Art. 2 
 
 
                   Materiale informativo-educativo 
 
  1. Il materiale informativo-educativo di  cui  all'allegato  1  del
presente decreto, e'  adottato  dai  servizi  trasfusionali  e  dalle
unita' di raccolta  gestite  dalle  associazioni  e  federazioni  dei
donatori volontari del  sangue  presenti  sul  territorio  nazionale,
senza modifiche, fatta salva la necessita' di integrare il  materiale
stesso con  specifici  contenuti  in  rapporto  alle  caratteristiche
epidemiologiche territoriali; tali integrazioni sono formulate previa
condivisione con la Struttura regionale di coordinamento (SRC) per le
attivita' trasfusionali, e adottate in modo uniforme  sul  territorio
regionale. 
  2. Il materiale informativo-educativo e' somministrato ai donatori,
nuovi e periodici, ad ogni donazione, con modalita' idonee al  target
di eta' dei donatori a cui e' distribuito. Nel  caso  siano  adottate
modalita' di diffusione digitale del suddetto materiale, e'  comunque
documentata ad ogni donazione l'avvenuta lettura e  comprensione  del
materiale in oggetto attraverso la sottoscrizione da parte di ciascun
donatore del modello di consenso informato di  cui  all'allegato  II,
parte C, del decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015. 
  3. Le associazioni e federazioni dei donatori volontari del  sangue
sono   chiamate   a   promuovere   la   diffusione   del    materiale
informativo-educativo, di cui all'allegato 1, tra i  propri  donatori
iscritti al fine di facilitarne la comprensione dei contenuti.