Art. 3 
 
 
                     Questionario post donazione 
 
  1. Il questionario riportato nell'allegato 2 utilizzato dal  medico
responsabile  e  formato  per  tale  attivita',  e'  adottato   senza
modifiche dai servizi trasfusionali e dalle  unita'  di  raccolta  al
fine di  migliorare  e  uniformare  la  raccolta  delle  informazioni
necessarie ad identificare  il/i  fattore/i  di  rischio  correlato/i
al/ai marcatore/i infettivo/i rilevato/i positivo/i nel donatore. 
  2. Per  la  raccolta  dei  dati  richiesti  dal  questionario  sono
adottate le misure a tutela della riservatezza previste  dall'art.  3
del decreto del  Ministro  della  salute  2  novembre  2015  e  viene
acquisito il consenso del donatore al trattamento dei dati personali,
secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del medesimo decreto. 
  3.  Il  questionario  e'  utilizzato  dal   medico   nel   contesto
dell'intervista post-donazione dei  donatori  risultati  positivi  ai
marcatori  infettivi  previsti  dalla  normativa  vigente,   con   la
finalita' di poter espletare, a tutela della salute del donatore,  le
indagini anamnestiche necessarie per individuare i fattori di rischio
che possono aver determinato l'insorgenza della  positivita'  nonche'
ai fini  di  poter  effettuare  la  sorveglianza  epidemiologica  dei
donatori di sangue. 
  4. I servizi  trasfusionali  e  le  unita'  di  raccolta,  mediante
sistemi gestionali informatici conformi alle prescrizioni di cui agli
articoli 30 e 31 del decreto del Ministro  della  salute  2  novembre
2015, raccolgono le informazioni  relative  ai  fattori  di  rischio,
individuati  attraverso  il  questionario   post-donazione   di   cui
all'allegato  2  del  presente  decreto,  e  trasferiscono  le   sole
informazioni strettamente necessarie all'inquadramento epidemiologico
del donatore e i  fattori  di  rischio  rilevati,  nelle  schede  del
sistema di sorveglianza epidemiologica dei donatori di sangue gestito
dal Centro nazionale sangue.