Art. 3 Questionario post donazione 1. Il questionario riportato nell'allegato 2 utilizzato dal medico responsabile e formato per tale attivita', e' adottato senza modifiche dai servizi trasfusionali e dalle unita' di raccolta al fine di migliorare e uniformare la raccolta delle informazioni necessarie ad identificare il/i fattore/i di rischio correlato/i al/ai marcatore/i infettivo/i rilevato/i positivo/i nel donatore. 2. Per la raccolta dei dati richiesti dal questionario sono adottate le misure a tutela della riservatezza previste dall'art. 3 del decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015 e viene acquisito il consenso del donatore al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del medesimo decreto. 3. Il questionario e' utilizzato dal medico nel contesto dell'intervista post-donazione dei donatori risultati positivi ai marcatori infettivi previsti dalla normativa vigente, con la finalita' di poter espletare, a tutela della salute del donatore, le indagini anamnestiche necessarie per individuare i fattori di rischio che possono aver determinato l'insorgenza della positivita' nonche' ai fini di poter effettuare la sorveglianza epidemiologica dei donatori di sangue. 4. I servizi trasfusionali e le unita' di raccolta, mediante sistemi gestionali informatici conformi alle prescrizioni di cui agli articoli 30 e 31 del decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015, raccolgono le informazioni relative ai fattori di rischio, individuati attraverso il questionario post-donazione di cui all'allegato 2 del presente decreto, e trasferiscono le sole informazioni strettamente necessarie all'inquadramento epidemiologico del donatore e i fattori di rischio rilevati, nelle schede del sistema di sorveglianza epidemiologica dei donatori di sangue gestito dal Centro nazionale sangue.