Art. 2 Materiale informativo-educativo 1. Il materiale informativo-educativo di cui all'allegato 1 del presente decreto, e' adottato dai servizi trasfusionali e dalle unita' di raccolta gestite dalle associazioni e federazioni dei donatori volontari del sangue presenti sul territorio nazionale, senza modifiche, fatta salva la necessita' di integrare il materiale stesso con specifici contenuti in rapporto alle caratteristiche epidemiologiche territoriali; tali integrazioni sono formulate previa condivisione con la Struttura regionale di coordinamento (SRC) per le attivita' trasfusionali, e adottate in modo uniforme sul territorio regionale. 2. Il materiale informativo-educativo e' somministrato ai donatori, nuovi e periodici, ad ogni donazione, con modalita' idonee al target di eta' dei donatori a cui e' distribuito. Nel caso siano adottate modalita' di diffusione digitale del suddetto materiale, e' comunque documentata ad ogni donazione l'avvenuta lettura e comprensione del materiale in oggetto attraverso la sottoscrizione da parte di ciascun donatore del modello di consenso informato di cui all'allegato II, parte C, del decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015. 3. Le associazioni e federazioni dei donatori volontari del sangue sono chiamate a promuovere la diffusione del materiale informativo-educativo, di cui all'allegato 1, tra i propri donatori iscritti al fine di facilitarne la comprensione dei contenuti.