Art. 6 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Alle misure disciplinate nella presente  ordinanza  strettamente
derivanti dall'esigenza di far fronte alla  situazione  emergenziale,
nel quadro  di  quanto  previsto  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  3,
dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede, nel limite massimo  di  euro
82.626.623,00, a valere sulle risorse assegnate con la  delibera  del
Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018 citata in premessa. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 27 febbraio 2018 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli