Art. 12. 
 
 
      Associazioni, organizzazioni del volontariato e consulte 
 
    1. Roma Capitale valorizza le associazioni  e  le  organizzazioni
del volontariato.  Esse  possono  collaborare  alle  attivita'  e  ai
servizi pubblici capitolini, secondo indirizzi  determinati  da  Roma
Capitale. A questo scopo,  Roma  Capitale  puo'  consentire  loro  di
accedere alle strutture e ai  servizi.  L'Assemblea  Capitolina,  con
regolamento, determina le modalita' di  accesso,  per  iniziative  di
interesse collettivo, delle associazioni e delle  organizzazioni  del
volontariato a sale di convegno e riunione. 
    2. L'Assemblea Capitolina istituisce consulte e osservatori -  ai
quali Roma Capitale garantisce  mezzi  adeguati  -  assicurando  loro
l'esercizio di funzioni consultive. 
    3. Le consulte e  gli  osservatori  hanno  facolta'  di  proporre
all'Assemblea Capitolina l'adozione di specifiche carte dei diritti. 
    4. L'Assemblea Capitolina disciplina la consultazione  periodica,
attraverso  l'organizzazione  di  forum,  degli   appartenenti   alla
comunita'  cittadina,   delle   associazioni   delle   donne,   delle
associazioni sindacali e imprenditoriali e delle forze  sociali,  per
l'elaborazione dei propri indirizzi generali.