(Avviso Pubblico)
 
                           AVVISO PUBBLICO 
                    Invito a presentare proposte 
                           Annualita' 2017 
 
    Oggetto: reg. (UE) n. 1305/2013 - programma  di  Sviluppo  rurale
nazionale 2014-2020 - Misura 17 - Sottomisura 17.1, Assicurazione del
raccolto, degli animali e delle piante. Colture vegetali - Annualita'
2017. Avviso pubblico a presentare proposte. 
 
                               Art. 1. 
                       Finalita' ed obiettivi 
 
    La sottomisura 17.1 «Assicurazione del raccolto, degli animali  e
delle piante» del programma di Sviluppo  rurale  nazionale  2014-2020
(PSRN), approvato con decisione della Commissione C(2015) 8312 del 20
novembre 2015, da ultimo modificato con decisione  delle  Commissione
C(2017) 7525 dell'8 novembre 2017, e' finalizzata a fornire  sostegno
alle imprese del settore della produzione  primaria,  allo  scopo  di
incentivare una piu' efficace gestione  dei  rischi  in  agricoltura,
secondo le disposizioni dell'art. 37  del  reg.  (UE)  n.  1305/2013.
Detta sottomisura e' cofinanziata  con  risorse  dell'Unione  europea
attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e
con  risorse  nazionali  attraverso  il  Fondo   di   Rotazione   per
l'attuazione  delle  politiche  comunitarie  di  cui  alla  legge  n.
183/1997. 
    La sottomisura persegue  l'obiettivo  di  ampliare  e  migliorare
l'offerta di strumenti  assicurativi  e  incrementare  il  numero  di
imprese  agricole  che  fanno  ricorso  agli  stessi.   Inoltre,   la
sottomisura si prefigge  l'obiettivo  di  ridurre  il  divario  nella
diffusione degli strumenti assicurativi esistente tra alcune aree del
paese e tra alcuni settori. 
    Il presente Avviso, a completamento dell'iter procedurale avviato
con l'Avviso pubblico n. 29125  del  7  dicembre  2016  e  successive
modificazioni e integrazioni, reca  una  serie  di  disposizioni  per
l'individuazione  dei  beneficiari  delle   operazioni   cofinanziate
nonche' per la concessione ed erogazione di un  contributo  pubblico,
sotto  forma  di  sovvenzione,  finalizzato  al  rimborso  dei  costi
finanziari sostenuti dagli imprenditori agricoli per il pagamento dei
premi relativi a  polizze  di  assicurazione  del  raccolto  e  delle
piante, stipulate per l'annata agraria 2017, a fronte del rischio  di
perdite economiche dovute a eventi climatici avversi  assimilabili  a
calamita' naturali, fitopatie e infestazioni parassitarie. 
    Le risorse  del  Programma  intervengono  anche  per  le  polizze
agevolate relative all'assicurazione del raccolto  dell'uva  da  vino
che non hanno trovato copertura nell'ambito del  plafond  finanziario
del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'annualita' 2017. 
    L'entita' delle risorse attribuite al presente Avviso e' definita
in ragione  della  ripartizione  annuale  delle  risorse  finanziarie
indicate nel PSRN per le misure  di  gestione  del  rischio,  di  cui
all'art. 36 del reg.  (UE)  n.  1305/2013:  pagamento  dei  premi  di
assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del
rischio di perdite economiche  causate  da  avversita'  atmosferiche,
fitopatie e da infestazioni parassitarie. 
 
                               Art. 2. 
                Definizioni e disposizioni specifiche 
 
    Ai fini del presente Avviso si applicano le seguenti definizioni: 
      «Agricoltore»: ai sensi dell'art. 4, par.  1,  lettera  a)  del
reg. (UE) n. 1307/2013, per agricoltore s'intende una persona  fisica
o  giuridica  o  un  gruppo  di   persone   fisiche   o   giuridiche,
indipendentemente dalla personalita' giuridica di  detto  gruppo  dei
suoi membri; 
      «Agricoltore attivo»: ai fini  delle  misure  di  gestione  del
rischio un «agricoltore» s'intende attivo ai sensi  dell'art.  9  del
reg. (UE) n. 1307/2013 nonche' ai sensi del decreto  ministeriale  18
novembre 2014, del  decreto  ministeriale  26  febbraio  2015  e  del
decreto ministeriale del 20 marzo 2015; 
      «Avversita' atmosferica»: un  evento  atmosferico,  come  gelo,
tempesta, grandine, ghiaccio, forte pioggia  o  siccita'  prolungata,
assimilabile a una calamita' naturale; 
      «Calamita' naturale»: un evento naturale,  di  tipo  biotico  o
abiotico,  che  causa  gravi  turbative  dei  sistemi  di  produzione
agricola, con conseguenti danni economici rilevanti  per  il  settore
agricolo; 
      «Piano  assicurativo  agricolo  nazionale  (PAAN)»:   strumento
attuativo annuale del decreto legislativo n. 102/04,  che  stabilisce
l'entita' del contributo  pubblico  sui  premi  assicurativi  tenendo
conto   delle    disponibilita'    di    bilancio,    dell'importanza
socio-economica  delle  produzioni  e  del   numero   di   potenziali
assicurati. Nel Piano assicurativo sono stabiliti i parametri per  il
calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi  distinti  per
tipologia  di  polizza  assicurativa;  area  territoriale;  calamita'
naturali  ed  altri  eventi  eccezionali,  avversita'   atmosferiche;
garanzia;  tipo   di   coltura,   impianti   produttivi,   produzioni
zootecniche,  strutture.  Nel  Piano  assicurativo   possono   essere
disposti anche i termini massimi di sottoscrizione delle polizze  per
le diverse produzioni e aree  e  qualsiasi  altro  elemento  ritenuto
necessario per garantire un  impiego  efficace  ed  efficiente  delle
risorse pubbliche; 
      «Sistema informativo integrato «Sistema gestione  del  rischio»
(SGR)» istituito ai sensi del capo  III  del  decreto  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari  e  forestali  12  gennaio  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  12
marzo 2015 e successive modificazioni e integrazioni,  «nel  contesto
del Sistema informativo agricolo  nazionale  (SIAN),  che  garantisce
l'armonizzazione e l'integrazione dell'informazione relativa  a  tale
misura,  nell'ottica  di  garantire  una  sana  gestione  finanziaria
evitando sovra-compensazioni; 
      «Piano assicurativo individuale (PAI)»: documento  univocamente
individuato nel SIAN, predisposto ed elaborato nell'ambito  del  SGR,
sulla base delle scelte assicurative  che  l'agricoltore  esegue.  Le
informazioni minime che devono essere contenute nel PAI sono elencate
dall'allegato B, lettera b), del decreto ministeriale 12 gennaio 2015
n. 162, modificato dai decreti 8 marzo 2016, n. 1018 e 31 marzo 2016,
n. 7629; 
      «Manifestazione di interesse»:  documento  presentato,  con  le
modalita' e nei termini indicati dall'Avviso pubblico n. 29125 del  7
dicembre 2016, per l'accesso ai  benefici  della  sotto  misura  17.1
«Assicurazione del raccolto, degli animali e delle  piante»,  di  cui
all'art. 37 del reg. (UE)  n.  1305/2013,  prevista  nell'ambito  del
programma di Sviluppo rurale nazionale; 
      «Domanda di sostegno»: domanda di  partecipazione  al  presente
Avviso pubblico presentata da un richiedente  che  perfeziona  l'iter
avviato con la presentazione della Manifestazione di interesse; 
      «Data  di  presentazione  Domanda   di   sostegno»:   data   di
presentazione  all'OP  AGEA  attestata  dalla  data  di  trasmissione
telematica della domanda stessa  tramite  portale  SIAN  e  riportata
nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata al richiedente; 
      «Domanda di pagamento»: domanda che  un  beneficiario  presenta
all'Organismo pagatore  per  ottenere  il  pagamento  del  contributo
pubblico; 
      «Operazione»:  azione  relativa  alla  sottoscrizione  di   una
polizza/certificato  di  polizza  di  assicurazione   agevolata   del
raccolto e delle piante, basata sul piano  assicurativo  individuale,
selezionata dall'Autorita' di  gestione  del  programma  di  Sviluppo
rurale nazionale 2014-2020, che contribuisce al raggiungimento  degli
obiettivi della sottomisura 17.1; 
      «Durata dell'operazione»: periodo di tempo che  intercorre  fra
la  sottoscrizione  di  una   polizza/certificato   di   polizza   di
assicurazione agevolata del raccolto e delle piante e la data di fine
copertura assicurativa o, se antecedente, la data in cui il  prodotto
non e' piu' in campo; 
      «Operazione pienamente realizzata»: operazione per la quale  e'
scaduto il termine di fine copertura assicurativa, a prescindere  dal
fatto  che  i  relativi  pagamenti   siano   stati   effettuati   dal
beneficiario; 
      «Operazione completata»: operazione pienamente realizzata e per
la quale il  relativo  premio  e'  stato  pagato  alla  Compagnia  di
assicurazione ed  il  contributo  pubblico  corrispondente  e'  stato
corrisposto al beneficiario; 
      «Utente qualificato»: richiedente che ha registrato la  propria
anagrafica sul portale Agea; 
      «Codice OTP»:  Codice  che  consente  la  sottoscrizione  della
domanda con firma elettronica da  parte  di  un  utente  qualificato,
abilitato all'utilizzo della firma elettronica, inviato  tramite  sms
sul cellulare del medesimo utente. 
 
                               Art. 3. 
                        Soggetti ammissibili 
 
    Sono ammissibili esclusivamente gli  agricoltori  che  soddisfano
quanto previsto dal successivo art. 4. 
 
                               Art. 4. 
                Criteri di ammissibilita' soggettivi 
 
    Ai fini dell'ammissibilita', ai  sensi  del  presente  Avviso,  i
richiedenti devono soddisfare tutti i seguenti  requisiti  soggettivi
di ammissibilita': 
      a) essere imprenditori agricoli ai  sensi  dell'art.  2135  del
codice civile, iscritti nel registro delle  imprese  o  nell'anagrafe
delle imprese agricole istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano; 
      b) essere agricoltori attivi ai sensi dell'art. 9 del reg. (UE)
n. 1307/2013 ed ai sensi del decreto ministeriale 18  novembre  2014,
del decreto ministeriale 26 febbraio 2015 e del decreto  ministeriale
del 20 marzo 2015; 
      c) essere  titolari  di  «Fascicolo  Aziendale»  ai  sensi  del
decreto ministeriale 12 gennaio  2015  n.  162  in  cui  deve  essere
dettagliato il piano di coltivazione che va  mantenuto  costantemente
aggiornato  nel  corso  del  tempo  e  che  individui  le   superfici
utilizzate  per  ottenere  il  prodotto  oggetto   dell'assicurazione
nonche' i relativi titoli di conduzione validi  per  l'intera  durata
dell'operazione per la quale si richiede il contributo. 
    I suddetti requisiti soggettivi di ammissibilita'  devono  essere
posseduti, pena l'inammissibilita'  della  Domanda  di  sostegno,  al
momento della presentazione della  Manifestazione  di  interesse,  ai
sensi del punto 2.1 dell'Avviso pubblico  n.  29125  del  7  dicembre
2016, e mantenuti nel corso dell'intera durata dell'operazione, salvo
quanto previsto dal successivo art. 16. 
 
                               Art. 5. 
            Condizioni di ammissibilita' delle operazioni 
 
    Le operazioni oggetto di sostegno per  la  campagna  assicurativa
2017,  sono  esclusivamente  quelle  relative  alla  stipula  di  una
polizza/certificato  di  polizza  di  assicurazione   agevolata   del
raccolto e delle piante basata sul PAI. 
    La  sottoscrizione  delle  polizze  assicurative   agevolate   e'
volontaria e puo' avvenire in forma collettiva o individuale. Possono
deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive i  consorzi
di  difesa,  nonche'  le  cooperative  agricole  e   loro   consorzi,
riconosciuti  ai  sensi  del  decreto  legislativo  n.   102/2004   e
successive modificazioni  e  integrazioni.  Le  polizze  assicurative
collettive  sono  contratte  con  le  Compagnie  di  assicurazione  e
sottoscritte per conto  degli  agricoltori  che  vi  aderiscono.  Gli
imprenditori agricoli associati a tali organismi,  per  aderire  alla
polizza collettiva  possono  sottoscrivere  uno  o  piu'  certificati
assicurativi a copertura  dei  rischi  sulle  proprie  produzioni,  e
devono essere i destinatari degli eventuali risarcimenti. 
    I richiedenti presentano  Domanda  di  sostegno  e  di  pagamento
rispettivamente per la  concessione  e  l'erogazione  del  contributo
pubblico che sara' liquidato direttamente agli stessi  dall'Organismo
pagatore  competente.  Le  operazioni  oggetto  di  sostegno   devono
soddisfare le condizioni di cui ai successivi artt. 6 e 7. 
 
                               Art. 6. 
             Criteri di ammissibilita' delle operazioni 
 
    Sono ammissibili ai fini del presente Avviso, ai sensi  dell'art.
65.6 del reg. (UE) n. 1303/2013,  esclusivamente  le  operazioni  non
pienamente realizzate alla data di presentazione della Manifestazione
di interesse. 
    Il contratto assicurativo/certificato  di  polizza  deve  trovare
corrispondenza con il PAI presentato dall'agricoltore nell'ambito del
SGR. Nel contratto assicurativo/certificato di polizza devono  essere
riportati i seguenti dati: 
    intestazione della compagnia; 
    codice identificativo della compagnia / agenzia/ intermediario; 
    intestazione dell'assicurato; 
    CUAA; 
    campagna assicurativa di riferimento; 
    tipologia di polizza; 
    numero della polizza o del certificato; 
    prodotto con eventuale codice da decreto prezzi; 
    varieta' con eventuale Id da decreto prezzi; 
    superficie assicurata; 
    avversita' assicurate; 
    fitopatie assicurate; 
    infestazioni parassitarie assicurate; 
    valore assicurato; 
    quantita' assicurata; 
    tariffa applicata; 
    importo del premio; 
    soglia di danno e/o la franchigia; 
    data di entrata in copertura; 
    data di fine copertura, (per le sole polizze collettive  in  caso
di assenza del dato nel certificato di polizza si  fa  riferimento  a
quanto riportato nella convenzione stipulata tra il  Consorzio  e  la
Compagnia di assicurazione); 
    nome del Consorzio contraente - (in caso di  adesione  a  polizza
collettiva). 
    La copertura assicurativa deve essere riferita all'anno solare  o
all'intero  ciclo  produttivo  di  ogni  singola  coltura,  che  puo'
concludersi anche nell'anno solare successivo  a  quello  di  stipula
della polizza o  del  certificato  di  polizza  in  caso  di  polizze
collettive. 
    Nel contratto  assicurativo,  inoltre,  la  localizzazione  delle
colture deve trovare rispondenza con l'individuazione delle superfici
presenti nel fascicolo aziendale. 
    La  polizza,  o  il  certificato  di  polizza  per   le   polizze
collettive, non deve comportare obblighi  ne'  indicazioni  circa  il
tipo o la quantita' della produzione futura. 
    La stipula della polizza, o del certificato di polizza in caso di
polizze collettive, deve essere stata effettuata  entro  le  scadenze
per tipologia di coltura riportate al successivo art. 12 e, comunque,
successivamente al 1° novembre 2016 e non oltre il 31 ottobre 2017. 
6.1 Rischi assicurabili e loro combinazioni 
    Le polizze assicurative agevolate devono  coprire  esclusivamente
rischi classificati come avversita'  atmosferiche  assimilabili  alle
calamita' naturali, fitopatie e infestazioni parassitarie. 
    Le polizze assicurative agevolate non  possono  garantire  rischi
inesistenti (art. 1895 del codice civile) o entrare in copertura dopo
l'insorgenza dei rischi o dopo che questi  siano  cessati.  I  rischi
sottoscritti  devono  essere  comunque  compatibili  con   il   ciclo
colturale della specie assicurata. 
    In ogni caso, le polizze devono coprire esclusivamente  i  rischi
elencati nell'allegato M17.1-1 al presente  Avviso.  Le  polizze  non
possono coprire un solo rischio ma una pluralita' di rischi  in  base
alle combinazioni previste dall'allegato M17.1-2 al presente Avviso. 
    Per ogni PAI non e' consentita la stipula di piu' polizze  ovvero
di piu' certificati  di  adesione  a  polizze  collettive.  Per  ogni
polizza o certificato di adesione a  polizze  collettive  e'  ammesso
l'abbinamento ad un solo PAI. 
6.2 Produzioni assicurabili 
    Le  produzioni  e  le  tipologie  colturali   assicurabili   sono
ricomprese nell'allegato M17.1-3 del presente Avviso. 
6.3 Soglia e rimborso del danno 
    Sono ammissibili  esclusivamente  le  polizze  che  prevedono  il
risarcimento in caso di perdite superiori  al  30%  della  produzione
media  annua  dell'agricoltore,  calcolata  conformemente  a   quanto
definito al successivo art. 7. 
    Sono altresi' ammissibili soltanto le polizze  che  prevedono  il
rimborso dei danni esclusivamente  al  verificarsi  di  un'avversita'
atmosferica assimilabile alle calamita' naturali  o  fitopatia  o  di
un'infestazione  parassitaria,  che  siano  formalmente  riconosciuti
dalle autorita' nazionali. Nel caso di  avversita'  atmosferiche,  il
predetto  riconoscimento  si  considera  emesso  quando   il   perito
incaricato dalla compagnia di assicurazione di stimare il danno sulla
cultura, verificati i dati meteo nonche'  l'esistenza  del  nesso  di
causalita' tra evento/i e il danno, anche su appezzamenti  limitrofi,
accerta che il danno abbia superato il  30%  della  produzione  media
annua dell'agricoltore. 
    Le polizze agevolate devono prevedere che il rimborso  dei  danni
non compensi piu' del costo  totale  di  sostituzione  delle  perdite
causate dai sinistri assicurati. 
 
                               Art. 7. 
                      Impegni e altri obblighi 
 
    Per ciascun prodotto, il contratto assicurativo  per  la  polizza
agevolata deve prevedere l'obbligo  per  l'imprenditore  agricolo  di
assicurare l'intera superficie coltivata con una determinata  coltura
in fase  produttiva,  in  un  determinato  territorio  comunale  dove
l'azienda  ha  condotto  superfici  agricole  nel  corso  dell'annata
agraria 2017. 
    Per ciascun prodotto, inoltre, le quantita'  assicurabili  devono
essere realmente  ottenibili  dagli  appezzamenti  assicurati,  fermo
restando che ai fini del calcolo del contributo pubblico la quantita'
assicurabile non potra' superare la produzione media annua  calcolata
sulla base della produzione ottenuta negli ultimi  tre  anni,  ovvero
negli ultimi cinque anni escludendo l'anno  con  la  produzione  piu'
alta e quello con la produzione piu' bassa. 
    La produzione media annua dell'agricoltore, per il calcolo  della
resa massima assicurabile, e' determinata sulla base  delle  seguenti
fonti: amministrative, dichiarative o attraverso  benchmark  di  resa
cosi' come previsto dal decreto ministeriale n. 11079 del  29  maggio
2015 recante la procedura di  calcolo  delle  rese  delle  produzioni
vegetali assicurate con polizze agevolate, dalla nota  dell'Autorita'
di gestione del PSRN 2014-2020, dal decreto n.  13501  del  3  giugno
2016 recante «Correttiva dati amministrativi di resa» e sua  modifica
n. 18316 del 7 luglio 2016, nonche'  dal  decreto  n.  29725  del  13
dicembre 2016 relativo all'approvazione della metodologia di  calcolo
e delle rese benchmark per le colture vegetali esclusa l'uva da  vino
- anno 2016 e all'aggiornamento rese benchmark di  talune  annualita'
precedenti e dal decreto n. 9643  del  14  marzo  2017  e  successive
modificazioni e integrazioni con il quale  sono  state  approvate  le
rese benchmark dell'uva da vino e ulteriori rese Benchmark di  talune
colture vegetali diverse dall'uva da vino - anno  2016  e  annualita'
pregresse, ad integrazione delle rese approvate con decreto n.  29725
del 13 dicembre 2016. 
    Il prezzo  unitario  assicurato  di  ciascun  prodotto  non  puo'
superare il prezzo unitario di riferimento delle produzioni agricole,
riportato  nei  decreti  del  Ministro   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali n. 31908  del  29  dicembre  2016,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  40  del  17
febbraio 2017, n. 10789 del 28 marzo 2017, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del  15  maggio  2017,  n.
15125 del 31 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 174 del  27  luglio  2017,  n.  26232  del  12
ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 280 del 30 novembre 2017, di individuazione, tra l'altro,
dei prezzi unitari massimi delle produzioni agricole applicabili  per
la  determinazione  dei  valori  assicurabili  al  mercato  agevolato
nell'anno 2017. 
    In caso di polizza  collettiva,  il  beneficiario  si  impegna  a
conservare, per cinque anni dalla data di  pagamento  del  contributo
pubblico, presso la propria sede legale, ovvero presso  il  Consorzio
di  appartenenza,  la  documentazione   attestante   la   stipula   e
sottoscrizione del certificato  della  polizza  medesima  nonche'  il
pagamento all'Organismo collettivo della quota del premio complessivo
di propria pertinenza, che potra'  essere  oggetto  di  controllo  da
parte dell'Organismo pagatore. 
    Per  le  polizze  individuali  il  beneficiario  si   impegna   a
conservare, per cinque anni dalla data di  pagamento  del  contributo
pubblico, presso la propria sede legale,  ovvero  presso  il  CAA  di
appartenenza,   la   documentazione   attestante   la    stipula    e
sottoscrizione della polizza nonche' il  pagamento  del  premio  alla
Compagnia di assicurazione, che potra' essere oggetto di controllo da
parte dell'Organismo pagatore. 
 
                               Art. 8. 
                            Dichiarazioni 
 
    I richiedenti, ai sensi e per l'effetto degli articoli  46  e  47
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  445/2000,  con   la
sottoscrizione della Domanda di  sostegno  assumono,  quali  proprie,
tutte le pertinenti dichiarazioni di seguito riportate: 
      di soddisfare tutti i  requisiti  richiesti  dal  programma  di
Sviluppo rurale nazionale 2014-2020 e dal  presente  Avviso  pubblico
con particolare, ma non esclusivo, riferimento: 
        ai criteri di ammissibilita' soggettivi di cui all'art. 4; 
        ai criteri di ammissibilita' delle operazioni di cui all'art.
6; 
        agli impegni ed altri obblighi di cui all'art. 7; 
      che  per  la  realizzazione  dell'operazione  non  ha  ottenuto
contributi a valere su altre misure dei PSR 2014/2020 (fondo FEASR) o
da altri fondi SIE o nazionali; 
      che per la realizzazione degli interventi di  cui  al  presente
Avviso non ha ottenuto ne' richiesto, al medesimo titolo,  contributi
ad altri enti pubblici; 
      che non sussistono nei confronti propri cause  di  divieto,  di
decadenza o di sospensione, di cui all'art. 67, comma 1,  lettere  da
a) a g),  commi  da  2  a  7  e  all'art.76,  comma  8,  del  decreto
legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni; 
      di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie
interdittive o limitative della capacita' giuridica e di agire  fatta
salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori; 
      di essere a conoscenza delle disposizioni e norme,  unionali  e
nazionali,  che  disciplinano  la   corresponsione   del   contributo
richiesto con la Domanda di sostegno e che  disciplinano  il  settore
dell'Assicurazione agricola agevolata; 
      di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art.  5
del decreto  ministeriale  31979/2016  «Piano  assicurativo  agricolo
nazionale 2017» e successive modificazioni e integrazioni in  materia
di determinazione della spesa premi ammissibile a contributo in  base
all'applicazione dei parametri  contributivi  per  ogni  combinazione
comune/prodotto/tipologia di polizza relativamente alle colture 2017; 
      di essere pienamente a conoscenza del contenuto  del  programma
di Sviluppo rurale nazionale 2014-2020 (versione 5.0), del  contenuto
del presente Avviso e degli obblighi specifici che assume  a  proprio
carico con la domanda; 
      di essere a  conoscenza,  in  particolare,  delle  disposizioni
previste dall'art. 17 del presente  Avviso  pubblico  in  materia  di
riduzioni, esclusioni e sanzioni; 
      di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art. 33
del decreto legislativo n. 228/2001 in  materia  di  sospensione  dei
procedimenti di erogazione in caso di  notizie  circostanziate  circa
indebite percezioni di erogazioni; 
    di essere a conoscenza delle disposizioni  previste  dalla  legge
898/86 e successive  modificazioni  e  integrazioni  riguardanti  tra
l'altro  sanzioni  amministrative  e  penali  in  materia  di   aiuti
comunitari nel settore agricolo; 
    di disporre e poter esibire se richiesto  in  sede  di  controllo
idonea documentazione comprovante: 
    a)  le  produzioni  annuali  dichiarate  nel  Piano  assicurativo
individuale; 
    b) le polizze/certificati sottoscritti in originale; 
    c) in caso di polizza individuale: la  documentazione  attestante
il pagamento del premio alla Compagnia di assicurazione. 
    d) in caso di polizza collettiva: la documentazione attestante il
pagamento della quota di premio complessivo di propria competenza  al
consorzio di difesa. 
    di conservare tutta la documentazione citata al precedente  punto
per i cinque anni successivi alla data di  pagamento  del  contributo
pubblico; 
    di essere a conoscenza  che  i  propri  dati  personali  potranno
essere comunicati,  per  lo  svolgimento  delle  rispettive  funzioni
istituzionali, agli organi ispettivi pubblici, unionali, nazionali  e
regionali  nonche'  pubblicati  in  ottemperanza  agli  obblighi   di
trasparenza stabiliti dalla vigente normativa; 
    di essere consapevole che l'Autorita' competente  avra'  accesso,
in ogni  momento  e  senza  restrizioni,  agli  appezzamenti  e  agli
impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attivita' di
ispezione previste, nonche' a tutta la  documentazione  che  riterra'
necessaria ai  fini  dell'istruttoria  e  dei  controlli  a  pena  di
esclusione/revoca del sostegno richiesto; 
    che la  documentazione  relativa  ad  acquisizioni,  cessioni  ed
affitti  di  superfici  e'  regolarmente  registrata  e   l'Autorita'
competente vi avra' accesso, in ogni momento e senza restrizioni  per
le attivita' di ispezione previste; 
    di esonerare l'Amministrazione nazionale  e/o  eventuali  Enti  o
soggetti delegati da ogni responsabilita' derivante dal pagamento del
contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi
titolo; 
    di essere consapevole che AdG, anche per il  tramite  di  un  suo
delegato, in ottemperanza alla  normativa  unionale  e  nazionale  in
materia, effettuera' i controlli e determinera' l'importo della spesa
ammissibile e del contributo concedibile; 
    di essere a conoscenza che ogni comunicazione in merito a  quanto
previsto dal presente Avviso sara' effettuata tramite la PEC indicata
sulla domanda, ovvero sul sito internet del MIPAAF  o  attraverso  il
portale SIAN con modalita' che sara' opportunamente pubblicizzata; 
    di essere consapevole che, per la Domanda  di  sostegno  ritenuta
ammissibile, il pagamento  avverra'  solo  dopo  presentazione  della
Domanda di pagamento ed esito positivo dei relativi controlli; 
    di essere  a  conoscenza  che  l'approvazione  delle  Domande  di
sostegno e' condizionata  alla  registrazione  del  provvedimento  di
approvazione dell'Avviso pubblico da parte degli organi di controllo; 
    a riprodurre o integrare la Domanda di sostegno nonche' a fornire
ogni  altra  eventuale  documentazione  necessaria,  secondo   quanto
disposto dalla normativa unionale e nazionale concernente il sostegno
allo sviluppo rurale e  secondo  quanto  previsto  dal  programma  di
Sviluppo rurale nazionale 2014-2020 (versione 5.0); 
    a fornire, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al
sistema di monitoraggio e valutazione  delle  attivita'  relative  al
programma di Sviluppo rurale nazionale 2014/2020 (versione 5.0). 
 
                               Art. 9. 
                          Spese ammissibili 
 
    Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per il pagamento
dei premi di assicurazione del raccolto e delle piante a  fronte  del
rischio  di  perdite  economiche  per  gli  agricoltori  causate   da
avversita' atmosferiche,  fitopatie,  infestazioni  parassitarie.  La
data di quietanza del premio alla  Compagnia  di  assicurazione  deve
essere  successiva,  ai  sensi  dell'art.  60.2  del  reg.  (UE)   n.
1305/2013,  alla  data  di  presentazione  della  manifestazione   di
interesse. In caso di sottoscrizione di polizze  collettive  l'intero
ammontare del supporto  pubblico  non  deve  essere  in  nessun  modo
destinato a coprire costi di gestione o  altri  costi  connessi  alle
operazioni dell'organo collettivo. 
    Nel caso in cui  il  beneficiario  sia  un  soggetto  pubblico  o
ricadente in una delle fattispecie tenute al rispetto della normativa
sugli appalti pubblici, lo stesso  dovra'  effettuare  la  spesa  nel
rispetto della normativa applicabile in materia di contratti pubblici
di lavori, forniture e servizi, ai sensi del decreto  legislativo  n.
50 «Nuovo codice degli appalti» e suo correttivo decreto  legislativo
n. 56/2017. 
 
                              Art. 10. 
Attivita' propedeutiche alla presentazione della Domanda di sostegno 
 
    Al  fine  della  presentazione  della  Domanda  di  sostegno   e'
necessario che il richiedente abbia: 
      presentato manifestazione di interesse nei  tempi  e  nei  modi
previsti dall'Avviso pubblico n. 29125 del 7 dicembre 2016; 
      costituito o aggiornato il proprio  Fascicolo  aziendale  e  il
Piano di coltivazione in base alla propria sede legale/residenza, con
particolare riferimento all'inserimento di  una  PEC  dell'azienda  o
altra  PEC  ad  essa  riferibile  (art.  14,  comma  2,  del  decreto
ministeriale 162 del 12 gennaio 2015), alle informazioni  costituenti
il patrimonio produttivo (art. 3, comma 2, del  decreto  ministeriale
n. 162 del 12 gennaio 2015)  e  alla  verifica  della  validita'  del
documento di identita'; 
      presentato il PAI relativo alla campagna 2017, in conformita' a
quanto previsto dalla circolare emanata da Agea  Coordinamento  prot.
n.  ACIU  2016  prot.  n.  120  del  1°  marzo  2016   e   successive
modificazioni e integrazioni e dalle Istruzioni operative OP AGEA  n.
16 del 4 aprile 2017 qualora rilasciato in data  successiva  rispetto
alla presentazione della Manifestazione di interesse; 
      provveduto all'informatizzazione della polizza, o  in  caso  di
polizze collettive alla verifica dell'avvenuta  informatizzazione  da
parte dell'Organismo collettivo cui aderisce,  secondo  le  modalita'
indicate al successivo art. 11. 
 
                              Art. 11. 
               Presentazione della Domanda di sostegno 
 
    L'Organismo pagatore AGEA e' responsabile della  ricezione  delle
Domande di sostegno per la concessione del contributo pubblico. 
    La  Domanda  di  sostegno,  compilata  conformemente  al  modello
definito dall'Organismo pagatore AGEA, i cui contenuti sono descritti
nell'allegato M17.1-4, puo' essere presentata esclusivamente  tramite
i servizi telematici messi a  disposizione  dal  suddetto  Organismo,
secondo una delle seguenti modalita': 
    a. direttamente sul sito  www.agea.gov.it  sottoscrivendo  l'atto
tramite firma digitale o firma elettronica mediante codice  OTP,  per
le aziende agricole che hanno registrato la  propria  anagrafica  sul
portale AGEA (utenti qualificati); 
    b. in modalita' assistita sul Portale  SIAN  www.sian.it  per  le
aziende agricole che hanno conferito mandato a un Centro  autorizzato
di assistenza agricola (CAA) accreditato dall'OP AGEA; 
    Per il punto b, oltre alla modalita'  standard  di  presentazione
dei documenti, che prevede la  firma  autografa  del  produttore  sul
modello  cartaceo,  l'interessato  che  ha  registrato   la   propria
anagrafica sul sito  AGEA  www.agea.gov.it  in  qualita'  di  «utente
qualificato», puo' sottoscrivere la documentazione da presentare  con
firma elettronica, mediante codice OTP. 
    Attivando questa modalita', il sistema verifichera' che  l'utente
sia registrato  nel  sistema  degli  utenti  qualificati  e  che  sia
abilitato  all'utilizzo  della  firma  elettronica.  Nel   caso   non
rispettasse i requisiti, l'utente verra' invitato  ad  aggiornare  le
informazioni. Se il controllo e' positivo verra'  inviato  l'OTP  con
un sms sul cellulare dell'utente; il codice restera'  valido  per  un
intervallo di tempo limitato e dovra' essere digitato dall'utente per
convalidare il rilascio della domanda. 
    Le Domande di sostegno possono essere presentate entro 90  giorni
a partire dalla data  di  pubblicazione  del  presente  Avviso  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  Laddove  tali  termini
cadano in un giorno non lavorativo, la  scadenza  e'  posticipata  al
primo giorno lavorativo successivo. 
    La Domanda di sostegno e' corredata dai seguenti documenti: 
    1) il Piano assicurativo individuale (PAI); 
    2) la Manifestazione di interesse, ove  non  ricompresa  nel  PAI
salvo quanto previsto al successivo art. 16, par. 3; 
    3) la polizza o, nel caso di polizze collettive,  il  certificato
di polizza; 
    4) copia del documento di identita' in corso di validita'. 
    Tali documenti sono associati o acquisiti in forma elettronica al
momento della presentazione della domanda. 
    In merito al punto 1), il termine ultimo per la presentazione del
PAI e' fissato entro  30  giorni  dalla  pubblicazione  del  presente
Avviso. 
    In merito al punto 3), si precisa che  le  informazioni  relative
alle polizze stipulate, anche nel caso di  polizze  collettive,  sono
acquisite tramite le funzionalita' disponibili nel SGR. A tale scopo,
pertanto, prima della presentazione della Domanda  di  sostegno,  nel
caso di polizze  individuali  il  richiedente  deve  recarsi  al  CAA
presentando  la  polizza  stipulata   ovvero   deve   utilizzare   le
funzionalita' on-line  predisposte  da  AGEA;  nel  caso  di  polizze
collettive, il richiedente deve verificare con il CAA che l'Organismo
collettivo cui aderisce abbia provveduto  ad  informatizzare  i  dati
relativi  al  proprio  certificato.  Il  termine   ultimo   di   tale
procedimento di informatizzazione delle polizze e' fissato  entro  30
giorni dalla pubblicazione del presente Avviso. 
    In sede di compilazione della domanda il proponente deve indicare
l'indirizzo di posta elettronica certificata valido per le  finalita'
di cui all'art. 19 del presente Avviso. 
    La sottoscrizione della  domanda  comporta  l'accettazione  degli
elementi ivi contenuti. Al richiedente sara' rilasciata una specifica
ricevuta di avvenuta presentazione della Domanda di sostegno. 
    Ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la  presentazione
delle Domande di sostegno sono contenute nelle disposizioni operative
emanate da AGEA. 
 
                              Art. 12. 
             Termini per la sottoscrizione delle polizze 
         o certificati di polizza per le polizze collettive 
 
    Ai fini dell'ammissibilita' a contributo ai  sensi  del  presente
Avviso pubblico, le polizze assicurative singole ed i certificati per
le polizze collettive  devono  essere  stati  sottoscritti  entro  le
seguenti date, definite dal  Piano  assicurativo  agricolo  nazionale
(PAAN 2017) approvato  con  decreto  ministeriale  n.  31979  del  30
dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 38 del 15 febbraio  2017  e  successive  modificazioni  e
integrazioni: 
    a) per le colture a ciclo autunno primaverile, entro il 31 maggio
2017; 
    b) per le colture permanenti, entro il 31 maggio 2017; 
    c) per le colture a ciclo primaverile, entro il 31 maggio 2017; 
    d)  per  le  colture  a  ciclo  estivo,  di   secondo   raccolto,
trapiantate, entro il 15 luglio 2017; 
    e) per le colture a ciclo autunno  invernale  e  per  le  colture
vivaistiche, entro il 31 ottobre 2017. 
      f) per le colture  che  appartengono  ai  gruppi  di  cui  alle
lettere c) e d) seminate o trapiantate successivamente alle  scadenze
indicate, entro la scadenza successiva determinata rispetto alla data
di inizio coltivazione (semina o trapianto) risultante dal  piano  di
coltivazione contenuto nel Fascicolo aziendale. 
    L'allegato M17.1-5 riporta la tabella  di  corrispondenza  tra  i
cicli colturali di cui ai punti precedenti e  le  colture  ammesse  a
sostegno elencate all'allegato M17.1-3. 
 
                              Art. 13. 
                Istruttoria delle Domande di sostegno 
 
    Conformemente a quanto indicato dal reg. (UE)  n.  809/2014,  con
particolare riferimento all'art. 48, tutte  le  Domande  di  sostegno
presentate  sono  sottoposte  a  controlli  amministrativi   atti   a
verificare il possesso dei requisiti necessari per la concessione del
contributo.  Tali  controlli  coprono  tutti  gli  elementi  che   e'
possibile e appropriato verificare mediante controlli amministrativi.
In particolare, vengono effettuate verifiche in ordine: 
      a) alla ricevibilita' delle domande. 
    La  verifica  di  ricevibilita'  della   domanda   comprende   la
completezza formale e documentale della stessa e include il  rispetto
dei termini temporali di presentazione della domanda di cui  all'art.
11. Il mancato soddisfacimento dei suddetti requisiti comporta la non
ricevibilita' della Domanda di sostegno; 
      b) al possesso dei requisiti di ammissibilita'  sia  soggettivi
che oggettivi, di cui agli artt. 3, 4, 5 e  6  del  presente  Avviso,
nonche' alla verifica del rispetto degli altri  obblighi  applicabili
stabiliti dalla normativa unionale e/o nazionale. 
    In fase istruttoria vengono sottoposti a verifica  amministrativa
gli elementi comprovanti il possesso dei requisiti di ammissibilita'.
Il  mancato   soddisfacimento   dei   suddetti   requisiti   comporta
l'inammissibilita' a contributo della Domanda di sostegno; 
      c) alla determinazione dell'importo ammissibile a contributo. 
    La spesa premi ammissibile a contributo e' pari al  minor  valore
risultante  dal  confronto  tra  la  spesa   premi   risultante   dal
certificato di  polizza  e  la  spesa  premi  ottenuta  applicando  i
parametri  contributivi  calcolati  in  SGR,  secondo  le  specifiche
tecniche riportate nell'allegato n. 3 del Piano assicurativo agricolo
nazionale 2017 di  cui  al  decreto  ministeriale  n.  31979  del  30
dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 38 del 15 febbraio 2017,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni. 
    I  criteri  di  calcolo  per  la  determinazione  dei   parametri
contributivi sono stati approvati con il citato decreto  ministeriale
n. 31979 del 30 dicembre 2016 e, con riferimento all'uva da vino, con
decreto dell'Autorita' di gestione  n.  26172  del  12  ottobre  2017
(Approvazione procedura di calcolo  e  determinazione  dei  parametri
contributivi  uva  da  vino  2017).  Sulla  base  delle  disposizioni
contenute nel PAAN 2017, con successivo provvedimento  si  procedera'
all'approvazione   della   procedura   di   calcolo   dei   parametri
contributivi per i prodotti vegetali diversi dall'uva da vino e  alla
relativa   determinazione.   I   suddetti   parametri    contributivi
costituiscono   la   base   informativa   per   la   verifica   della
ragionevolezza dei costi  dichiarati  dai  beneficiari  nel  rispetto
delle disposizioni di cui all'art. 48, par. 2, lettera e),  del  reg.
(UE) n. 809/2014. 
    Nell'ambito   dei   controlli   istruttori   propedeutici    alla
determinazione della spesa ammissibile sono effettuate  le  verifiche
di congruenza fra i dati della polizza/certificato e i dati del  PAI,
effettuando in caso di difformita' la rideterminazione: 
    delle quantita' assicurate nei limiti fissati nel PAI; 
    dei prezzi entro i massimali definiti nei seguenti provvedimenti: 
    1) decreto ministeriale n. 31908 del 29  dicembre  2016,  recante
individuazione dei prezzi unitari massimi delle produzioni  agricole,
delle strutture aziendali, dei costi di  smaltimento  delle  carcasse
animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili  al
mercato agevolato  e  per  l'adesione  ai  fondi  di  mutualizzazione
nell'anno 2017; 
    2) decreto ministeriale n.  10789  del  28  marzo  2017,  recante
individuazione dei prezzi unitari massimi delle  produzioni  agricole
applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al  mercato
agevolato e per l'adesione  ai  fondi  di  mutualizzazione  nell'anno
2017. Integrazione decreto 29 dicembre 2016; 
    3)  decreto  ministeriale  n.  15125  del  31  maggio  2017,   di
integrazione dei decreti 28 marzo 2017 e 29 dicembre 2016; 
    4) decreto ministeriale n. 26232 del 12 ottobre 2017, di modifica
dei decreti 29 dicembre 2016 e 31 maggio 2017. 
    delle superfici nel rispetto del valore del fascicolo aziendale. 
    La tipologia dei controlli effettuati e l'esito degli stessi sono
registrati in lista apposita di controllo (check list).  I  controlli
sono effettuati dall'Organismo  pagatore  AGEA.  Ai  richiedenti  che
hanno presentato Domanda di sostegno, AGEA comunica, conformemente al
successivo art. 19, le modalita' per visualizzare,  in  ambito  SIAN,
l'esito dell'istruttoria. 
    In caso di esito  positivo  della  istruttoria  la  comunicazione
avverra' esclusivamente mediante pubblicazione su sito  internet  del
MIPAAF e mediante portale SIAN. 
    In caso di istruttoria che determini la non ammissibilita' totale
della domanda o  in  caso  di  riduzione  proporzionale  dell'importo
richiesto (riproporzionamento sulla base  della  rideterminazione  di
quantita'/prezzo/superficie), ai sensi dell'art. 10-bis  della  legge
n. 241/1990 e successive modifiche  il  richiedente  puo'  presentare
istanza  di  riesame  secondo  le  modalita'  indicate  al  paragrafo
successivo. 
    In caso di mancato recapito della comunicazione  via  PEC,  sara'
pubblicato sul sito internet del MIPAAF e sul portale  SIAN  l'elenco
delle domande interessate, con indicazione delle modalita'  operative
per la consultazione della comunicazione ai soggetti destinatari. 
13.1 Modalita' di presentazione istanza di riesame. 
    Entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione  della  comunicazione
via  PEC  delle  modalita'  di   visualizzazione   delle   risultanze
istruttorie, ovvero dalla pubblicazione sul sito internet del  MIPAAF
e sul portale SIAN dell'elenco delle domande interessate dal  mancato
recapito,  il  richiedente  puo'  presentare   istanza   di   riesame
esclusivamente,  pena  la  non  ricevibilita',  tramite   i   servizi
telematici  messi  a  disposizione  da  AGEA,  secondo  le   medesime
modalita' indicate nel precedente art. 11. 
    Disposizioni di  dettaglio  riguardanti  la  presentazione  delle
istanze  di  riesame  sono  contenute  nelle  disposizioni  operative
emanate da AGEA. 
    Se  il  richiedente  non  si   avvale   di   tale   possibilita',
l'istruttoria assume carattere definitivo salvo  le  possibilita'  di
ricorso previste dalla vigente normativa. 
    Entro 10 giorni dalla data di ricezione dell'istanza di  riesame,
AGEA comunica, conformemente al successivo art. 19, le modalita'  per
visualizzare, in ambito SIAN,  l'esito  dell'istruttoria  che  assume
carattere definitivo salvo le possibilita' di ricorso previste  dalla
vigente normativa. 
13.2 Approvazione delle domande e concessione del contributo 
    Gli esiti istruttori dei controlli  svolti,  compresi  gli  esiti
derivanti dalle attivita' di  riesame,  sono  comunicati  formalmente
all'Autorita' di gestione  del  PSRN  (AdG)  dall'Organismo  pagatore
AGEA. L'AdG con proprio  atto  provvede  ad  approvare  l'elenco  dei
beneficiari e delle Domande  di  sostegno  ammesse  a  finanziamento,
comprensivo dell'indicazione della spesa ammessa a contributo  e  del
contributo concesso. L'atto di approvazione e'  pubblicato  sul  sito
internet del MIPAAF e reso disponibile in ambito SIAN. 
    L'approvazione delle Domande di  sostegno  e'  condizionata  alla
registrazione del provvedimento di approvazione del  presente  Avviso
da parte degli organi di controllo. 
 
                              Art. 14. 
              Presentazione delle Domande di pagamento 
 
    In seguito al provvedimento di concessione emesso  dall'Autorita'
di gestione e  successivamente  al  pagamento  della  polizza  o  del
certificato  di  polizza  nel  caso   di   polizze   collettive,   il
beneficiario,  al  fine  di  ottenere  il  pagamento  del  contributo
pubblico, presenta entro e non oltre  il  termine  del  30  settembre
2018, apposita Domanda di pagamento all'Organismo pagatore AGEA,  nei
limiti dell'importo definito nel provvedimento di  concessione.  Tale
domanda  e'  presentata   esclusivamente   tramite   i   servizi   di
presentazione telematica a disposizione  dall'OP  AGEA,  secondo  una
delle seguenti modalita': 
      a. direttamente sul sito www.agea.gov.it sottoscrivendo  l'atto
tramite firma digitale o firma elettronica mediante codice  OTP,  per
le aziende agricole che hanno registrato la  propria  anagrafica  sul
portale AGEA (utenti qualificati); 
      b. in modalita' assistita sul Portale SIAN www.sian.it  per  le
aziende agricole che hanno conferito mandato a un Centro  autorizzato
di assistenza agricola (CAA) accreditato dall'OP AGEA; 
    Per il punto b, oltre alla modalita'  standard  di  presentazione
dei documenti, che prevede la  firma  autografa  del  produttore  sul
modello  cartaceo,  l'interessato  che  ha  registrato   la   propria
anagrafica sul sito  AGEA  www.agea.gov.it  in  qualita'  di  «utente
qualificato», puo' sottoscrivere la documentazione da presentare  con
firma elettronica, mediante codice OTP. 
    La Domanda di pagamento, e' compilata  conformemente  al  modello
definito dall'Organismo pagatore AGEA  ed  alla  stessa  deve  essere
allegato quanto segue: 
      la documentazione attestante la spesa sostenuta  opportunamente
quietanzata. In caso di polizze individuali il pagamento  del  premio
deve essere comprovato  dal  beneficiario  che  allega  la  quietanza
rilasciata  dalla  compagnia  assicuratrice.  In  caso   di   polizze
collettive il pagamento e'  dimostrato  dalla  quietanza  del  premio
complessivo  riferita  alla  polizza-convenzione   rilasciata   dalla
compagnia di assicurazione all'Organismo  collettivo,  unitamente  ad
una distinta con l'importo suddiviso per  i  singoli  certificati  di
polizza. In quest'ultimo caso il beneficiario non puo' presentare  la
Domanda di pagamento prima che l'Organismo  di  difesa  cui  aderisce
abbia trasmesso ad SGR la copia della quietanza sopra indicata  e  la
documentazione  attestante  la  tracciabilita'  dei  pagamenti   alle
compagnie assicurative di cui al punto successivo.  A  tal  fine,  il
richiedente deve verificare con il CAA che l'Organismo collettivo cui
aderisce abbia provveduto ad  informatizzare  i  dati  relativi  alla
quietanza del premio complessivo riferito  alla  polizza  convenzione
rilasciata dalla compagnia di assicurazione.  Il  termine  ultimo  di
tale procedimento di informatizzazione delle polizze e' fissato entro
30 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso; 
    la documentazione attestante la tracciabilita' dei pagamenti alle
compagnie  assicurative,  come  di  seguito  indicato  per   ciascuna
modalita' di pagamento ammessa: 
    Bonifico o ricevuta bancaria  (Riba):  deve  essere  prodotta  la
ricevuta del  bonifico  eseguito,  la  Riba  o  altra  documentazione
equiparabile,  con  riferimento  a   ciascun   documento   di   spesa
rendicontato.  Tale  documentazione,  rilasciata   dall'istituto   di
credito, deve essere allegata al pertinente documento di  spesa.  Nel
caso in cui il bonifico  sia  disposto  tramite  «home  banking»,  il
beneficiario  del  contributo  e'  tenuto  a   produrre   la   stampa
dell'operazione dalla quale  risulti  la  data  ed  il  numero  della
transazione eseguita; 
    Assegno: tale modalita' puo' essere accettata, purche'  l'assegno
sia  sempre  emesso  con  la  dicitura  «non   trasferibile»   e   il
beneficiario produca l'estratto  conto  rilasciato  dall'istituto  di
credito di appoggio  riferito  all'assegno  con  il  quale  e'  stato
effettuato il pagamento; 
    Carta di  credito  e/o  bancomat:  tale  modalita',  puo'  essere
accettata,  purche'  il   beneficiario   produca   l'estratto   conto
rilasciato   dall'istituto   di   credito   di   appoggio    riferito
all'operazione con il quale e' stato  effettuato  il  pagamento.  Non
sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate; 
    Bollettino postale effettuato  tramite  conto  corrente  postale:
tale modalita' di pagamento deve essere documentata dalla copia della
ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in  originale.
La causale  deve  contenere  il  riferimento  al  numero  di  polizza
agevolata o al numero  di  certificato  di  polizza  per  le  polizze
collettive; 
    Vaglia postale: tale forma di pagamento  puo'  essere  ammessa  a
condizione che sia effettuata tramite conto corrente  postale  e  sia
documentata  dalla  copia  della  ricevuta  del  vaglia   postale   e
dall'estratto del  conto  corrente  in  originale.  La  causale  deve
contenere il riferimento al numero di polizza agevolata o  al  numero
di certificato di polizza per le polizze collettive; 
    Il pagamento in contanti non e' consentito. 
    I documenti suddetti  sono  acquisiti  in  forma  elettronica  al
momento della  presentazione  della  domanda.  Al  richiedente  sara'
rilasciata una specifica ricevuta  di  presentazione  e  copia  della
domanda stessa. 
    Eventuali ulteriori  disposizioni  di  dettaglio  riguardanti  la
presentazione  delle  Domande  di  pagamento  sono  contenute   nelle
disposizioni operative emanate dall'Organismo pagatore AGEA. 
 
                              Art. 15. 
               Istruttoria delle Domande di pagamento 
 
    L'istruttoria relativa alla Domanda di pagamento viene effettuata
da AGEA Organismo pagatore e prevede: 
      a) controlli amministrativi; 
      b) controlli in loco, per le domande selezionate a campione; 
      c) controlli ex post, per le domande selezionate a  campione  e
solo nel caso di polizze collettive; 
  a) Controlli amministrativi; 
    Nell'ambito dei controlli amministrativi  vengono  effettuate  le
verifiche, su tutte le Domande di pagamento presentate, in ordine: 
      alla ricevibilita' delle domande stesse, inclusa  la  validita'
della certificazione antimafia ove previsto; 
      alla conformita' della polizza/certificato di polizza stipulata
con quella presentata e accolta con la Domanda di sostegno; 
      ai costi sostenuti ed ai pagamenti effettuati; 
      alla presenza di doppi  finanziamenti  irregolari  ottenuti  da
altri regimi nazionali, unionali o regimi  assicurativi  privati  non
agevolati da contributo pubblico. 
  b) Controlli in loco, per le domande selezionate a campione 
    I controlli in loco sono effettuati su un campione pari ad almeno
il 5% della spesa che deve  essere  pagata  dall'Organismo  pagatore,
determinata in seguito ai controlli amministrativi delle  Domande  di
pagamento,  nell'anno  civile  dall'Organismo   pagatore   AGEA.   La
selezione del campione sara' effettuata in  base  ad  un'analisi  dei
rischi inerenti le Domande di pagamento ed  in  base  ad  un  fattore
casuale. 
    Attraverso i controlli in loco sara'  verificata  la  conformita'
delle  operazioni  realizzate  dai  beneficiari  con   la   normativa
applicabile inclusi i criteri di ammissibilita', gli  impegni  e  gli
altri obblighi relativi alle condizioni di concessione del  sostegno.
Tali controlli, altresi', verificano l'esattezza dei dati  dichiarati
dai beneficiari, raffrontandoli con i documenti giustificativi. 
    I controlli in loco comprendono una visita presso  l'azienda  del
beneficiario e sono effettuati  alla  presenza  dello  stesso  o,  in
subordine, di un suo delegato munito di delega scritta. 
    In caso di esito positivo della istruttoria la  comunicazione  ai
beneficiari avviene esclusivamente tramite portale SIAN. In  caso  di
esito non positivo dell'istruttoria l'organismo istruttore  comunica,
conformemente al successivo art. 19, le modalita'  per  visualizzare,
in  ambito  SIAN,  l'esito  dell'istruttoria.  Il  beneficiario  puo'
presentare richiesta di riesame degli  esiti  dell'istruttoria  della
Domanda di pagamento ( - a) controlli amministrativi e - b) controlli
in loco) entro e non oltre 10 giorni  dalla  ricezione  degli  stessi
secondo le modalita' descritte nell'art. 13, par.  1,  «Modalita'  di
presentazione istanza di riesame». 
    Sulla base degli esiti istruttori amministrativi ed in loco delle
Domande di pagamento, compresi gli esiti derivanti dalle attivita' di
riesame e fatto salvo il rispetto delle ulteriori condizioni  per  il
pagamento di contributi pubblici stabilite dalla normativa  nazionale
e  unionale,  l'Organismo  pagatore  con  proprio  atto  provvede  ad
approvare l'elenco dei pagamenti e a darne comunicazione  ai  singoli
beneficiari tramite posta elettronica  certificata  o  attraverso  il
portale SIAN con modalita' opportunamente pubblicizzate. Ai  titolari
delle  domande  valutate  con  esito  negativo  viene  notificata  la
declaratoria di non ammissibilita' della spesa  secondo  le  medesime
modalita'. 
  c) Controlli ex post, per le domande selezionate a campione e  solo
nel caso di polizze collettive 
    Il controllo ex post e' finalizzato a  verificare,  nel  caso  di
polizze     collettive,     il     pagamento     da     parte     del
consorziato/beneficiario all'Organismo  collettivo  della  quota  del
premio complessivo di propria  pertinenza.  Tali  controlli  ex  post
coprono, per  ogni  anno  civile,  almeno  l'1%  della  spesa  ancora
subordinata all'impegno di mantenimento della documentazione  di  cui
all'art. 7, ultimo capoverso, e per  le  quali  e'  stato  pagato  il
contributo pubblico. Sono considerati solo i controlli  svolti  entro
la fine dell'anno civile in  questione.  La  selezione  del  campione
sara' effettuata in base ad un'analisi dei rischi ed in  base  ad  un
fattore casuale. L'Organismo istruttore, entro 15  giorni  lavorativi
dalla data di sottoscrizione delle liste di controllo  (check  list),
comunica ai beneficiari, a  mezzo  posta  elettronica  certificata  o
attraverso   il   portale   SIAN   con    modalita'    opportunamente
pubblicizzate, l'esito dei controlli ex post. 
    Nel caso di istruttoria negativa risultante dal controllo ex post
viene comunicata l'entita'  del  recupero  finanziario  a  cui  viene
sottoposto il beneficiario con eventuali sanzioni. 
    Il beneficiario puo' presentare richiesta di riesame degli  esiti
dell'istruttoria entro e non oltre 10 giorni  dalla  ricezione  degli
stessi  secondo  le  modalita'  descritte  nell'art.  13,   par.   1,
«Modalita' di presentazione istanza di riesame». 
    Eventuali  ulteriori   disposizioni   operative   sono   definite
dall'Organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento. 
 
                              Art. 16. 
Modifiche, integrazioni, ritiro  e  correzione  degli  errori  palesi
              delle Domande di sostegno e di pagamento 
 
1. Ritiro delle domande 
    Ai sensi dell'art. 3 del reg. (UE) n.  809/2014,  le  Domande  di
sostegno e di pagamento possono essere ritirate, in tutto e in parte,
in  qualsiasi  momento.  Tale  ritiro  e'  registrato  dall'Organismo
pagatore AGEA tramite  le  apposite  funzionalita'  in  ambito  SIAN.
Tuttavia se l'autorita' competente ha gia' informato il  beneficiario
che sono state riscontrate inadempienze nella Domanda di  sostegno  o
di pagamento o gli ha comunicato la sua  intenzione  di  svolgere  un
controllo in loco o se da tale controllo emergono  inadempienze,  non
sono autorizzati ritiri. 
    Il ritiro della domanda riporta i beneficiari nella situazione in
cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione
o parte di essi. 
    Le  modalita'  operative  per  il   ritiro   delle   Domande   di
sostegno/pagamento e di  altre  dichiarazioni  e  documentazione,  ai
sensi  dell'art.  3  del  reg.  (UE)  n.  809/2014,   sono   definite
dall'Organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento. 
2. Correzione degli errori palesi 
    Ai sensi dell'art. 4 del reg.  (UE)  n.  809/2014  (correzioni  e
adeguamento di errori palesi), le Domande di sostegno e di  pagamento
e gli eventuali documenti  giustificativi  forniti  dal  beneficiario
possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento  dopo  essere
stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'Organismo
pagatore AGEA sulla base di  una  valutazione  complessiva  del  caso
particolare e purche' il beneficiario abbia agito in buona fede. 
    L'errore puo' essere  considerato  palese  solo  se  puo'  essere
individuato agevolmente durante  un  controllo  amministrativo  delle
informazioni indicate nella domanda stessa. 
    In caso di  individuazione  e  accettazione  dell'errore  palese,
l'Organismo  pagatore   AGEA   determina   la   ricevibilita'   della
comunicazione dell'errore palese commesso sulla Domanda  di  sostegno
e/o pagamento. 
    Per le Domande di pagamento estratte per il controllo in loco, le
modifiche possono essere valutate ed eventualmente  autorizzate  solo
dopo il completamento delle attivita' di controllo e in ogni caso non
sono accettati errori palesi che rendano incompleti  o  incoerenti  i
risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo in loco. 
    Le modalita' operative per la comunicazione ai sensi dell'art.  4
del  reg.  (UE)  n.  809/2014  dell'errore  palese,   sono   definite
dall'Organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento. 
3. Cessione di aziende 
    Ai sensi dell'art. 8 del reg.  (UE)  n.  809/2014,  per  cessione
d'azienda si intende «la vendita, l'affitto o qualunque tipo  analogo
di transazione relativa alle unita' di produzione considerate». 
    La cessione d'azienda nella sua totalita' puo' avvenire: 
  A. Prima del temine ultimo di  durata  dell'operazione  e  dopo  la
presentazione della manifestazione  di  interesse.  In  tal  caso  il
sostegno puo' essere concesso ed erogato,  in  relazione  all'azienda
ceduta, al cessionario qualora: 
    a) il cessionario provveda ad  informare  l'autorita'  competente
dell'avvenuta cessione  in  Domanda  di  sostegno  e  a  chiedere  la
concessione  del   sostegno   allegando   alla   domanda   oltre   la
documentazione probante l'avvenuta cessione anche la presentazione di
richiesta di subentro alla manifestazione  di  interesse  ed  il  PAI
«volturato».  A  tale  scopo  il  cessionario  deve   preventivamente
aggiornare il fascicolo aziendale; 
    b) il cessionario presenti la Domanda  di  pagamento  e  tutti  i
documenti giustificativi richiesti dal presente Avviso; 
    c)   siano   soddisfatte   tutte    le    condizioni    per    la
concessione/pagamento del sostegno di cui al presente Avviso; 
      d)  il  cessionario  abbia  volturato   la   contraenza   della
polizza/certificato e, in caso di  pagamento  del  premio  successivo
alla cessione, abbia pagato il premio. 
    Ai sensi dell'art.  8,  comma  4,  del  reg.  (UE)  n.  809/2014,
successivamente alla  comunicazione  all'autorita'  competente  della
cessione  dell'azienda  e  della  presentazione  della  richiesta  di
sostegno da parte del cessionario: 
    i. tutti i diritti e gli obblighi  del  cedente,  risultanti  dal
legame giuridico tra il cedente e l'autorita' competente per  effetto
della manifestazione di interesse sono conferiti al cessionario; 
    ii. tutte le operazioni necessarie per la concessione e,  se  del
caso,  per  il  pagamento  del  sostegno  e  tutte  le  dichiarazioni
effettuate dal  cedente  prima  della  cessione  sono  attribuite  al
cessionario  ai  fini  dell'applicazione   delle   pertinenti   norme
dell'Unione europea e nazionali; 
    iii.  l'azienda  ceduta  e'  considerata,  nel  caso  in  cui  il
cessionario  percepisca  altri  contributi  pubblici  ai  sensi   del
presente Avviso, alla  stregua  di  un'azienda  distinta  per  quanto
riguarda l'anno di domanda in questione. 
  B. Successivamente al termine ultimo di  durata  dell'operazione  e
dopo la presentazione della manifestazione di interesse. 
    Il sostegno puo' essere erogato al cedente e nessun  aiuto  sara'
dovuto al cessionario, qualora il cedente presenti: 
    a)  Domanda  di  sostegno,  informando   l'autorita'   competente
dell'avvenuta    cessione    successivamente     alla     conclusione
dell'operazione e che nulla e' dovuto al cessionario; 
    b) Domanda  di  pagamento  e  tutti  i  documenti  giustificativi
richiesti dal presente Avviso; 
    c)   siano   soddisfatte   tutte    le    condizioni    per    la
concessione/pagamento del sostegno di cui al presente Avviso. 
    Di conseguenza, tutti i diritti ed obblighi sopra elencati di cui
alla lett. A), punti i., ii., iii., rimangono il capo al cedente. 
  C. A seguito di successione «mortis causa». 
    Qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalita', a seguito di
successione   «mortis   causa»,   dopo   la    presentazione    della
manifestazione  di  interesse  ma  prima  della  presentazione  della
Domanda di pagamento da parte del de cuius, il sostegno  e'  concesso
all'erede purche' vengano adempiuti gli obblighi informativi previsti
alla lett. A) punti a), b), c) e, se del caso, d). Se la  successione
avviene dopo la  presentazione  della  Domanda  di  sostegno,  quanto
riportato al punto  a)  deve  intendersi  riferito  alla  Domanda  di
pagamento. I controlli relativi agli atti  amministrativi  presentati
dall'erede sono svolti avendo riguardo ai requisiti dell'azienda  del
de cuius; la verifica dei criteri di  ammissibilita'  soggettivi,  di
cui all'art. 4, lett. a) e b), e' svolta con riferimento al de cuius.
In caso di pluralita' di eredi, questi devono delegare  uno  di  loro
alla presentazione degli atti amministrativi. 
    Di conseguenza, tutti i diritti ed  obblighi  suelencati  di  cui
alla lett. A), punti i., ii., iii., rimangono il capo all'erede. 
    Se il de cuius e' deceduto dopo la presentazione della Domanda di
pagamento, l'erede provvede alla presentazione di  una  comunicazione
relativa all'avvenuta successione per  attivare  il  pagamento  della
domanda del de cuius e percepire il relativo contributo. In  caso  di
pluralita'  di  eredi,  questi  devono  delegare  uno  di  loro  alla
presentazione degli atti amministrativi. 
    Le modalita' attuative e operative  per  la  comunicazione  della
cessione  di  aziende,  nonche'  eventuali   ulteriori   disposizioni
operative, sono definite dall'Organismo  pagatore  AGEA  con  proprio
provvedimento. 
    Le modalita' attuative per la gestione  del  Fascicolo  aziendale
sono definite da AGEA Coordinamento con proprio provvedimento. 
 
                              Art. 17. 
                  Riduzioni, esclusioni e sanzioni 
 
    Le  modalita'  di  applicazione  delle  riduzioni,  esclusioni  e
sanzioni   imputabili   al   mancato   rispetto   dei   criteri    di
ammissibilita', degli impegni e degli altri  obblighi  a  carico  dei
beneficiari e richiamati nel presente Avviso pubblico sono  stabilite
sulla base dei reg. (UE)  n.  809/2014  e  n.  640/2014  nonche'  del
decreto ministeriale n. 2490  del  25  gennaio  2017,  relativo  alla
«Disciplina del regime di condizionalita' ai sensi del reg.  (UE)  n.
1306/2013 e  delle  riduzioni  ed  esclusioni  per  inadempienze  dei
beneficiari  dei  pagamenti  diretti  e  dei  programmi  di  sviluppo
rurale». 
    Su tali basi, in conformita' all'art. 35, par. 1, del  reg.  (UE)
n.  640/2014  il  sostegno  richiesto  in  Domanda  di  pagamento  e'
rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati  i  criteri
di ammissibilita' di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6 del presente Avviso. 
    Ai sensi  dell'art.  35,  par.  2,  del  medesimo  reg.  (UE)  n.
640/2014, il sostegno  richiesto  e'  invece  rifiutato  o  revocato,
integralmente o parzialmente, se non sono rispettati  gli  impegni  o
altri obblighi di cui all'art. 7 del presente Avviso. Nel decidere il
tasso di rifiuto o revoca del sostegno  a  seguito  dell'inadempienza
agli  impegni  o  altri  obblighi  si  tiene  conto  della  gravita',
dell'entita', della durata e della ripetizione dell'inadempienza. 
    Alle  riduzioni  di  cui  al  capoverso  precedente  puo'  essere
aggiunta una sanzione  amministrativa  per  le  fattispecie  previste
dall'art. 63 del reg. (UE) n. 809/2014. 
    Le modalita' di calcolo delle suddette  riduzioni,  esclusioni  e
sanzioni sono stabilite nell'allegato M17. 1-6 del  presente  Avviso,
ai sensi del decreto n. 20423 del 17 luglio 2017. 
 
                              Art. 18. 
          Condizioni specifiche per il settore vitivinicolo 
 
    Le  domande  di  aiuto  presentate  nell'ambito   del   Programma
nazionale di sostegno del settore vitivinicolo che non hanno  trovato
copertura   finanziaria   attraverso   tale   strumento,   a    causa
dell'esaurimento  delle  risorse  FEAGA  disponibili,  si   intendono
presentate come Domande di sostegno ai  sensi  del  presente  Avviso.
Possono presentare Domanda  di  sostegno  anche  coloro  che,  avendo
sottoscritto polizze agevolate a copertura  dei  rischi  sull'uva  da
vino previa sottoscrizione della  Manifestazione  di  interesse,  non
hanno presentato Domanda di aiuto nell'ambito del programma nazionale
di sostegno del settore vitivinicolo.  Ai  fini  della  ricevibilita'
delle stesse, i richiedenti sono tenuti  ad  apportare  le  eventuali
integrazioni  richieste  dall'Organismo  pagatore  AGEA  con  proprio
provvedimento. Alle  sopracitate  Domande  di  sostegno  del  settore
vitivinicolo,  nonche'  alle  relative  Domande  di   pagamento,   si
applicano tutte le disposizioni di cui al presente Avviso. 
 
                              Art. 19. 
    Modalita' di gestione della comunicazione con il Beneficiario 
 
    Gli indirizzi dei beneficiari  sono  tratti  da  quanto  indicato
dagli stessi nel  proprio  fascicolo  aziendale,  mentre  l'indirizzo
delle autorita' competenti alle quali i  beneficiari  sono  tenuti  a
rivolgersi sono i seguenti: 
      Autorita' di gestione: via XX Settembre n. 20 00187 Roma,  tel.
06-46651, sito web: www.politicheagricole.it 
      PEC: cosvir6@pec.politicheagricole.gov.it 
      Organismo pagatore AGEA: via Palestro n. 81 - 00185 Roma,  tel.
06-494991, sito web: www.agea.gov.it 
      PEC: protocollo@pec.agea.gov.it 
    Tutte  le  comunicazioni  tra  i  beneficiari  e   le   autorita'
competenti per la gestione ed il controllo delle Domande di  sostegno
e pagamento avverranno attraverso posta elettronica certificata. 
    In caso di mancato recapito della comunicazione  via  PEC,  sara'
pubblicato sul sito internet del MIPAAF e sul portale  SIAN  l'elenco
delle domande interessate, con indicazione delle modalita'  operative
per la consultazione della comunicazione ai soggetti destinatari. 
 
                              Art. 20. 
          Modalita' di calcolo ed erogazione del contributo 
 
    La misura del contributo pubblico e'  pari  al  65%  della  spesa
ammessa in seguito all'istruttoria delle Domande di pagamento, di cui
all'art. 15 del presente Avviso. 
    Il contributo viene  erogato  al  beneficiario  tramite  bonifico
sulle  coordinate  bancarie  indicate  dallo   stesso   all'atto   di
presentazione della Domanda di sostegno. 
 
                              Art. 21. 
                      Disposizioni finanziarie 
 
    Per l'attuazione del presente  Avviso  e'  assegnato  un  importo
complessivo di risorse in  termini  di  spesa  pubblica  pari  a  250
milioni di euro, di cui 112,5 milioni di quota FEASR e 137,5  milioni
di quota di cofinanziamento nazionale. 
 
                              Art. 22. 
                           Norme di rinvio 
 
    Ai sensi e per gli effetti della legge  7  agosto  1990,  n.  241
successive  modificazioni  e  integrazioni,  la  data  di  avvio  dei
procedimenti, la loro durata ed  i  responsabili  degli  stessi  sono
individuati secondo la tabella pubblicata nel sito web del  MIPAAF  i
cui contenuti sono indicati all'art. 8, comma 2, della citata legge. 
    Si precisa che, i termini indicati nella suddetta tabella, devono
intendersi puramente indicativi in quanto strettamente  correlati  al
numero delle domande che verranno presentate, alla loro distribuzione
temporale, alle risorse umane e  strumentali  che  verranno  messe  a
disposizione per la definizione dei procedimenti. 
    Ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 8, comma 3, della  legge  n.
241/1990, per cui dato il numero  elevato  dei  destinatari  non  sia
possibile la comunicazione  personale,  l'Amministrazione  adempie  a
tali  obblighi  provvedendo  a  rendere  noti  gli   elementi   della
comunicazione di avvio del procedimento mediante la pubblicazione sul
sito della suddetta tabella. 
    Al fine di evitare l'accrescimento del contenzioso  e  consentire
il raffreddamento dei conflitti, avverso  le  decisioni  assunte  nei
confronti dei  beneficiari  che  aderiscono  al  presente  Avviso  e'
ammesso ricorso in  opposizione  all'autorita'  che  ha  adottato  il
provvedimento per  chiedere  l'eventuale  applicazione  dell'istituto
dell'autotutela ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica
1199/71 modificato con legge n. 69/2009. 
    In tutti i casi e' fatto salvo  il  ricorso  giurisdizionale  nei
termini di legge. 
    Per quanto non previsto nel presente Avviso  si  fa  rinvio  alla
relativa normativa unionale e nazionale pertinente. 
 
                              Art. 23. 
           Informativa sul trattamento dei dati personali 
 
    I  dati  forniti  saranno  trattati  in  conformita'  al  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia  di  protezione
dei dati personali». 
    Titolare del  trattamento  e'  l'Agenzia  per  le  erogazioni  in
agricoltura (AGEA) in qualita' di delegato dal MIPAAF al  trattamento
delle Domande di sostegno e  nel  suo  ruolo  di  Organismo  pagatore
titolare del trattamento delle Domande di pagamento. 
    La sede di AGEA e' in via Palestro n. 81, 00187 Roma. 
    Il  sito  web  istituzionale   dell'Agenzia   e'   il   seguente:
www.agea.gov.it