Art. 12. Associazioni, organizzazioni del volontariato e consulte 1. Roma Capitale valorizza le associazioni e le organizzazioni del volontariato. Esse possono collaborare alle attivita' e ai servizi pubblici capitolini, secondo indirizzi determinati da Roma Capitale. A questo scopo, Roma Capitale puo' consentire loro di accedere alle strutture e ai servizi. L'Assemblea Capitolina, con regolamento, determina le modalita' di accesso, per iniziative di interesse collettivo, delle associazioni e delle organizzazioni del volontariato a sale di convegno e riunione. 2. L'Assemblea Capitolina istituisce consulte e osservatori - ai quali Roma Capitale garantisce mezzi adeguati - assicurando loro l'esercizio di funzioni consultive. 3. Le consulte e gli osservatori hanno facolta' di proporre all'Assemblea Capitolina l'adozione di specifiche carte dei diritti. 4. L'Assemblea Capitolina disciplina la consultazione periodica, attraverso l'organizzazione di forum, degli appartenenti alla comunita' cittadina, delle associazioni delle donne, delle associazioni sindacali e imprenditoriali e delle forze sociali, per l'elaborazione dei propri indirizzi generali.