Art. 4 
 
         Ulteriori disposizioni per garantire la continuita' 
               delle attivita' economiche e produttive 
 
  1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli  6  dell'ordinanza
n. 394/2016 e 3 dell'ordinanza n. 408/2017, il Comune di Accumoli  e'
autorizzato  a  garantire   in   prossimita'   delle   aree   adibite
all'ospitalita' di strutture abitative di emergenza la continuita' di
attivita' economiche e commerciali che forniscono beni e  servizi  di
prima necessita' a beneficio delle suddette aree, anche nelle ipotesi
in cui le attivita' preesistenti siano state delocalizzate. 
  2. Per le iniziative di cui al comma 1 si provvede con i poteri  di
cui all'art. 3, comma  5,  dell'ordinanza  n.  394/2016,  nei  limiti
dell'importo massimo di euro 40.000,00.