(Allegato)
                                                             Allegato 
  
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                          Allegato M17.1-6 
 
 
                           PSRN 2014-2020 
 
 
      Sanzioni amministrative applicabili alla sottomisura 17.1 
 
1. Oggetto e campo di applicazione 
    Ai sensi dell'art. 24 del decreto ministeriale  n.  2490  del  25
gennaio 2017, il presente provvedimento reca disposizioni in  materia
di sanzioni amministrative  applicabili  al  Programma  nazionale  di
sviluppo rurale (PSRN)  2014-2020  -  Sottomisura  17.1,  comminabili
sotto  forma  di  riduzioni  dell'importo  del  sostegno,  che   puo'
estendersi all'intero ammontare, comportando in tal caso l'esclusione
dal sostegno stesso. 
    Le riduzioni e le esclusioni di cui  al  presente  provvedimento,
oltre all'eventuale recupero di importi indebitamente percepiti, sono
effettuate  dall'Organismo  pagatore  AGEA   ai   beneficiari   della
sottomisura  17.1  nel  caso  in  cui,  a   seguito   dei   controlli
amministrativi ed in  loco  effettuati  sulle  Domande  di  pagamento
presentate dagli stessi beneficiari oppure  dei  controlli  ex  post,
vengano riscontrate  violazioni  o  inadempienze  in  relazione  alle
condizioni di ammissibilita' previste per detta sottomisura, compresa
l'ammissibilita' delle spese. 
    L'applicazione delle sanzioni amministrative e il  rifiuto  o  la
revoca del sostegno, previsti dal presente provvedimento, non  ostano
all'applicazione  di  ulteriori  sanzioni  amministrative  e  penali,
laddove previste dalla normativa nazionale applicabile. 
2. Definizioni 
    Ai fini  del  presente  provvedimento  si  adottano  le  presenti
definizioni: 
      Autorita' di gestione (AdG): Direzione generale dello  sviluppo
rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali
(MIPAAF); 
      Organismo  pagatore  (OP):  Agenzia  per   le   erogazioni   in
agricoltura (AGEA); 
      Beneficiario: il proponente che ha avuto  accesso  ai  benefici
della  sottomisura  17.1  del   PSRN   responsabile   dell'attuazione
dell'operazione; 
      Domanda di sostegno:  domanda  presentata  dal  proponente  per
ottenere la concessione del sostegno; 
      Domanda di pagamento: la domanda  presentata  dal  beneficiario
per ottenere il pagamento del contributo pubblico; 
      Operazione: un progetto o un  gruppo  di  progetti  selezionati
dalla  Autorita'  di  gestione  che  i  beneficiari  si  impegnano  a
realizzare e che  contribuisce  alla  realizzazione  degli  obiettivi
della sottomisura; 
    Condizioni di ammissibilita': criteri di ammissibilita',  impegni
e gli altri obblighi che devono essere rispettati dai beneficiari per
la concessione del sostegno ed il pagamento del contributo pubblico; 
      Criteri di ammissibilita': requisiti  di  accesso  ai  benefici
della sottomisura, finalizzati al conseguimento degli obiettivi della
stessa, che devono essere rispettati dai beneficiari al momento della
presentazione  della  Domanda  di  sostegno  e  per  l'intera  durata
dell'operazione; 
      Impegni: azioni che i beneficiari si impegnano a realizzare per
le quali ottengono la concessione del sostegno ed  il  pagamento  del
contributo pubblico; 
      Altri obblighi: ulteriori requisiti  previsti  dalla  normativa
dell'Unione europea o dalla legislazione nazionale che devono  essere
rispettati dai beneficiari e che,  seppur  non  necessari  per  avere
accesso ai benefici della sottomisura e non generando  pagamenti  per
gli stessi beneficiari, sono comunque di necessaria applicazione  per
l'attuazione delle operazioni; 
      Gravita' della violazione/inadempienza: e' data dalla rilevanza
delle  conseguenze  della  violazione/inadempienza  alla  luce  degli
obiettivi  degli  impegni  o  degli  obblighi  che  non  sono   stati
rispettati; 
      Entita' della violazione/inadempienza: dipende dai suoi effetti
sull'operazione nel suo insieme; 
      Durata della violazione/inadempienza: dipende  dal  periodo  di
tempo durante il quale ne perdura l'effetto o dalla  possibilita'  di
eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli; 
      Ripetizione della violazione/inadempienza:  dipende  dal  fatto
che siano  state  accertate  violazioni/inadempienze  analoghe  negli
ultimi quattro anni o  durante  l'intero  periodo  di  programmazione
2014-2020 per lo stesso  beneficiario  e  la  stessa  sottomisura  o,
riguardo al periodo  di  programmazione  2007-2013,  per  una  misura
analoga. 
3. Violazioni/inadempienze dei criteri di ammissibilita' 
    Ai fini e per gli effetti dell'art. 35, par. 1, del reg. (UE)  n.
640/2014  della  Commissione  europea,  il  sostegno  richiesto   dai
beneficiari e' rifiutato o revocato se non sono rispettati i  criteri
di ammissibilita' previsti dal programma  e  dalle  sue  disposizioni
attuative. In caso di mancato rispetto,  inoltre,  gli  importi  gia'
erogati agli stessi beneficiari sono recuperati integralmente. 
4. Violazioni/inadempienze degli impegni ed altri obblighi 
    Il sostegno richiesto dai beneficiari e'  rifiutato  o  revocato,
integralmente o parzialmente, se non sono rispettati  gli  impegni  o
altri obblighi previsti dal programma di sviluppo rurale e dalle  sue
disposizioni attuative. 
    La percentuale  della  riduzione  e'  determinata  in  base  alla
gravita',  entita'  e  durata  di  ciascuna  violazione/inadempienza,
nonche'   della   sua   ripetizione,   in   connessione   a   ciascun
impegno/obbligo, secondo le modalita' di cui alle successive  sezioni
1, 2 e 3. 
    Inoltre, ove si accerti la ripetizione di infrazioni relative  ad
impegni/obblighi con gravita', entita' e durata di  livello  massimo,
il beneficiario e' escluso dal sostegno della  sottomisura  17.1  con
revoca del provvedimento  concessivo  e  conseguente  recupero  degli
eventuali importi indebitamente erogati. 
    Infine, sulla base di  quanto  previsto  dall'art.  20,  par.  3,
ultimo capoverso, del decreto ministeriale n.  2490  del  25  gennaio
2017 anche  le  violazioni  degli  impegni/obblighi  riportati  nella
sezione  3  dell'allegato  1  comportano  sempre   l'esclusione   del
beneficiario dal sostegno della sottomisura 17.1 ed il recupero degli
eventuali importi indebitamente erogati. 
    Il  recupero  degli  importi  eventualmente  gia'  erogati  viene
effettuato anche nel caso di infrazioni inferiori al livello massimo,
laddove  l'entita'  della  riduzione  del  sostegno   sia   superiore
all'importo ancora da erogare al beneficiario. 
5. Sospensione del sostegno 
    In luogo della riduzione del sostegno, l'Organismo pagatore  puo'
sospendere, per un periodo massimo di tre mesi, il sostegno  relativo
a  determinate  spese  qualora  venga  rilevata  un'inadempienza  che
comporti una sanzione amministrativa. 
    Tale  sospensione  e'  prevista  soltanto   nei   casi   in   cui
l'inadempienza  non  pregiudichi  la  realizzazione  delle  finalita'
generali  dell'operazione  in  questione  e  se  si  prevede  che  il
beneficiario sia in grado  di  rimediare  alla  situazione  entro  il
periodo definito. Pertanto, la sospensione non  sara'  applicata  nei
casi in cui gli Indici di verifica di cui all'allegato 1 prevedano il
massimo grado di  gravita',  entita'  e  durata  della  violazione  e
laddove  il  beneficiario  non  possa  dimostrare  con  soddisfazione
dell'Organismo pagatore di poter rimediare all'inadempienza entro  il
termine di tre mesi. 
    La sospensione e' annullata dall'Organismo pagatore non appena il
beneficiario dimostri, con soddisfazione dell'Organismo pagatore,  di
aver rimediato alla situazione. Nel caso in cui il  beneficiario  non
possa fornire tale dimostrazione,  l'Organismo  pagatore  applica  la
sanzione. 
    In ogni caso e' esclusa la sospensione del sostegno nei  casi  di
mancato rispetto dei criteri di ammissibilita'. 
6. Sanzioni applicabili in relazione all'ammissibilita' delle spese 
    I pagamenti da  effettuare  al  beneficiario  sono  calcolati  in
funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei  controlli
amministrativi e, se del caso, in loco delle Domande di pagamento. 
    L'Organismo pagatore esamina la Domanda di pagamento ricevuta dal
beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno,  sulla
base delle disposizioni sull'ammissibilita' della spesa stabilite nel
PSRN e nelle disposizioni attuative dello stesso.  Il  calcolo  degli
importi ammissibili al sostegno si basa anche  sulla  verifica  della
resa, del prezzo e della superficie ammissibili. 
    L'Organismo pagatore determina: 
      a) l'importo cui il beneficiario ha diritto  sulla  base  della
Domanda di pagamento  presentata  dal  beneficiario  e  dell'atto  di
concessione dell'AdG; 
      b) l'importo cui il  beneficiario  ha  diritto  dopo  un  esame
dell'ammissibilita' delle spese riportate nelle Domande di pagamento. 
    Se l'importo stabilito in applicazione della lettera  a),  supera
l'importo stabilito in applicazione della lettera b) di piu' del 10%,
si  applica  una  sanzione  amministrativa  riducendo   ulteriormente
l'importo di cui al punto b). 
    Il valore della sanzione corrisponde alla differenza  tra  questi
due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno. Tuttavia,
non si applicano sanzioni se il beneficiario puo' dimostrare in  modo
soddisfacente  all'Organismo  pagatore  di  non  essere  responsabile
dell'inclusione  dell'importo  non  ammissibile  nella   Domanda   di
pagamento  o  se  l'Organismo   pagatore   accerta   altrimenti   che
l'interessato non e' responsabile. 
    La suddetta sanzione amministrativa si applica, mutatis mutandis,
alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli  in  loco  di
cui all'art. 49 del reg. (UE) n.  809/2014.  In  tal  caso  la  spesa
controllata e' la spesa cumulata sostenuta per  l'operazione  di  cui
trattasi. Cio'  lascia  impregiudicati  i  risultati  dei  precedenti
controlli in loco delle operazioni in questione. 
7. Ordine delle riduzioni 
    Nel corso dei controlli puo' determinarsi per un beneficiario sia
una riduzione dovuta a violazione di impegni o altri  obblighi  (cfr.
par. 4) sia una riduzione dovuta alla  mancata  ammissibilita'  delle
spese (cfr. par. 6). 
    In tal caso le riduzioni si sommano, nel seguente ordine: 
      1)  inizialmente  viene  calcolato  l'ammontare   della   spesa
ammissibile sulla base del par. 6; 
      2) all'importo risultante viene applicata la  riduzione  dovuta
per la violazione degli impegni o altri obblighi, sulla base del par.
4. 
    Quest'ultima  riduzione  non  si  applica  nel  caso  in  cui  la
riduzione di cui al precedente punto 1) sia pari al 100% dell'importo
richiesto dal beneficiario. 
8. Dolo o negligenza 
    In ogni caso,  qualora  si  accerti  che  il  beneficiario  abbia
presentato prove false per ricevere il sostegno oppure  abbia  omesso
per negligenza di fornire le necessarie informazioni, il sostegno  e'
rifiutato o revocato integralmente e gli importi  gia'  erogati  sono
integralmente recuperati. 
9. Applicazione di interessi 
    Ai casi di recupero di importi  indebitamente  erogati,  previsti
dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni dell'art.  7
del reg. (UE) n. 809/2014 in merito al pagamento degli  interessi  da
parte del beneficiario. 
10. Forza maggiore e circostanze eccezionali 
    Nell'applicazione del presente provvedimento sono fatti  salvi  i
casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali di  cui  all'art.
2.2 del reg. (UE) n. 1306/2013. 
 
    Sez. 1- Metodologia per il calcolo delle riduzioni/esclusioni 
 
    Sulla  base  di  quanto  previsto  dall'allegato  6  del  decreto
ministeriale n. 2490 del 25 gennaio 2017, per ogni impegno/obbligo e'
riscontrabile un triplice livello di  infrazione  (basso=1;  medio=3;
alto=5). Nella sezione 2 del  presente  allegato  sono  indicati  per
ciascun impegno/obbligo i  corrispondenti  parametri  di  valutazione
della gravita', entita' e durata (cfr. indici di  verifica),  secondo
la seguente matrice: 
      
 
      =========================================================
      |           |    Gravita    |   Entita'   |   Durata    |
      +===========+===============+=============+=============+
      |Basso (1)  |               |             |             |
      +-----------+---------------+-------------+-------------+
      |Medio (3)  |               |             |             |
      +-----------+---------------+-------------+-------------+
      |Alto (5)   |               |             |             |
      +-----------+---------------+-------------+-------------+
 
    Nel determinare il livello di riduzione applicabile,  l'Organismo
pagatore procede, per ciascun impegno/obbligo  non  rispettato,  alla
quantificazione in termini di gravita', entita' e durata  sulla  base
delle matrici di cui al capoverso precedente. 
    Successivamente,  ciascun  punteggio  medio   afferente   ad   un
impegno/obbligo  violato  viene  confrontato  con  i  punteggi  della
seguente tabella al fine di identificare la percentuale di  riduzione
corrispondente: 
      
 
            =============================================
            |                   |    Percentuale di     |
            |     Punteggio     |       riduzione       |
            +===================+=======================+
            | 1,00 <= x < 3,00  |          3%           |
            +-------------------+-----------------------+
            | 3,00 <= x <= 4,00 |          7%           |
            +-------------------+-----------------------+
            |     x > 4,00      |          15%          |
            +-------------------+-----------------------+
 
    I valori di riduzione, cosi' ottenuti, si sommano  a  loro  volta
per ciascun impegno/obbligo non  rispettato  per  ottenere  un  unico
valore di riduzione. 
    La procedura sopra indicata non si applica nel  caso  di  mancato
rispetto  delle  norme  in  materia  di  appalti  pubblici,   laddove
applicabili. In tal caso, le percentuali  da  applicare  sono  quelle
stabilite dalla Decisione della Commissione europea C(2013) 9527  del
19 dicembre 2013, relativa alla fissazione e  all'approvazione  degli
orientamenti per la determinazione delle rettifiche  finanziarie  che
la Commissione  deve  applicare  alle  spese  finanziate  dall'Unione
nell'ambito della gestione concorrente, in caso di  mancato  rispetto
delle norme in materia di appalti pubblici. 
    Le riduzioni calcolate per il mancato  rispetto  della  normativa
sugli appalti pubblici sono quindi sommate  a  quelle  relative  agli
altri impegni/obblighi per ottenere il valore finale delle  riduzioni
applicabili. 
    In ogni caso  la  percentuale  di  riduzione  applicabile  ad  un
beneficiario non puo' essere superiore al 100% dell'importo  concesso
allo stesso beneficiario. 
 
                     Sez. 2- Indici di verifica 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                   Sez. 3- Disposizioni specifiche 
 
    Sulla base di quanto previsto al par.  4,  quarto  capoverso  del
presente   documento,   la   violazione/inadempienza   dei   seguenti
impegni/obblighi comporta sempre l'esclusione  del  beneficiario  dal
sostegno della  sottomisura  17.1  ed  il  recupero  degli  eventuali
importi indebitamente erogati: 
      non devono sussistere nei confronti del beneficiario  cause  di
divieto, di decadenza o di sospensione, di cui agli artt.  67,  commi
1, lettere da a) a g), da 2 a 7 e 8,  e  76,  comma  8,  del  decreto
legislativo n. 159/2011; 
      il beneficiario non deve essere sottoposto a pene detentive e/o
misure accessorie interdittive o limitative della capacita' giuridica
e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o
tutori; 
      il beneficiario deve disporre ed esibire, se richiesto in  sede
di controllo per i cinque anni successivi al pagamento del saldo  del
contributo pubblico, idonea documentazione  comprovante  il  possesso
dei requisiti di ammissibilita' e la spesa sostenuta; 
      il  beneficiario  deve   autorizzare   l'Autorita'   competente
all'accesso, in ogni momento  e  senza  restrizioni,  alle  sedi  del
beneficiario per le attivita' di ispezione previste, nonche' a  tutta
la documentazione che riterra' necessaria ai fini dell'istruttoria  e
dei controlli a pena di esclusione/revoca del sostegno richiesto.