Art. 2 
 
                Ulteriori disposizioni per interventi 
                  nel settore agricolo e zootecnico 
 
  1. Al fine di garantire la continuita' delle attivita'  agricole  e
zootecniche, fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  7,  comma  3,
dell'ordinanza n. 393/2016 e s.m.i., le regioni  sono  autorizzate  a
concludere contratti di  locazione  o  di  comodato  di  immobili  da
destinare  ai  citati  usi  o  a  procedere  ad  eventuali  necessari
adeguamenti   funzionali,   qualora    tali    soluzioni    risultino
economicamente piu' vantaggiose rispetto all'acquisizione dei  moduli
ai sensi del predetto art. 7, comma 3, dell'ordinanza n.  393/2016  e
s.m.i.,  anche  in  considerazione  della  prospettiva  temporale  di
impiego delle relative strutture.  Di  tale  determinazione  e'  data
comunicazione  con  particolare  riferimento  alla   verifica   della
convenienza economica al Dipartimento della protezione civile. 
  2.  Per  le  medesima  finalita'  di  cui  al  comma  1,  i  comuni
interessati  dagli  eventi  sismici  di  cui  in   premessa,   previa
acquisizione del parere  favorevole  della  regione  territorialmente
competente, sono autorizzati a provvedere con le stesse modalita'. Di
tale determinazione e' data comunicazione ai sensi e con le modalita'
di cui  al  precedente  comma  alla  Struttura  di  missione  di  cui
all'ordinanza del Capo del Dipartimento n. 444  del  4  aprile  2017,
dalla Regione competente per territorio.