Allegato Parte di provvedimento in formato grafico Allegato M17.1-6 PSRN 2014-2020 Sanzioni amministrative applicabili alla sottomisura 17.1 1. Oggetto e campo di applicazione Ai sensi dell'art. 24 del decreto ministeriale n. 2490 del 25 gennaio 2017, il presente provvedimento reca disposizioni in materia di sanzioni amministrative applicabili al Programma nazionale di sviluppo rurale (PSRN) 2014-2020 - Sottomisura 17.1, comminabili sotto forma di riduzioni dell'importo del sostegno, che puo' estendersi all'intero ammontare, comportando in tal caso l'esclusione dal sostegno stesso. Le riduzioni e le esclusioni di cui al presente provvedimento, oltre all'eventuale recupero di importi indebitamente percepiti, sono effettuate dall'Organismo pagatore AGEA ai beneficiari della sottomisura 17.1 nel caso in cui, a seguito dei controlli amministrativi ed in loco effettuati sulle Domande di pagamento presentate dagli stessi beneficiari oppure dei controlli ex post, vengano riscontrate violazioni o inadempienze in relazione alle condizioni di ammissibilita' previste per detta sottomisura, compresa l'ammissibilita' delle spese. L'applicazione delle sanzioni amministrative e il rifiuto o la revoca del sostegno, previsti dal presente provvedimento, non ostano all'applicazione di ulteriori sanzioni amministrative e penali, laddove previste dalla normativa nazionale applicabile. 2. Definizioni Ai fini del presente provvedimento si adottano le presenti definizioni: Autorita' di gestione (AdG): Direzione generale dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF); Organismo pagatore (OP): Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA); Beneficiario: il proponente che ha avuto accesso ai benefici della sottomisura 17.1 del PSRN responsabile dell'attuazione dell'operazione; Domanda di sostegno: domanda presentata dal proponente per ottenere la concessione del sostegno; Domanda di pagamento: la domanda presentata dal beneficiario per ottenere il pagamento del contributo pubblico; Operazione: un progetto o un gruppo di progetti selezionati dalla Autorita' di gestione che i beneficiari si impegnano a realizzare e che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della sottomisura; Condizioni di ammissibilita': criteri di ammissibilita', impegni e gli altri obblighi che devono essere rispettati dai beneficiari per la concessione del sostegno ed il pagamento del contributo pubblico; Criteri di ammissibilita': requisiti di accesso ai benefici della sottomisura, finalizzati al conseguimento degli obiettivi della stessa, che devono essere rispettati dai beneficiari al momento della presentazione della Domanda di sostegno e per l'intera durata dell'operazione; Impegni: azioni che i beneficiari si impegnano a realizzare per le quali ottengono la concessione del sostegno ed il pagamento del contributo pubblico; Altri obblighi: ulteriori requisiti previsti dalla normativa dell'Unione europea o dalla legislazione nazionale che devono essere rispettati dai beneficiari e che, seppur non necessari per avere accesso ai benefici della sottomisura e non generando pagamenti per gli stessi beneficiari, sono comunque di necessaria applicazione per l'attuazione delle operazioni; Gravita' della violazione/inadempienza: e' data dalla rilevanza delle conseguenze della violazione/inadempienza alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati; Entita' della violazione/inadempienza: dipende dai suoi effetti sull'operazione nel suo insieme; Durata della violazione/inadempienza: dipende dal periodo di tempo durante il quale ne perdura l'effetto o dalla possibilita' di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli; Ripetizione della violazione/inadempienza: dipende dal fatto che siano state accertate violazioni/inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa sottomisura o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga. 3. Violazioni/inadempienze dei criteri di ammissibilita' Ai fini e per gli effetti dell'art. 35, par. 1, del reg. (UE) n. 640/2014 della Commissione europea, il sostegno richiesto dai beneficiari e' rifiutato o revocato se non sono rispettati i criteri di ammissibilita' previsti dal programma e dalle sue disposizioni attuative. In caso di mancato rispetto, inoltre, gli importi gia' erogati agli stessi beneficiari sono recuperati integralmente. 4. Violazioni/inadempienze degli impegni ed altri obblighi Il sostegno richiesto dai beneficiari e' rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni o altri obblighi previsti dal programma di sviluppo rurale e dalle sue disposizioni attuative. La percentuale della riduzione e' determinata in base alla gravita', entita' e durata di ciascuna violazione/inadempienza, nonche' della sua ripetizione, in connessione a ciascun impegno/obbligo, secondo le modalita' di cui alle successive sezioni 1, 2 e 3. Inoltre, ove si accerti la ripetizione di infrazioni relative ad impegni/obblighi con gravita', entita' e durata di livello massimo, il beneficiario e' escluso dal sostegno della sottomisura 17.1 con revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli eventuali importi indebitamente erogati. Infine, sulla base di quanto previsto dall'art. 20, par. 3, ultimo capoverso, del decreto ministeriale n. 2490 del 25 gennaio 2017 anche le violazioni degli impegni/obblighi riportati nella sezione 3 dell'allegato 1 comportano sempre l'esclusione del beneficiario dal sostegno della sottomisura 17.1 ed il recupero degli eventuali importi indebitamente erogati. Il recupero degli importi eventualmente gia' erogati viene effettuato anche nel caso di infrazioni inferiori al livello massimo, laddove l'entita' della riduzione del sostegno sia superiore all'importo ancora da erogare al beneficiario. 5. Sospensione del sostegno In luogo della riduzione del sostegno, l'Organismo pagatore puo' sospendere, per un periodo massimo di tre mesi, il sostegno relativo a determinate spese qualora venga rilevata un'inadempienza che comporti una sanzione amministrativa. Tale sospensione e' prevista soltanto nei casi in cui l'inadempienza non pregiudichi la realizzazione delle finalita' generali dell'operazione in questione e se si prevede che il beneficiario sia in grado di rimediare alla situazione entro il periodo definito. Pertanto, la sospensione non sara' applicata nei casi in cui gli Indici di verifica di cui all'allegato 1 prevedano il massimo grado di gravita', entita' e durata della violazione e laddove il beneficiario non possa dimostrare con soddisfazione dell'Organismo pagatore di poter rimediare all'inadempienza entro il termine di tre mesi. La sospensione e' annullata dall'Organismo pagatore non appena il beneficiario dimostri, con soddisfazione dell'Organismo pagatore, di aver rimediato alla situazione. Nel caso in cui il beneficiario non possa fornire tale dimostrazione, l'Organismo pagatore applica la sanzione. In ogni caso e' esclusa la sospensione del sostegno nei casi di mancato rispetto dei criteri di ammissibilita'. 6. Sanzioni applicabili in relazione all'ammissibilita' delle spese I pagamenti da effettuare al beneficiario sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi e, se del caso, in loco delle Domande di pagamento. L'Organismo pagatore esamina la Domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno, sulla base delle disposizioni sull'ammissibilita' della spesa stabilite nel PSRN e nelle disposizioni attuative dello stesso. Il calcolo degli importi ammissibili al sostegno si basa anche sulla verifica della resa, del prezzo e della superficie ammissibili. L'Organismo pagatore determina: a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della Domanda di pagamento presentata dal beneficiario e dell'atto di concessione dell'AdG; b) l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilita' delle spese riportate nelle Domande di pagamento. Se l'importo stabilito in applicazione della lettera a), supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) di piu' del 10%, si applica una sanzione amministrativa riducendo ulteriormente l'importo di cui al punto b). Il valore della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario puo' dimostrare in modo soddisfacente all'Organismo pagatore di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile nella Domanda di pagamento o se l'Organismo pagatore accerta altrimenti che l'interessato non e' responsabile. La suddetta sanzione amministrativa si applica, mutatis mutandis, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all'art. 49 del reg. (UE) n. 809/2014. In tal caso la spesa controllata e' la spesa cumulata sostenuta per l'operazione di cui trattasi. Cio' lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli in loco delle operazioni in questione. 7. Ordine delle riduzioni Nel corso dei controlli puo' determinarsi per un beneficiario sia una riduzione dovuta a violazione di impegni o altri obblighi (cfr. par. 4) sia una riduzione dovuta alla mancata ammissibilita' delle spese (cfr. par. 6). In tal caso le riduzioni si sommano, nel seguente ordine: 1) inizialmente viene calcolato l'ammontare della spesa ammissibile sulla base del par. 6; 2) all'importo risultante viene applicata la riduzione dovuta per la violazione degli impegni o altri obblighi, sulla base del par. 4. Quest'ultima riduzione non si applica nel caso in cui la riduzione di cui al precedente punto 1) sia pari al 100% dell'importo richiesto dal beneficiario. 8. Dolo o negligenza In ogni caso, qualora si accerti che il beneficiario abbia presentato prove false per ricevere il sostegno oppure abbia omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, il sostegno e' rifiutato o revocato integralmente e gli importi gia' erogati sono integralmente recuperati. 9. Applicazione di interessi Ai casi di recupero di importi indebitamente erogati, previsti dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni dell'art. 7 del reg. (UE) n. 809/2014 in merito al pagamento degli interessi da parte del beneficiario. 10. Forza maggiore e circostanze eccezionali Nell'applicazione del presente provvedimento sono fatti salvi i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui all'art. 2.2 del reg. (UE) n. 1306/2013. Sez. 1- Metodologia per il calcolo delle riduzioni/esclusioni Sulla base di quanto previsto dall'allegato 6 del decreto ministeriale n. 2490 del 25 gennaio 2017, per ogni impegno/obbligo e' riscontrabile un triplice livello di infrazione (basso=1; medio=3; alto=5). Nella sezione 2 del presente allegato sono indicati per ciascun impegno/obbligo i corrispondenti parametri di valutazione della gravita', entita' e durata (cfr. indici di verifica), secondo la seguente matrice: ========================================================= | | Gravita | Entita' | Durata | +===========+===============+=============+=============+ |Basso (1) | | | | +-----------+---------------+-------------+-------------+ |Medio (3) | | | | +-----------+---------------+-------------+-------------+ |Alto (5) | | | | +-----------+---------------+-------------+-------------+ Nel determinare il livello di riduzione applicabile, l'Organismo pagatore procede, per ciascun impegno/obbligo non rispettato, alla quantificazione in termini di gravita', entita' e durata sulla base delle matrici di cui al capoverso precedente. Successivamente, ciascun punteggio medio afferente ad un impegno/obbligo violato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente: ============================================= | | Percentuale di | | Punteggio | riduzione | +===================+=======================+ | 1,00 <= x < 3,00 | 3% | +-------------------+-----------------------+ | 3,00 <= x <= 4,00 | 7% | +-------------------+-----------------------+ | x > 4,00 | 15% | +-------------------+-----------------------+ I valori di riduzione, cosi' ottenuti, si sommano a loro volta per ciascun impegno/obbligo non rispettato per ottenere un unico valore di riduzione. La procedura sopra indicata non si applica nel caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, laddove applicabili. In tal caso, le percentuali da applicare sono quelle stabilite dalla Decisione della Commissione europea C(2013) 9527 del 19 dicembre 2013, relativa alla fissazione e all'approvazione degli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie che la Commissione deve applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente, in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici. Le riduzioni calcolate per il mancato rispetto della normativa sugli appalti pubblici sono quindi sommate a quelle relative agli altri impegni/obblighi per ottenere il valore finale delle riduzioni applicabili. In ogni caso la percentuale di riduzione applicabile ad un beneficiario non puo' essere superiore al 100% dell'importo concesso allo stesso beneficiario. Sez. 2- Indici di verifica Parte di provvedimento in formato grafico Sez. 3- Disposizioni specifiche Sulla base di quanto previsto al par. 4, quarto capoverso del presente documento, la violazione/inadempienza dei seguenti impegni/obblighi comporta sempre l'esclusione del beneficiario dal sostegno della sottomisura 17.1 ed il recupero degli eventuali importi indebitamente erogati: non devono sussistere nei confronti del beneficiario cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui agli artt. 67, commi 1, lettere da a) a g), da 2 a 7 e 8, e 76, comma 8, del decreto legislativo n. 159/2011; il beneficiario non deve essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacita' giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori; il beneficiario deve disporre ed esibire, se richiesto in sede di controllo per i cinque anni successivi al pagamento del saldo del contributo pubblico, idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ammissibilita' e la spesa sostenuta; il beneficiario deve autorizzare l'Autorita' competente all'accesso, in ogni momento e senza restrizioni, alle sedi del beneficiario per le attivita' di ispezione previste, nonche' a tutta la documentazione che riterra' necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli a pena di esclusione/revoca del sostegno richiesto.