Art. 4 Contabilizzazione degli ordini di estinzione 1. La Banca d'Italia, ricevuti gli ordini informatici di estinzione con le modalita' previste al comma 7 dell'art. 1 e controllata l'esistenza dei dati in essi contenuti sulla base delle regole tecniche definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 4 dello stesso art. 1, procede alle operazioni necessarie per finalizzare il pagamento agli aventi diritto.