Art. 8 Fondo utili e determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata con attribuzione del fondo utili e trattamento degli strumenti finanziari derivati per strategie di copertura 1. Dopo l'art. 7 del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 sono aggiunti i seguenti: a) «Art. 7-bis (Fondo utili) 1. L'impresa costituisce un fondo utili per ciascuna gestione separata di cui all'art. 5, comma 2, lettere b) e c), ove accantonare le plusvalenze nette realizzate nel periodo di osservazione. 2. Il fondo utili ha natura di riserva matematica e confluisce tra le risorse della gestione separata. 3. Il fondo utili concorre interamente alla determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata, secondo le modalita' di cui all'art. 7-ter, entro il tempo massimo di otto anni dalla data in cui le plusvalenze nette realizzate vengono accantonate. 4. Per le gestioni separate di cui all'art. 5, comma 2, lettera c), il fondo utili accoglie la sola quota parte delle plusvalenze nette realizzate nel periodo di osservazione afferente ai contratti sui quali il fondo utili stesso agisce. 5. La quota parte di cui al comma 4 e' calcolata come rapporto tra la riserva matematica dei contratti sui quali il fondo utili agisce, comprensiva anche del fondo utili, e la riserva matematica complessiva di tutti i contratti collegati alla gestione separata, comprensiva anche del fondo utili, come risultante dal libro mastro di cui all'art. 12 all'ultima data disponibile. 6. Ai fini del calcolo della quota di cui al comma 4, in presenza di significative variazioni di riserva riscontrate durante il periodo di osservazione della gestione separata, l'impresa puo' fare riferimento a valori di riserva, differenti da quelli riportati nel libro mastro, che tengano conto di tali variazioni al fine di assicurare la corretta determinazione delle plusvalenze nette realizzate da accantonare nel fondo utili.». b) «Art. 7-ter (Determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata con attribuzione del fondo utili) 1. Fermo quanto disposto dall'art. 7: a) per le gestioni separate di cui all'art. 5, comma 2, lettera b), il risultato finanziario e' diminuito dell'intero importo delle plusvalenze nette realizzate e aumentato della quota del fondo utili che l'impresa stabilisce di attribuire al risultato finanziario della gestione separata nel periodo di osservazione; b) per le gestioni separate di cui all'art. 5, comma 2, lettera c), ai fini del calcolo del tasso medio di rendimento dei contratti sui quali agisce il fondo utili, il risultato finanziario e la giacenza media sono riproporzionati sulla base dei criteri indicati all'art. 7-bis, commi 5 e 6. Il risultato finanziario cosi' ottenuto e' diminuito delle corrispondenti plusvalenze nette realizzate e aumentato della quota del fondo utili che l'impresa stabilisce di attribuire nel periodo di osservazione. Ai fini del calcolo del tasso medio di rendimento dei contratti sui quali il fondo utili non agisce si applica il solo art. 7. 2. L'impresa determina la quota del fondo utili da attribuire al risultato finanziario di cui al comma 1, sulla base almeno dei seguenti elementi: a) i principi generali di cui all'art. 4; b) il criterio di cui all'art. 7-bis, comma 3; c) il miglior interesse degli assicurati; d) l'impatto sul rendimento attuale e prospettico della gestione separata tenuto conto del complesso degli impegni assunti in relazione a tutti i contratti collegati alla stessa gestione separata. 3. Fermo quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016 sulle politiche in materia di investimenti, la quota del fondo utili da attribuire al risultato finanziario della gestione separata nel periodo di osservazione e' sottoposta alla valutazione dell'organo amministrativo.». c) «Capo II - Trattamento degli strumenti finanziari derivati per strategie di copertura Art. 7-quater (Deroga alle regole di determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata) 1. In deroga all'art. 7, comma 2, e fermo quanto disposto dalla normativa in materia di utilizzo di strumenti finanziari derivati, qualora l'impresa ricorra a strategie di copertura dei rischi di titoli iscritti nella gestione separata mediante strumenti derivati disponibili su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione con scadenze inferiori a quelle dei titoli oggetto di copertura, e' consentito rinviare l'attribuzione degli utili o delle perdite associati alla chiusura periodica dello strumento derivato fino alla chiusura della complessiva operazione di copertura. 2. L'organo amministrativo, nell'ambito della politica di impiego degli strumenti derivati di cui al Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016, stabilisce se avvalersi della deroga di cui al comma 1 e assicura che il metodo di contabilizzazione adottato sia applicato coerentemente nel tempo. 3. Per ogni strategia di copertura per la quale l'impresa intende avvalersi della deroga di cui al comma 1, l'organo amministrativo valuta preventivamente almeno i seguenti elementi: a) obiettivi della strategia all'interno della gestione separata; b) caratteristiche dello strumento derivato disponibile su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione le cui scadenze sono tali da richiederne la chiusura periodica per la durata della strategia giustificando la possibilita' di ricorrere alla deroga; c) caratteristiche dei titoli della gestione separata oggetto della strategia; d) disponibilita', nell'ambito della gestione separata, dei titoli ammessi per il regolamento dello strumento derivato (c.d. titolo consegnabile); e) durata della strategia; f) circostanze che richiedono l'interruzione della negoziazione periodica del derivato prima della scadenza stabilita per la strategia; g) presidi per monitorare l'operazione all'interno della gestione separata e identificare le azioni da porre in essere qualora la strategia non risponda piu' agli obiettivi di cui alla lettera a). 4. Fermo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di rappresentazione in bilancio delle operazioni in derivati, gli utili e le perdite associati alla chiusura periodica della posizione in derivati che e' parte della strategia di copertura approvata dall'organo amministrativo, sono contabilizzati, ai fini del calcolo del tasso medio di rendimento della gestione separata di cui all'art. 7, come segue: a) la parte di utile o perdita sullo strumento derivato corrispondente alla variazione di valore dei titoli oggetto della strategia viene iscritta in una posta rettificativa del risultato finanziario di periodo determinato ai sensi dell'art. 7 comma 2, separatamente dalle attivita' della gestione; b) l'eventuale utile o perdita residuo sullo strumento derivato concorre alla determinazione del rendimento della gestione separata nel periodo di osservazione; c) gli utili e le perdite complessivi sullo strumento derivato iscritti nella posta rettificativa dall'inizio della strategia sono attribuiti al calcolo del rendimento della gestione separata nel periodo di osservazione in cui la strategia e' chiusa. A tal fine, la strategia si intende chiusa se: (i) i titoli sottostanti alla strategia di copertura escono dalla gestione separata per scadenza ovvero per realizzo; (ii) la sostituzione dello strumento derivato e' interrotta prima della scadenza individuata per la strategia. 5. L'impresa predispone una dettagliata documentazione sulla contabilizzazione di ciascuna strategia di copertura posta in essere con le modalita' di cui al presente articolo, con evidenza degli elementi indicati al comma 3. L'impresa annota in un'apposita sezione del libro mastro di cui all'art. 12, comma 1-bis, gli utili e le perdite sulle singole negoziazioni di strumenti derivati iscritti nella posta rettificativa.».