Art. 3 Modifica all'art. 2 del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 1. All'art. 2, comma 1, (Definizioni) del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) "fondo utili": fondo costituito mediante accantonamento delle plusvalenze nette realizzate a seguito della vendita di attivita' facenti parte della gestione separata;»; b) alla lettera f) dopo la parola «ISVAP» sono inserite le seguenti «o IVASS» e dopo le parole «e di interesse collettivo» le seguenti «a cui e' succeduto l'IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;»; c) dopo la lettera i) e' inserita la seguente «i-bis) "plusvalenze nette realizzate": il saldo positivo tra le plusvalenze e le minusvalenze realizzate nel periodo di osservazione previsto per la determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata a seguito della vendita di attivita' facenti parte della gestione separata;»; d) alla lettera j sono eliminate le parole «gli strumenti definiti all'art. 1, comma 3» ed inserite le seguenti «gli strumenti finanziari citati nell'Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, nonche' gli strumenti finanziari previsti dall'art. 1 comma 1-bis, lettera c) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni».