristiche in termini di regole di determinazione del tasso medio di rendimento. In particolare, fusioni tra gestioni separate: a) che prevedano la determinazione del tasso medio di rendimento ai sensi dell'art. 7 del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011; b) che prevedano la determinazione del tasso medio di rendimento ai sensi dell'art. 7-ter, lettera a), del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011; c) che prevedano la determinazione del tasso medio di rendimento ai sensi dell'art. 7-ter, lettera b), del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011.»; b) al comma 4, alla lettera g), punto 4), dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Nei casi di cui alle lettera b) e c) del comma 1-bis, e' data evidenza anche della riserva fondo utili, di cui al paragrafo 38-bis dell'Allegato 14 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, costituita ai sensi dell'art. 7-bis del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011.».