Art. 4 Ulteriori disposizioni per garantire la continuita' delle attivita' economiche e produttive 1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 6 dell'ordinanza n. 394/2016 e 3 dell'ordinanza n. 408/2017, il Comune di Accumoli e' autorizzato a garantire in prossimita' delle aree adibite all'ospitalita' di strutture abitative di emergenza la continuita' di attivita' economiche e commerciali che forniscono beni e servizi di prima necessita' a beneficio delle suddette aree, anche nelle ipotesi in cui le attivita' preesistenti siano state delocalizzate. 2. Per le iniziative di cui al comma 1 si provvede con i poteri di cui all'art. 3, comma 5, dell'ordinanza n. 394/2016, nei limiti dell'importo massimo di euro 40.000,00.